Regolamento regionale n. 4 del 23 luglio 2012  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (sciurus vulgaris) e per il controllo dello scoiattolo grigio (sciurus carolinensis)".
(B.U. 26 luglio 2012, n. 30)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-3212 del 30 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-4164 del 23 luglio 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 33, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), individua i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle aree protette regionali, provvedendo a disciplinare le procedure da adottare al fine d'assicurare il rispetto dei fini istitutivi delle aree protette regionali ed, al contempo, la maggiore garanzia per la pubblica incolumità dei fruitori, degli operatori del settore e, più in generale, di tutta la collettività.
2. 
Nell'ambito della gestione faunistica, tesa a promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche e in particolare agricole e zootecniche, le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono svolte per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'Area protetta, previa predisposizione di un apposito piano pluriennale.
3. 
Interventi di cattura e prelievo per finalità scientifiche o per esigenze di conservazione ambientale o di sicurezza, che prevedano interventi straordinari limitati quantitativamente e temporalmente, ovvero stagionali, sono autonomamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta previa motivata informativa al Settore competente in materia di Aree protette.
4. 
Le attività di monitoraggio faunistico, condotte secondo le modalità indicate dalle linee guida dell'I.S.P.R.A., delle specie selvatiche (censimenti annuali, raccolta dati, stime di popolazione, raccolta osservazioni occasionali) sono obbligatorie in tutte le aree protette della Regione Piemonte.
5. 
Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione Piemonte, in conformità alla "Strategia Nazionale per la Biodiversità" approvata in Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, può "mettere in atto programmi e iniziative volte a prevenire l'introduzione e l'invasione di specie alloctone, assicurare la rapida identificazione e rimozione dei nuclei di nuovo insediamento, attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le specie già insediate nel territorio nazionale e di mitigazione degli impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti".
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'ISPRA ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si intendono per:
a) 
metodi ecologici: tutti quelli che prescindono dalla sottrazione diretta, a opera dell'uomo, di individui alla popolazione oggetto di controllo;
b) 
controllo (faunistico): strategia di gestione, composta da una o più modalità, d'azione volta a ridurre gli impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attività economiche. Tutte le specie possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
c) 
controllo numerico: azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche, o per impedirne la diffusione su aree più vaste;
d) 
abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie "bersaglio", evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi. Per abbattimento quantitativo s'intende l'abbattimento specifico e interspecifico di una determinata quantità di capi. Per abbattimento qualitativo s'intende l'abbattimento interspecifico e intraspecifico di una determinata quantità di capi suddivisi per genere e classe d'età;
e) 
prelievi: catture di individui della popolazione oggetto di controllo o studio finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;
f) 
catture: catture temporanee di individui della popolazione oggetto di studio con finalità di marcatura, radio telemetria, determinazione, immunocontraccezione, terapia, ecc.;
g) 
immissione: trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di una specie. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione. Reintroduzioni, ripopolamenti e introduzioni rappresentano casi specifici di immissioni intenzionali (traslocazioni);
h) 
introduzione: traslocazione di una specie in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici;
i) 
reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
l) 
ripopolamento: traslocazione di una specie operata dall'uomo in un territorio dove questa è già presente;
m) 
eradicazione: completa e permanente rimozione di una specie alloctona da un'area geografica, realizzata attraverso una campagna mirata condotta in un tempo definito;
n) 
specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie che non appartiene alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
Art. 3. 
(Indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris)e per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis))
1. 
Ai fini di cui all'articolo 1 sono adottati gli indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) di cui all'allegato A al presente regolamento, nel quale sono specificate le motivazioni e le modalità degli interventi da realizzare.
2. 
Ciascun Ente di gestione di area protetta approva un piano pluriennale degli interventi da realizzare sul territorio delle aree protette in gestione, in coerenza con gli indirizzi del presente regolamento. Un unico piano può interessare aree protette in gestione a Enti gestori diversi: in tal caso ciascun ente approva il Piano per le aree di propria competenza.
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 23 luglio 2012
Roberto Cota