Regolamento regionale n. 3 del 05 giugno 2012  ( Vigente )
"Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5 (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore)".
(B.U. 07 giugno 2012, n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Viste le leggi 20 gennaio 1997, n. 19 e 15 novembre 2011, n. 203;

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-3958 del 5 giugno 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5 , le parole: "
dell'articolo 16
", sono sostituite dalle seguenti: "
dell'articolo 17
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5 è aggiunto, infine, il seguente: "
5 bis.
La navigazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992), come modificata dalla legge 15 novembre 2011, n, 203 e nel rispetto di ogni altra prescrizione disposta dalle autorità competenti in materia di navigazione interna.
".
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 5 giugno 2012
Roberto Cota