Art. 2.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
pesca: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;
b)
catturare: entrare in possesso di fauna ittica in seguito ad azione di pesca;
c)
trattenere: mantenere il possesso di fauna ittica catturata;
d)
rilasciare: rinunciare al possesso di fauna ittica catturata restituendola allo stato selvatico;
e)
acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;
f)
corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale o parte di un torrente, fiume o canale;
g)
acque principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;
h)
acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare solo la pesca dilettantistica;
i)
acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;
l)
acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;
m)
acque pubbliche in disponibilità privata: bacini artificiali chiusi situati all'interno di aree di proprietà privata recintate, ovvero bacini artificiali ove si pratica l'acquacoltura;
n)
impianti e bacini privati per la pesca a pagamento: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;
o)
fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;
p)
fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;
q)
acquacoltura: l'allevamento o la coltura di specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;
r)
impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;
s)
animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;
t)
Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall'
articolo 10 della l.r. 37/2006
;
u)
Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all'
articolo 11 della l.r. 37/2006
;
v)
pescaturismo: l'attività intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative;
z)
ittiturismo: l'attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.