Regolamento regionale n. 1 del 10 gennaio 2012  ( Vigente )
"Nuove disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6 ".
(B.U. 12 gennaio 2012, n. 2)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ;

Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-3265 del 10 gennaio 2012

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Ambito d'applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:
a) 
le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
b) 
gli attrezzi di pesca e le loro modalità d'uso, i periodi di pesca e le misure minime trattenibili delle diverse specie;
c) 
i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato;
d) 
l'importazione d'idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;
e) 
l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;
f) 
l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;
g) 
le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.
2. 
L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte è disciplinato:
a) 
dalla l.r. 37/2006 ;
b) 
dai provvedimenti regionali in attuazione della l.r. 37/2006 ;
c) 
dai provvedimenti provinciali in attuazione della l.r. 37/2006 e dei provvedimenti regionali di cui alla lettera b);
d) 
dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
pesca: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;
b) 
catturare: entrare in possesso di fauna ittica in seguito ad azione di pesca;
c) 
trattenere: mantenere il possesso di fauna ittica catturata;
d) 
rilasciare: rinunciare al possesso di fauna ittica catturata restituendola allo stato selvatico;
e) 
acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;
f) 
corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale o parte di un torrente, fiume o canale;
g) 
acque principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;
h) 
acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare solo la pesca dilettantistica;
i) 
acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;
l) 
acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;
m) 
acque pubbliche in disponibilità privata: bacini artificiali chiusi situati all'interno di aree di proprietà privata recintate, ovvero bacini artificiali ove si pratica l'acquacoltura;
n) 
impianti e bacini privati per la pesca a pagamento: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;
o) 
fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;
p) 
fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;
q) 
acquacoltura: l'allevamento o la coltura di specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;
r) 
impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;
s) 
animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;
t) 
Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall' articolo 10 della l.r. 37/2006 ;
u) 
Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all' articolo 11 della l.r. 37/2006 ;
v) 
pescaturismo: l'attività intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative;
z) 
ittiturismo: l'attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.
Art. 3. 
(Classificazione delle acque ai fini della pesca)
1. 
Le province classificano le acque ai fini della pesca nei Piani provinciali di cui all' articolo 11 della l.r. 37/2006 , secondo quanto previsto dal Piano di cui all' articolo 10 della l.r. 37/2006 .
2. 
Nelle more dell'approvazione del Piano regionale e dei Piani provinciali le province individuano in via provvisoria:
a) 
le acque principali;
b) 
le acque salmonicole;
3. 
Tutte le acque non principali dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come secondarie e tutte le acque non salmonicole dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole.
4. 
Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:
a) 
aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;
b) 
aree protette nazionali, regionali e provinciali;
c) 
siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
d) 
zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Titolo II. 
LICENZE E PERMESSI TEMPORANEI DI PESCA
Art. 4. 
(Tipi di licenza di pesca)
1. 
L'esercizio della pesca è consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ):
a) 
licenza per la pesca professionale di tipo A;
b) 
licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;
c) 
permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.
2. 
Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte.
3. 
Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
a) 
gli addetti all'acquacoltura;
b) 
gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) 
il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.
4. 
Nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), è possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.
Art. 5. 
(Licenza di tipo A per la pesca professionale)
1. 
Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
2. 
La licenza di pesca professionale ha validità di sei anni decorrenti dalla data di rilascio.
3. 
La validità della licenza di pesca professionale è subordinata al pagamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe della tassa di rilascio, della tassa annuale e della soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A), licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, di cui al d. lgs. 230/1991 .
4. 
Le province, ai sensi dell'articolo 3 e dell' articolo 18, comma 2 della l.r. 37/2006 stabiliscono le procedure di rilascio della licenza di pesca professionale.
5. 
Le province prevedono sistemi di controllo sul pescato giornaliero per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale al fine di attivare interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.
Art. 6. 
(Licenza di tipo B per la pesca dilettantistica)
1. 
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle causali di versamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B di cui al d. lgs. 230/1991 .
2. 
Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data di versamento della tassa di concessione e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.
3. 
I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.
4. 
La data di nascita e il comune di nascita possono essere sostituiti dall'apposizione del codice fiscale.
5. 
Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca dilettantistica deve essere munito, unitamente alla ricevuta del bollettino di versamento, di un documento di identità ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.
6. 
Le esenzioni previste all' articolo 27, comma 4 della l.r. 37/2006 , come sostituito dall' articolo 26 della l.r. 22/2009 , hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti, ovvero effettuare il previsto pagamento delle tasse regionali relative alla licenza di pesca dilettantistica.
7. 
In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.
Art. 7. 
(Licenza di tipo D per la pesca dilettantistica da parte di stranieri)
1. 
La licenza di pesca di tipo D è costituita dalla causale di versamento della tassa di rilascio per la licenza di pesca di tipo D di cui al d. lgs. 230/1991 ed è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri.
2. 
Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di tre mesi.
3. 
I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca per cittadini stranieri.
4. 
Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca per cittadini stranieri dovrà essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.
5. 
In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.
Art. 8. 
(Permesso temporaneo di pesca dilettantistica)
1. 
Le province stabiliscono le procedure e i costi di rilascio del permesso temporaneo di pesca giornaliero.
2. 
Il permesso temporaneo di pesca giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della provincia che lo ha rilasciato.
3. 
Due o più province possono concordare il rilascio di un unico comune permesso temporaneo di pesca giornaliero.
Titolo III. 
ATTREZZI DI PESCA, MODALITÀ D'USO, PERIODI DI PESCA DELLE DIVERSE SPECIE, MISURE MINIME
Art. 9. 
(Attrezzi consentiti per la pesca professionale)
1. 
Le province individuano e disciplinano l'uso degli attrezzi per la pesca professionale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
i titolari di licenza professionale possono pescare anche con gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica;
b) 
è vietato l'uso delle reti a strascico;
c) 
le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
d) 
ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
e) 
la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;
f) 
i periodi di divieto e le misure minime di cui all'allegato B si applicano anche alla pesca professionale; le province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
2. 
La pesca professionale è consentita esclusivamente nei bacini lacustri individuati come principali.
Art. 10. 
(Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica e uso di esche e pasture)
1. 
Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
a) 
nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
b) 
nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
c) 
l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. 
In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
3. 
L'uso della bilancia è:
a) 
consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
b) 
consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
c) 
vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
d) 
vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
4. 
Le canne lenza possono essere armate:
a) 
nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
b) 
nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
5. 
Nelle acque salmonicole sono vietati:
a) 
l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
b) 
la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto;
c) 
il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
6. 
Nelle acque ciprinicole:
a) 
il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
b) 
il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.
7. 
Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica.
8. 
Le province possono, altresì, consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.
Art. 11. 
(Posto di pesca e distanza degli attrezzi)
1. 
Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. 
Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
a) 
10 metri se si esercita la pesca con la canna;
b) 
20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
c) 
30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.
3. 
Le province, per motivate esigenze, possono derogare a quanto stabilito al comma 2.
4. 
Le province determinano le distanze minime per le postazioni di pesca con attrezzi professionali.
Art. 12. 
(Attrezzi consentiti per la pesca scientifica e interventi di protezione ittica)
1. 
La provincia può concedere autorizzazioni per la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale o con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica per:
a) 
scopi scientifici;
b) 
studi, censimenti o monitoraggi della fauna acquatica;
c) 
interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
d) 
prelievo di riproduttori di fauna acquatica a scopo di ripopolamento;
e) 
interventi di recupero di fauna ittica ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 37/2006 ;
f) 
pescate selettive;
g) 
interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela degli ecosistemi acquatici.
2. 
Le province disciplinano le modalità attuative e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e sul benessere degli animali.
Art. 13. 
(Periodi e tecniche di pesca)
1. 
Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di trattenere le seguenti specie di fauna acquatica:
a) 
lampreda padana (Lethenteron zanandreai);
b) 
storione comune (Acipenser sturio);
c) 
storione cobice (Acipenser naccarii);
d) 
cobite mascherato (Sabanejewa larvata).
2. 
E' vietato trattenere le specie di cui all'allegato B nei relativi periodi riproduttivi ivi indicati.
3. 
Il pesce catturato di cui ai commi 1 e 2 che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
4. 
Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.
5. 
Le province possono derogare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 in tratti in cui la pesca può essere consentita con modalità, individuate dalla provincia, mirate esclusivamente alla cattura della specie temolo, vietando di trattenere altre specie.
6. 
Le province possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2 consentendo, in acque definite non salmonicole, di trattenere tutto l'anno, o in periodi definiti, la trota iridea e la trota fario.
7. 
I limiti di cui ai commi 2 e 4 non si applicano nelle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e nelle acque pubbliche in disponibilità privata.
Art. 14. 
(Orari di pesca)
1. 
Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.
2. 
In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo alla carpa (Cyprinus carpio) e alle specie dell'allegato C.
3. 
Il pesce catturato di cui al comma 2 che non sia consentito trattenere, è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
Art. 15. 
(Misure minime e quantitativo di pescato)
1. 
Alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica catturata stabiliti all'allegato B.
2. 
Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
3. 
Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.
4. 
Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C e successivamente le specie alloctone individuate dalle istruzioni operative di dettaglio del Piano regionale possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo.
Art. 16. 
(Ulteriori limitazioni e divieti)
1. 
È vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
2. 
Le province possono individuare ulteriori limitazioni alle modalità di pesca allo scopo di tutelare la fauna ittica.
3. 
Ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona individuata ai sensi dell' articolo 10, comma 5, lettera b) della l.r. 37/2006 e che, nei corpi idrici indicati dalle province, necessita di interventi di eradicazione deve, dopo la cattura, essere immediatamente soppresso.
4. 
Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
Titolo IV. 
CASI, SPECIE ITTICHE, LUOGHI E MODALITÀ D'UTILIZZO DEL TESSERINO SEGNA-CATTURE. QUANTITATIVO DI PESCATO
Art. 17. 
(Tesserino regionale catture)
1. 
Nei corpi idrici individuati dalle province, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca muniti di apposito tesserino regionale catture di validità annuale.
2. 
Le province indicano per ciascun corpo idrico in cui si utilizza il tesserino regionale catture le specie interessate e l'eventuale limite massimo di giornate di pesca permesse.
3. 
Il tesserino regionale catture è rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla stessa o da soggetti da questa delegati.
4. 
Il tesserino regionale catture è gratuito, strettamente personale e non cedibile.
5. 
Le province disciplinano le modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino regionale catture.
6. 
Due o più province possono concordare il rilascio di un unico comune tesserino.
Titolo V. 
IMPORTAZIONE, IMMISSIONE, TRASPORTO, ALLEVAMENTI E CONTROLLI SANITARI DELL'IDROFAUNA
Art. 18. 
(Importazione d'idrofauna, controlli sanitari, trasporto ed allevamenti)
1. 
Gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali di acquacoltura avvengono nel rispetto del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e delle relative disposizioni applicative contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 0023106-P-22/11/2008 e nel decreto del Ministero della Salute dell'8 luglio 2010 (Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura).
2. 
Agli scambi di materiale per la semina in acque pubbliche si applica sempre il d. lgs. 148/2008 , con le specifiche previste dalla sopra citata circolare del Ministero della Salute n. 0023106-P-22/11/2008.
3. 
Il trasporto di animali di acquacoltura, per quanto attiene alle necessità di garantire la salute ed il benessere degli animali, avviene nel rispetto del regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/1997 ). Nello specifico, per quanto concerne il trasporto di animali di acquacoltura si deve fare riferimento alla nota del Ministero della Salute n. 0004245-P-12/03/2008 ( Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto - Applicazione al comparto dell'Acquacoltura).
4. 
All'allevamento di acquacoltura si applicano inoltre i decreti legislativi 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE , concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) e 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), per la repressione dei trattamenti illeciti, per l'uso appropriato del farmaco veterinario e la prevenzione dei residui.
5. 
L'impiego di alimenti per gli animali di acquacoltura avviene nel rispetto del regolamento 183/05/CE del 12 gennaio 2005 (che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità).
6. 
Al fine di responsabilizzare i detentori degli animali di acquacoltura per la sicurezza alimentare, l'allevamento di acquacoltura avviene in conformità ai principi generali stabiliti dai regolamenti (CE) 854/2004 del 29 aprile 2004 e 882/2004 del 29 aprile 2004.
7. 
L'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità emana, ove necessario, linee guida per l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali.
Art. 19. 
(Immissione di fauna ittica)
1. 
L'immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. 
L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato B ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.
3. 
Per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (Salmo trutta marmoratus):
a) 
è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi, ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento gestite in forma diretta o indiretta o comunque autorizzate dalle Province e sottoposti, mediante controlli a campione, a controllo genetico;
[1]
b) 
sono consentite, nelle more dell'approvazione del Piano regionale, le immissioni di trote marmorate esclusivamente nelle acque salmonicole di cui all'allegato A.
4. 
Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono assumere analoghe disposizioni per altre specie.
5. 
Il presente articolo non si applica negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura di cui all'articolo 20 ovvero nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all' articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006 , nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
Titolo VI. 
ATTIVITÀ D'ACQUACOLTURA, PESCATURISMO E ITTITURISMO
Art. 20. 
(Acquacoltura)
1. 
Fatti salvi i requisiti e le procedure sanitarie, l'attività di acquacoltura può essere esercitata in impianti opportunamente delimitati ed isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, che tengono conto del rischio di immissione, anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale di specie di fauna acquatica in grado di riprodursi non comprese nell'allegato B, secondo quanto indicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in attuazione dei regolamenti (CE) n. 708/2007, n. 506/2008 e n. 535/2008.
2. 
Le province disciplinano ai sensi del presente articolo i requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura.
Art. 21. 
(Pescaturismo)
1. 
Figurano tra le iniziative di pescaturismo:
a) 
lo svolgimento di attività pratiche di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi per pesca dilettantistica autorizzati per tale scopo;
b) 
lo svolgimento di attività turistico-ricreative finalizzate alla divulgazione ed all'approfondimento della conoscenza diretta dell'ambiente lacuale, della flora e della fauna, anche mediante brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.
2. 
Possono esercitare l'attività di pescaturismo i titolari di licenza di pesca di tipo professionale rilasciata nell'ambito del territorio piemontese, proprietari od armatori di unità di navigazione adibite alla pesca professionale.
3. 
L'autorizzazione annuale all'attività di pescaturismo è rilasciata dalla provincia competente in materia di rilascio della licenza di pesca.
4. 
Il numero di passeggeri imbarcati per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo non può superare, tenuto conto dei componenti l'equipaggio, il numero massimo di persone imbarcabili indicate sulla licenza di navigazione.
5. 
Ove l'attività di pescaturismo venga svolta in ore notturne, il numero minimo di componenti l'equipaggio è elevato a due unità.
6. 
L'attività di pescaturismo può avvenire mediante l'impiego di attrezzi di pesca dilettantistica per i quali, al momento dell'imbarco, non sussista divieto da parte delle competenti autorità in materia di pesca.
7. 
L'attività di pescaturismo si svolge sotto la diretta responsabilità del comandante dell'unità e deve avvenire con condizioni e previsioni meteo lacuali favorevoli.
8. 
Esclusivamente nell'ambito della navigazione intrapresa per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo, è fatto obbligo di tenere a bordo apposito registro dei passeggeri, rilasciato dalla provincia contestualmente all'autorizzazione ad esercitare l'attività, contenente i seguenti dati:
a) 
giorno ed ora di imbarco e di sbarco;
b) 
nominativo dei passeggeri e dei componenti l'equipaggio;
c) 
sommaria descrizione delle condizioni meteo;
d) 
incidenti avvenuti o reclami presentati durante l'attività.
9. 
Le province disciplinano le attività di pescaturismo.
Art. 22. 
(Ittiturismo)
1. 
L'attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato.
2. 
Le province disciplinano le attività di ittiturismo.
Titolo VII. 
ESERCIZIO DELLA PISCICOLTURA AGRICOLA NELLE ZONE DI RISAIA
Art. 23. 
(Esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia)
1. 
L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia è sottoposta ad autorizzazione provinciale di durata annuale ed è consentita unicamente nelle camere di risaia per il luccio (Esox lucius) e i ciprinidi di cui all'allegato B.
2. 
In deroga al comma 1 è consentita l'immissione di fauna ittica alloctona nelle camere di risaia esclusivamente in attuazione di piani o programmi regionali per la lotta alle zanzare.
3. 
I piani o programmi regionali di cui al comma 2 prevedono opportuni accorgimenti per azzerare il rischio di immissione di fauna ittica alloctona nelle acque interne superficiali della Regione.
4. 
I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono dispensati dall'obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo in deroga alle lunghezze minime legali.
5. 
Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
6. 
Le province disciplinano le attività di piscicoltura nelle zone di risaia.
Titolo VIII. 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ATTUATIVE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 24. 
(Diritti esclusivi di pesca)
1. 
I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico.
2. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 4 della l.r. 37/2006 , nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, le province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l'individuazione degli attrezzi consentiti per l'esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere.
3. 
I ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione provinciale.
Art. 25. 
(Gare e manifestazioni di pesca)
1. 
Le gare e le manifestazioni di pesca sono autorizzate dalle province o da soggetti da queste delegati, che adottano prescrizioni necessarie, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. 
Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato B, purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, ad esclusione degli esemplari di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e delle specie ittiche di cui all'allegato C.
Art. 26. 
(Acque pubbliche in disponibilità privata)
1. 
Le province applicano le prescrizioni previste dall' articolo 13 della l.r. 37/2006 ai corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata.
2. 
L'immissione di fauna ittica nei corpi idrici di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 19.
3. 
L'esercizio della pesca nelle acque pubbliche in disponibilità privata avviene in deroga al presente regolamento.
Art. 27. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall' articolo 26 della l.r. 37/2006 .
Titolo IX. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 28. 
(Norme finali)
1. 
Le province, nell'ambito della loro autonomia statutaria e nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla l.r. 37/2006 , sentiti i comitati consultivi provinciali, integrano la disciplina dell'esercizio della pesca a livello provinciale in coerenza con il presente regolamento, la pianificazione regionale e provinciale.
2. 
Per la tutela delle specie ittiche elencate nell'allegato B ovvero per le specie di fauna acquatica in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela individuate ai sensi del Piano regionale, le province possono, sentiti i comitati consultivi provinciali, su tutti o su parte degli ambienti acquatici o loro porzioni:
a) 
vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie;
b) 
introdurre norme restrittive rispetto a tecniche, attrezzi, periodi e orari per l'esercizio della pesca, nonché misure minime e quantitativo di pescato;
c) 
adottare disposizioni in deroga al presente regolamento su corpi idrici condivisi con altre regioni limitrofe.
3. 
I tratti di corsi d'acqua o di bacini lacustri ricadenti in più province, sono disciplinati d'intesa tra le province interessate.
Art. 29. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'adozione del provvedimento provinciale di classificazione delle acque per la pesca di loro competenza di cui all'articolo 3:
a) 
le acque principali sono individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 66-22758 del 25 gennaio 1983;
b) 
le acque salmonicole sono individuate ai sensi dell'allegato A.
2. 
Fino all'adozione del provvedimento provinciale che disciplina gli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale ai sensi dell'articolo 9, valgono le disposizioni previste all'allegato D.
Art. 30. 
(Abrogazioni)
1. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale del 21 aprile 2008, n. 6 (Attuazione dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "
Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca
").
Art. 31. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2012.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 10 gennaio 2012
Roberto Cota


Note:

[1] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole "in forma diretta o indiretta" sono state aggiunte le parole "o comunque autorizzate" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2013.