Regolamento regionale n. 16 del 19 dicembre 2011  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)".
(B.U. 22 dicembre 2011, n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 ;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 50-3168 del 19 dicembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 , è inserito il seguente: "
1 bis.
È esentato dal pagamento del canone il concessionario che riveste allo stesso tempo la qualità di soggetto creditore dello stesso.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica " Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"), come da ultimo sostituito dall' articolo 1 del regolamento regionale 30 novembre 2010, n. 19, è sostituito dal seguente: "
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
".
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 19 dicembre 2011
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera