Regolamento regionale n. 9 del 04 ottobre 2011  ( Vigente )
"Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) ".
(B.U. 06 ottobre 2011, 1° suppl. al n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 - 430 del 2 agosto 2010

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, previsto dall' articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:
a) 
le forme di pubblicità del bando di concorso ( articolo 5, comma 9, lettera a), della l.r. 3/2010 );
b) 
i contenuti del bando di concorso ( articolo 5, comma 9, lettera b), della l.r. 3/2010 );
c) 
le modalità di formazione delle graduatorie ( articolo 5, comma 9, lettera c), della l.r. 3/2010 ).
Titolo II. 
Bando di concorso
Art. 2. 
(Forme di pubblicità)
1. 
Il bando di concorso è pubblicato per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio, nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.
2. 
Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del comune.
3. 
Della pubblicazione dei bandi è data, inoltre, notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Contenuti del bando)
1. 
Il bando deve indicare:
a) 
i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) 
i requisiti prescritti dall' articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2010 , nonché gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge regionale;
c) 
le norme per la determinazione del canone di locazione;
d) 
il luogo di presentazione della domanda e il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la sua presentazione;
e) 
i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonché gli stati, i fatti e le qualità personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. 
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.
3. 
In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera e), nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di ulteriori richiedenti.
4. 
Qualora il comune si avvalga della facoltà prevista dall' articolo 5, comma 4, della l.r. 3/2010 , deve indicare nel bando di concorso i relativi ulteriori requisiti.
Art. 4. 
(Indirizzi)
1. 
A fini di omogeneità sul territorio regionale delle procedure inerenti l'emissione dei bandi di concorso, la Struttura regionale competente per materia può impartire appositi indirizzi in ordine al contenuto del bando, al relativo modulo di domanda e alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da presentarsi da parte dei richiedenti.
Titolo III. 
Graduatoria
Art. 5. 
(Modalità di formazione della graduatoria)
1. 
La Commissione di cui all' articolo 7 della l.r. 3/2010 (di seguito denominata "Commissione"), valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
2. 
Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3. 
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico o e nel proprio sito informatico.
4. 
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. 
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria ai sensi del comma 3 e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. 
In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.
8. 
Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. 
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. 
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. 
In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 3, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, la Commissione procede a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 6. 
(Aggiornamento della graduatoria)
1. 
L'aggiornamento della graduatoria di cui all' articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010 , avviene mediante inoltro da parte del comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.
2. 
Le nuove domande e le richieste di modificazione di cui al comma 1 devono essere numerate a cura del comune secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali successivi invii di domande da parte del comune alla Commissione devono proseguire la numerazione cronologica.
3. 
La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate da ciascun comune non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune ai sensi del comma 2.
4. 
Le nuove domande e le richieste di modificazione sono esaminate dalla Commissione sulla base dei requisiti previsti dal bando originario.
5. 
Per l'aggiornamento della graduatoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, nonché, qualora il comune se ne avvalga, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 7. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione ed il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell' articolo 54, comma 1 della l.r. 3/2010 , novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 ottobre 2011.
Roberto Cota