Regolamento regionale n. 15 del 04 ottobre 2011  ( Vigente )
"Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
(B.U. 06 ottobre 2011, 1° suppl. al n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2657 del 3 ottobre 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, previsto dall' articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce:
a) 
le categorie dei beneficiari del fondo sociale;
b) 
le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale.
Art. 2. 
(Beneficiari del fondo sociale)
1. 
Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all' articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010 , che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo. A tal fine, gli enti gestori sono tenuti a informare tempestivamente gli assegnatari in condizione di morosità della possibilità di accedere al fondo sociale e delle relative modalità di accesso.
2. 
L'attribuzione dei contributi del fondo sociale viene disposta d'ufficio dall'ente gestore degli alloggi.
3. 
Il contributo è riconosciuto all'assegnatario sotto forma di riduzione della morosità incolpevole.
Art. 3. 
(Modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale)
1. 
La disponibilità annua del fondo è ripartita dalla Struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole.
2. 
Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente.
3. 
La Struttura regionale competente provvede, sulla base delle risorse disponibili, all'erogazione a favore degli enti gestori delle somme loro spettanti.
4. 
Le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4. 
(Revoca della concessione del contributo)
1. 
E' fatto obbligo al beneficiario del contributo del fondo sociale di comunicare all'ente gestore, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo stesso.
2. 
L'ente gestore deve revocare in qualsiasi momento al beneficiario il contributo, quando accerti l'insussistenza dei requisiti che ne hanno determinato la concessione. In tali casi l'ente gestore competente deve procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata accertata la mancanza dei requisiti, maggiorato degli interessi legali. Tale contributo deve essere restituito alla Regione e al comune, per quanto di rispettiva competenza.
Art. 5. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell' articolo 54, comma 1, della l.r. 3/2010 , novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 ottobre 2011.
Roberto Cota