Regolamento regionale n. 10 del 04 ottobre 2011  ( Vigente )
"Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
(B.U. 06 aprile 2011, 1° suppl. al n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1415 del 24 gennaio 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, previsto dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative.
Art. 2. 
(Punteggi relativi alle condizioni sociali)
1. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria sono riconosciuti i punteggi di cui all'allegato A, in relazione alle condizioni sociali.
2. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato B, in relazione alle condizioni sociali.
3. 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai codici Soc10 e Soc11 dell'allegato B, alla domanda deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente.
Art. 3. 
(Punteggi relativi alle condizioni economiche)
1. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato C, in relazione alle rispettive condizioni economiche.
Art. 4. 
(Punteggi relativi alle condizioni abitative)
1. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato D, in relazione alle condizioni abitative. Il punteggio è riconoscibile soltanto in presenza di apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
2. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto il punteggio di cui all' allegato E, in relazione alle condizioni abitative.
3. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato F, in relazione alle rispettive condizioni abitative.
4. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato G, in relazione alle rispettive condizioni abitative.
5. 
I punteggi di cui ai codici Abit09 e Abit10 dell'allegato G, nel caso di sfratto per morosità, sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.
Art. 5. 
(Attribuzione dei punteggi)
1. 
I punteggi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, dalla Commissione di cui all' articolo 7 della l.r. 3/2010 , in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando.
2. 
In caso di ricorso alle procedure di cui all' articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010 , i punteggi sono riconosciuti in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di presentazione della nuova domanda o della richiesta di variazione, con riferimento ai punteggi previsti dal bando.
3. 
I punteggi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, all'articolo 3 e all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quello di cui al codice Soc01 dell'allegato A, non cumulabile né con quello di cui al codice Abit01, né con quello di cui al codice Abit02 dell'allegato D.
Art. 6. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell' articolo 54, comma 1, della l.r. 3/2010 , novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 ottobre 2011.
Roberto Cota