Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011  ( Vigente )
"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5.".
(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17 e 3 agosto 2011, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 2614 del 19 settembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
GENERALITA'
Art. 1. 
(Ambito d'applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e sostituisce, ai sensi dell' articolo 43 della l.r. n. 4/2009 , le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. 
Il glossario (allegato A) del presente regolamento contiene le definizioni relative alle categorie forestali e alle forme di governo del bosco ed elenca gli interventi selvicolturali con riferimento all' articolo 6 della l.r. 4/2009 .
Art. 2. 
(Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe)
1. 
Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.
2. 
Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento:
a) 
quando previsti all'interno dei piani forestali aziendali di cui all' articolo 11 della l.r. n. 4/2009 e degli strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge stessa;
b) 
quando autorizzati dalla Regione ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/2009 , anche in difformità a strumenti di pianificazione forestale approvati;
c) 
per particolari e motivate situazioni selvicolturali tecnicamente giustificate da tecnici forestali abilitati con le procedure di cui all'articolo 6.
[1]
3. 
Derogano, inoltre, al presente regolamento gli interventi nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all' articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
Titolo II. 
PROCEDURE
Capo I. 
PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 3. 
(Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione)
1. 
Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all' articolo 14 della l.r. 4/2009 sono sottoscritte dal proprietario, dal soggetto gestore, o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, dall'utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 possono incaricare alla trasmissione delle comunicazioni o delle istanze di autorizzazione:
[2]
a) 
un qualunque soggetto terzo per le procedure di cui all'articolo 4;
b) 
un tecnico forestale abilitato o un'impresa iscritta all'Albo di cui all' articolo 31 della l.r. 4/2009 per le procedure di cui all'articolo 6;
[3]
c) 
gli sportelli forestali, istituiti ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 4/2009 per tutte le procedure.
3. 
Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia forestale, che ne definisce le modalità.
3 bis. 
A partire dal 1° settembre 2017 le comunicazioni e le istanze di autorizzazione sono compilate esclusivamente per via telematica.
[4]
4. 
Il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali e di impianti di arboricoltura da legno esonera dalla presentazione delle comunicazioni o dell'istanza di autorizzazione.
Art. 4.[5] 
(Comunicazione semplice)
1. 
Per gli interventi selvicolturali finalizzati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice.
2. 
Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali:
a) 
ripuliture e sfolli;
b) 
abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
3. 
Anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ''European Timber Regulation'' (EUTR), la comunicazione semplice è richiesta per:
a) 
interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;
b) 
interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;
c) 
interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all' articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
4. 
Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali di cui all' articolo 31 della l.r. 4/2009 , il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbia conseguito la qualifica professionale di operatore forestale, la superficie di cui al comma 3, lettera a) è elevata a 10 ettari.
5. 
La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.
6. 
Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.
7. 
Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:
a) 
dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;
b) 
dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;
c) 
elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.
Art. 5.[6] 
(...)
Art. 6.[7] 
(Autorizzazione con progetto di intervento)
1. 
È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:
a) 
interventi che superano le soglie di cui all'articolo 4;
b) 
utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica che interessino superfici superiori a 0,5 ettari;
c) 
interventi di cui agli articoli 12 e 41 che interessino superfici superiori ad un ettaro.
2. 
Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'Allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.
3. 
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.
4. 
Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso.
5. 
L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.
6. 
Con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno.
7. 
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
Art. 7.[8] 
(Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)
1. 
Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all'articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.
2. 
Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a) 
in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
1) 
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2) 
gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
b) 
in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:
1) 
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2) 
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
c) 
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1) 
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;
2) 
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.
3. 
Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a) 
in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6;
b) 
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1) 
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;
2) 
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.
4. 
Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.
5. 
Per gli interventi soggetti all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.
6. 
Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.
Art. 8. 
(Controlli e verifiche)
1. 
La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni rilasciate.
2. 
La Regione si riserva la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti di conformità ai contenuti del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione.
3. 
La Regione rende conto ogni anno dell'esito dei controlli svolti.
Art. 9.[9] 
(Assegno al taglio)
1. 
Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.
2. 
Nei tagli di utilizzazione dei boschi a governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro è previsto l'assegno al taglio secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
3. 
Su proprietà pubblica, sia negli interventi di conversione sia nei tagli intercalari, è obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
4. 
Su proprietà pubblica, nei tagli di utilizzazione dei cedui è obbligatoria la contrassegnatura sul fusto e al piede dei soggetti da rilasciare.
5. 
Su proprietà privata, ai tagli intercalari, alle conversioni e alle utilizzazioni dei cedui ricadenti nelle procedure di cui all'articolo 6 si applicano rispettivamente le modalità di assegno previste nei commi 3 e 4.
6. 
Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco sono assegnate in conformità al presente articolo.
7. 
Le operazioni di assegno al taglio sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.
8. 
Gli interventi di cui all'articolo 12 non richiedono l'assegno al taglio.
Art. 10. 
(Martello forestale)
1. 
Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.
2. 
Ad ogni sigillo corrisponde un solo tecnico responsabile del suo utilizzo.
3. 
L'iscrizione al registro è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 9 e avviene depositando presso la competente struttura regionale il sigillo del martello e i dati del tecnico abilitato al suo uso. L'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e per quelli in dotazione al personale del Corpo forestale dello Stato.
4. 
La cancellazione dal registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico.
5. 
L'amministrazione regionale mette a disposizione dei propri tecnici forestali abilitati martelli forestali con sigillo rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) 
forma circolare del diametro di 3,5 centimetri;
b) 
scritte di altezza pari ad 1 centimetro riportanti la sigla "RP" e sottostante numerazione progressiva a partire da 001.
6. 
L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 36, comma 1, lettera i) della l.r. 4/2009 .
Capo II. 
PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA REVISIONE DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI
Art. 11. 
(Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali)
1. 
I piani forestali aziendali (PFA) sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati con le modalità, i contenuti e le forme individuate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall' articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 .
2. 
Prima della trasmissione alla struttura regionale competente in materia forestale:
a) 
i PFA proposti da enti pubblici su boschi di loro proprietà devono essere adottati dai competenti organi degli enti stessi;
b) 
i PFA che interessano boschi di aree protette o compresi nei siti Natura 2000:
1) 
nel caso in cui siano proposti dall'ente pubblico proprietario diverso dalla Regione Piemonte, devono essere adottati sia dal competente organo dell'ente pubblico proprietario sia dal competente organo dell'ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza;
2) 
nel caso in cui siano proposti dalla Regione Piemonte, dall'ente gestore o da proprietari privati, devono essere adottati dal competente organo del solo ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza.
3. 
I PFA sono presentati alla struttura regionale competente in materia forestale. Nel caso di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, la struttura regionale competente in materia forestale ne trasmette copia all'ente gestore o alla struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000.
4. 
La struttura regionale competente in materia forestale verifica la conformità tecnica e amministrativa della proposta ai contenuti dei piani forestali territoriali in cui il PFA ricade o, in caso di difformità, l'ammissibilità delle scelte selvicolturali proposte. La struttura regionale competente in materia forestale può inoltre prescrivere l'adozione di scelte selvicolturali diverse da quelle proposte, motivate da ragioni di interesse pubblico.
5. 
Per proposte di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, l'ente gestore o la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000 esprimono il giudizio di incidenza e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia forestale. Tale giudizio contribuisce alla formulazione delle prescrizioni.
6. 
Il procedimento si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del PFA. Il termine è sospeso nel caso in cui vengano richieste integrazioni o modifiche.
7. 
Il PFA approvato è restituito al soggetto proponente in forma cartacea vidimata e viene inserito nel Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFoR).
8. 
Le varianti al PFA in corso di validità e le revisioni al termine del periodo di validità sono approvate con le procedure previste ai commi precedenti.
9. 
I PFA riguardanti boschi gestiti dalla struttura regionale competente in materia forestale sono redatti dalla stessa struttura in conformità ai commi 1, 2 lettera b) e 5 e sono approvati dalla Giunta regionale.
Titolo III. 
GESTIONE DEI BOSCHI
Capo I. 
NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI
Art. 12. 
(Sostituzione di specie)
1. 
Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.
2. 
Gli interventi di sostituzione di specie sono ammessi solo allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti di neoformazione costituiti da specie esotiche, o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.
3. 
Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatoria la messa a dimora di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'Allegato C, tabella I.
[10]
3 bis. 
L'obbligo di messa a dimora è derogato qualora sia già presente rinnovazione naturale affermata.
[11]
Art. 13. 
(Obbligo di rinnovazione artificiale)
1. 
Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio dalle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore è obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.
2. 
(...)
[12]
Art. 14. 
(Sradicamento di alberi e ceppaie)
1. 
Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per la realizzazione delle vie di esbosco e per contrastare le specie esotiche invadenti di cui all'allegato E.
Art. 15. 
(Potatura e capitozzatura in bosco)
1. 
Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità di sentieri, aree attrezzate, viabilità, vie di esbosco, possono essere effettuate in qualunque stagione.
[13]
2. 
La potatura dei rami verdi può essere praticata non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.
Art. 16. 
(Ripuliture nei boschi)
1. 
Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve essere trattato secondo le disposizioni di cui all'articolo 33 e le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.
Art. 17. 
(Altri interventi in bosco)
1. 
L'asportazione di terriccio è sempre vietata.
2. 
La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:
a) 
nei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV;
b) 
nei boschi a quote superiori a 1.200 metri s.l.m. e in quelli a copertura non piena;
c) 
nei boschi delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;
d) 
nei popolamenti vegetali per la raccolta dei semi di cui all' articolo 22 della l.r. 4/2009 .
3. 
La raccolta della lettiera è consentita esclusivamente:
a) 
a fini agricoli, da parte di aziende agricole su terreni da loro condotti, con un ritorno nello stesso luogo solo ogni dieci anni, nei boschi che non rientrano nei casi elencati al comma 2;
b) 
nell'ambito di specifici interventi programmati per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
4. 
La carbonizzazione in bosco è ammessa al di fuori dei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV.
5. 
È vietata la raccolta in bosco di piante o cimali di agrifoglio (Ilex aquifolium) o di bosso (Buxus sempervirens) da destinare al commercio. Al di fuori delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000 è consentita la raccolta di rami di dette specie per un massimo di cinque unità per persona. Il taglio di tali specie è consentito qualora sia di ostacolo alla rinnovazione.
[14]
Capo II. 
NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 18. 
(Epoche di intervento)
1. 
I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
[15]
a) 
dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
b) 
dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
c) 
dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
2. 
I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
2 bis. 
Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo.
[16]
3. 
Le operazioni di concentramento nei tagli di cui ai comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. 
La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. 
Sono consentiti tutto l'anno:
a) 
interventi in fustaia;
[17]
b) 
tagli intercalari in tutti i boschi;
c) 
tagli di avviamento a fustaia;
d) 
interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
e) 
ripuliture e sfolli
[18]
f) 
abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
[19]
Art. 19. 
(Turni minimi)
1. 
Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:
a) 
70 anni a quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., ridotti a 15 anni nel caso di saliceti e pioppeti ripari;
b) 
90 anni per i boschi ubicati tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m;
c) 
120 anni per i boschi ubicati oltre 1.500 metri s.l.m.
2. 
Per i boschi cedui e per la frazione cedua dei boschi a governo misto il turno dei tagli, in base all'età raggiunta dai polloni, non può essere inferiore a:
a) 
anni 20 per faggete, querceti, carpineti, ostrieti e acero-tiglio-frassineti;
b) 
anni 15 per boscaglie e arbusteti;
c) 
anni 10 per castagneti,robineti e alneti;
[20]
d) 
anni 6 per formazioni legnose riparie.
[21]
3. 
Per i cedui a composizione mista si osserva il turno della specie prevalente.
Art. 20.[22] 
(Turni massimi)
1. 
È vietata la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui delle specie di cui all' articolo 20 comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 .
Art. 21. 
(Taglio a scelta colturale)
1. 
Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non può superare il 40 per cento della provvigione.
[23]
2. 
Nelle fustaie trattate a taglio a scelta per gruppi, le dimensioni di questi ultimi non possono superare i 1.000 metri quadrati.
3. 
Il periodo di curazione non può essere inferiore a dieci anni.
4. 
Le fustaie irregolari sono considerate boschi disetanei e sono trattate a taglio a scelta colturale.
[24]
Art. 22.[25] 
(Tagli intercalari)
1. 
I tagli intercalari sono eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50 per cento.
2. 
Il taglio di conversione a fustaia è assimilato ai tagli intercalari.
Art. 23. 
(Tagli a buche)
1. 
Il taglio a buche può essere praticato su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione.
2. 
La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stazionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento.
3. 
La dimensione massima della singola buca è pari a 3.000 metri quadrati. Tali limite è derogabile ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c).
Art. 24. 
(Tagli successivi)
1. 
Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:
a) 
metri cubi 100 per faggete e acero-tiglio-frassineti;
b) 
metri cubi 120 per abetine e peccete;
c) 
metri cubi 90 per pinete;
d) 
(...)
[26]
e) 
(...)
[27]
f) 
metri cubi 80 per altre categorie.
2. 
Le piante da rilasciare devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, con chioma ben strutturata e simmetrica.
3. 
I tagli di rinnovazione (preparazione, sementazione, sgombero) non possono superare l'estensione di 10 ettari accorpati.
Art. 25. 
(Interventi nei cedui semplici)
1. 
Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, secondo quanto disposto al comma 2.
2. 
Il rilascio di matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili deve garantire una copertura minima residua del 10 per cento, elevata al 20 per cento per i boschi a prevalenza di faggio e i gruppi devono essere distribuiti sulla superficie dell'intervento.
3. 
Per la scelta delle matricine si applicano i criteri di cui all'articolo 28.
[28]
Art. 26. 
(Interventi nei cedui a sterzo)
1. 
Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricine appartenenti ad almeno due classi di età superiori a quella massima del ceduo.
2. 
Il taglio di curazione, a carico dei polloni della classe di età più elevata, è consentito quando gli stessi hanno raggiunto l'età minima di venti anni.
3. 
Il periodo intercorrente tra due tagli di curazione deve essere almeno di dieci anni.
4. 
Nelle faggete le ceppaie di altre specie possono essere trattate a raso, purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno minimo e non abbiano superato quello massimo.
Art. 26 bis.[29] 
(Interventi nei cedui invecchiati).
1. 
Gli interventi in boschi cedui non a regime o già sottoposti a taglio di avviamento, per cui vige il divieto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 , sono assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea.
Art. 27. 
(Interventi nei boschi a governo misto)
1. 
Ai sensi dell' articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 è vietata la conversione a ceduo dei boschi a governo misto.
2. 
(...)
[30]
3. 
Per il mantenimento del governo misto la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta a un minimo del 40 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche. La componente a fustaia comprende le matricine del ceduo, anche se di specie diversa da quella prevalente nella fustaia.
[31]
4. 
(...)
[32]
5. 
(...)
[33]
Art. 28. 
(Caratteristiche delle matricine o riserve)
1. 
Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi di età.
2. 
Almeno la metà delle matricine o riserve deve essere reclutata tra piante di una o più classi di età superiore a quella del ceduo; queste devono essere conservate finché hanno assolto la funzione di fruttificare e disseminare.
3. 
Un gruppo è costituito da soggetti, selezionati con i criteri di cui al comma 1, e ha una superficie massima di 200 metri quadrati. La distanza fra i gruppi deve essere pari o superiore a 1,5 volte l'altezza delle piante, fatto salvo quanto specificato al comma 4.
4. 
Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco e la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco) e proteggere le specie sporadiche.
5. 
(...)
[34]
6. 
Le matricine o riserve possono essere abbattute solo contemporaneamente al ceduo.
7. 
(...)
[35]
Art. 29. 
(Gestione dei boschi di neoformazione)
1. 
In riferimento alle situazioni di cui all' articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009 , entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.
2. 
Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.
[36]
3. 
A norma dell'articolo 2 comma 2, lettera c) è possibile derogare al comma 2 qualora le caratteristiche stazionali o la composizione specifica del bosco siano tali da sconsigliare il governo ad alto fusto.
Art. 30.[37] 
(Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000)
1. 
Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.
2. 
Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:
a) 
i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
b) 
nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
c) 
nei robinieti e nei castagneti l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari e la copertura minima da rilasciare è del 25 per cento;
d) 
nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
e) 
non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
f) 
i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
g) 
qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
h) 
in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
i) 
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
l) 
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
m) 
in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
n) 
i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.
Capo III. 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 31.[38] 
(Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali)
1. 
A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata ''Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento '' (UF3) descritta nell'Allegato F.
2. 
Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifica" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 . n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. 
La Regione promuove l'attivazione di percorsi formativi professionali in campo forestale secondo le modalità stabilite dall' articolo 30, comma 3 della l.r. 4/2009 e provvede al riconoscimento di competenze professionali derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.
Art. 32. 
(Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco)
1. 
Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni irreversibili alle piante che rimangono in piedi, alle ceppaie ceduate, al novellame, al sottobosco e alle opere e infrastrutture.
Art. 33. 
(Scarti delle lavorazioni)
1. 
Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.
2. 
Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione.
3. 
Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in cumuli, di dimensioni medie non superiori a 10 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.
4. 
Nelle aree ad alta priorità antincendio boschivo si osservano le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.
5. 
Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombre le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua.
6. 
Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all' articolo 11 della legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi).
[39]
7. 
Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono derogabili ai sensi dell'articolo 2.
Art. 34. 
(Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali)
1. 
Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.
2. 
In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:
a) 
ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
b) 
sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
c) 
per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
1) 
chiusura e protezione degli accessi;
2) 
realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.
Capo IV. 
GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI
Art. 35.[40] 
(Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base)
1. 
Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009 , per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:
a) 
contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;
b) 
potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.
2. 
Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all' articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009 , sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.
3. 
In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:
a) 
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;
b) 
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 o 6;
c) 
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.
4. 
Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui all'articolo 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.
Art. 36. 
(Rimboschimenti e imboschimenti)
1. 
La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.
2. 
Nei rimboschimenti di specie esotiche, non idonee alla stazione o comunque non in grado di rinnovarsi, deve essere favorito l'insediamento di specie autoctone anche mediante gli interventi di cui all'articolo 12.
3. 
Le lavorazioni del terreno per la realizzazione di nuovi imboschimenti e rimboschimenti su terreni con pendenza fino al 40 per cento devono essere localizzate oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.
4. 
La lavorazione del terreno con pendenza superiore al 40 per cento deve essere eseguita a buche, a piazzole, a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
5. 
Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti è utilizzato esclusivamente materiale di propagazione di specie arboree autoctone, di cui all'allegato C, certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009 .
6. 
In mancanza di materiale di propagazione con tali caratteristiche è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli in analoghe condizioni ecologiche, anche da regioni di provenienza limitrofe, purché dotato del certificato prescritto dalla normativa vigente.
Art. 37. 
(Aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. 
Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono.
2. 
Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali - ramo acque" sono consentiti i seguenti interventi:
a) 
all'interno dell'alveo inciso:
1) 
il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
2) 
la ceduazione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
b) 
fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
1) 
il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;
2) 
il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
3. 
Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento; è sempre consentito inoltre il taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria.
4. 
Nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
5. 
I tagli di cui ai commi 2 e 4, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 31 gennaio.
6. 
In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità.
7. 
Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4; gli altri casi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.
[41]
Art. 37 bis.[42] 
(Interventi di manutenzione idraulica)
1. 
Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali, nonchè nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico.
2. 
Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduazione senza rilascio di matricine.
3. 
Gli interventi di cui al presente articolo eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con l'impiego degli operai forestali e da altri enti pubblici non sono soggetti a comunicazione semplice.
Art. 38. 
(Aree di pertinenza di reti tecnologiche)
1. 
Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servitù.
2. 
Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti.
3. 
Gli interventi di cui al comma 2 possono essere effettuati tutto l'anno, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33 e 34.
[43]
4. 
Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.
[44]
Capo V. 
PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO
Art. 39. 
(Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica)
1. 
La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.
2. 
Quando in un bosco si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici tale da poter compromettere la perpetuità del bosco, il proprietario o il possessore, l'utilizzatore o il personale tecnico o di vigilanza che ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a darne immediata notizia alla struttura regionale competente in materia forestale anche tramite gli sportelli forestali.
3. 
Verificata la causa dell'infestazione, allorquando ritenuto necessario in dipendenza della gravità dell'attacco, la struttura regionale competente in materia forestale fornisce le indicazioni utili al controllo della diffusione della fitopatia e per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi.
4. 
Nel caso di attacchi patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione, la struttura competente in materia forestale informa per competenza il Settore fitosanitario regionale.
Art. 40. 
(Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica)
1. 
Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale, con particolare riguardo all'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.
2. 
I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono comunicati al Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all' articolo 24 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di attivare specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica.
Art. 41. 
(Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)
1. 
Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:
a) 
per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o tramarratura;
b) 
per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione artificiale.
2. 
Il materiale legnoso di risulta privo di interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 33.
3. 
In considerazione della gravità dei danni, della destinazione del bosco a funzioni di protezione diretta o fruizione pubblica, della sua dislocazione in aree protette o siti della rete Natura 2000 e della passività economica delle operazioni di ripristino, la Regione può partecipare all'esecuzione dell'intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della l.r. n. 4/2009 , oppure eseguire l'intervento con l'ausilio delle squadre di operai forestali regionali.
4. 
La Regione interviene direttamente finanziando in tutto o in parte i lavori di ripristino mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009 .
5. 
In applicazione dell' articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009 , la Regione può eseguire in economia interventi di ripristino e ricostituzione di aree forestali gravemente danneggiate.
Capo VI. 
CONSERVAZIONE DELLA biodiversità IN AMBITO FORESTALE
Art. 42. 
(Tutela di specie forestali spontanee sporadiche)
1. 
Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:
a) 
in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 20 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono comunque ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
b) 
le piante di specie sporadiche sono conteggiate tra gli allievi negli interventi di conversione, tra le matricine o riserve nelle ceduazioni e nel governo misto e sono favorite come portaseme nei tagli a scelta e di sementazione per facilitare il loro sviluppo, la disseminazione e il mantenimento della diversità specifica.
2. 
L'elenco delle specie autoctone rare e sporadiche è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.
Art. 42 bis.[45] 
(Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito)
1. 
Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione e degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia nelle fustaie che nei cedui, è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.
2. 
Gli alberi da conservare a tempo indefinito sono contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia negli interventi di cui all'articolo 6 e in quelli di attuazione di un piano forestale aziendale.
3. 
Gli alberi da conservare sono scelti tra gli esemplari appartenenti a specie autoctone tipiche della stazione forestale, di grandi dimensioni, preferibilmente con presenza di nidificazioni o cavità. Gli alberi appartenenti a specie non autoctone possono essere conservati se ospitano nidificazioni.
4. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle porzioni di terreno boscato con alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, causare danno ad edifici, ostruire il deflusso delle acque o interferire con il regolare funzionamento delle reti tecnologiche.
Art. 42 ter.[46] 
(Specie arboree forestali esotiche invasive)
1. 
Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'Allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione.
Titolo IV. 
ARBORICOLTURA DA LEGNO
Art. 43. 
(Norme per l'arboricoltura da legno)
1. 
Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.
2. 
Su terreni aventi pendenza media compresa tra il 20 e il 40 per cento sono consentite lavorazioni del terreno localizzate, oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.
3. 
Negli impianti di arboricoltura da legno deve essere utilizzato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009 , appartenenti alle specie di cui all'allegato C.
4. 
Negli impianti di arboricoltura da legno è vietato l'uso delle specie esotiche invadenti elencate nell'allegato E.
Art. 44. 
(Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale)
1. 
La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.
2. 
È vietato l'utilizzo di alberi di Natale per imboschimento, rimboschimento o rinfoltimento.
3. 
Le piante, i rami e i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come alberi di Natale devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dalla Regione su richiesta degli interessati.
Titolo V. 
GESTIONE DEL PASCOLO
Art. 45. 
(Pascolo in bosco)
1. 
Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:
a) 
nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;
b) 
nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:
1) 
lariceti;
2) 
boscaglie d'invasione;
3) 
arbusteti montani e subalpini;
4) 
querceti di roverella.
2. 
Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.
3. 
I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco.
4. 
Il pascolo in bosco può avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.
5. 
Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.
6. 
Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purchè avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.
Art. 46. 
(Praterie pascolabili)
1. 
Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermine e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.
2. 
Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:
Altitudine (metri s.l.m.) Inizio pascolamento Termine pascolamento
Inferiore a 800 sempre
Tra 800 e 1.500 31 marzo 30 ottobre
Oltre i 1.500 15 maggio 15 ottobre

3. 
Al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.
4. 
L'affitto dei pascoli montani appartenenti agli enti pubblici avviene sulla base degli indirizzi e della documentazione tecnico-amministrativa approvata con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 37-7900 ( Legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 . Riconoscimento dei pascoli alpini quale bene della collettività e approvazione degli indirizzi per l'affitto delle malghe di proprietà pubblica).
5. 
Nel capitolato d'affitto l'entità dei carichi, le modalità di pascolamento, la regimazione delle acque e la gestione delle deiezioni sono determinate sulla base degli obiettivi gestionali e delle caratteristiche della cotica erbosa, avendo come riferimento le schede descrittive dei tipi pastorali delle Alpi piemontesi.
Titolo VI. 
GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI
Art. 47. 
(Cespuglieti)
1. 
I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stabilità dei versanti, ridurre l'erosione e costituire rifugio per la fauna. Sono ammessi interventi di taglio o estirpo dei cespuglieti per il recupero dei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di rimboschimento o a fini naturalistici e protettivi.
2. 
È consentito il recupero dei terreni a fini pascolivi con il pascolamento caprino dei cespugleti.
Titolo VII. 
OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE
Art. 48. 
(Operazioni connesse agli interventi selvicolturali)
1. 
Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.
2. 
Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono:
a) 
l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;
b) 
la realizzazione delle vie d'esbosco di cui all'articolo 52;
c) 
la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
d) 
la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.
3. 
Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali, di cui al comma 2, lettere a), c) e d), non possono determinare movimenti terra superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale.
Art. 49. 
(Strade forestali)
1. 
Le strade forestali sono opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o almeno di un fondo migliorato in grado di assicurare continuativamente il transito di autoveicoli a due ruote motrici. Le strade forestali devono essere realizzate:
a) 
assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;
b) 
prevedendo la regimazione delle acque meteoriche attraverso pendenza trasversale verso monte, cunetta longitudinale e tombini di attraversamento e scarico;
c) 
prevedendo adeguate opere di attraversamento per impluvi e corsi d'acqua minori, in modo da non compromettere né la stabilità della strada né il deflusso in condizioni di piena.
2. 
In base alla larghezza della carreggiata, alla pendenza dell'asse stradale e al raggio minimo di curvatura dei tornanti si distinguono le seguenti categorie:
a) 
strade camionabili principali;
b) 
strade camionabili secondarie;
c) 
strade trattorabili.
3. 
Le strade camionabili principali permettono la circolazione di autotreni ed autoarticolati; le strade camionabili secondarie di autocarri anche pesanti; le strade trattorabili consentono il passaggio di trattori ed autoveicoli 2WD per il trasporto di persone.
4. 
La larghezza minima della carreggiata nei rettifili deve essere pari ad almeno 3,5 metri nelle strade camionabili principali, 3 metri nelle strade secondarie e 2,5 metri nelle strade trattorabili. Le dimensioni indicate non comprendono le banchine e la canaletta longitudinale.
5. 
Il raggio minimo di curvatura dei tornanti deve essere di almeno 8 metri per le camionabili principali, almeno 6 metri per le camionabili secondarie e almeno 5 metri per le strade trattorabili.
6. 
La pendenza media ottimale è compresa fra il 3 e l'8 per cento. La pendenza massima per brevi tratti va dal 15 per cento per le strade camionabili principali al 20 per cento per le strade camionabili secondarie, fino al 25 per cento per le trattorabili prevedendo il rivestimento del fondo. La contropendenza nella direzione di trasporto del legname non deve superare il 10 per cento.
Art. 50. 
(Piste forestali)
1. 
Le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo, e differiscono dalle strade per l'assenza della massicciata e di uno strato d'usura. Il consolidamento delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche e gli attraversamenti sono assicurati con consone sistemazioni del terreno e manufatti semplici.
2. 
La larghezza della sezione trasversale distingue i tracciati camionabili da quelli per trattori che non può essere inferiore rispettivamente ai 3 e 2,5 metri.
3. 
La realizzazione delle piste forestali è limitata ai versanti con pendenza media inferiore al 60 per cento. Tale valore è riferito ad una fascia di terreno di ampiezza minima di 30 metri all'interno della quale si sviluppa il tracciato. La realizzazione di piste forestali su versanti con pendenza media maggiore del 60 per cento può essere eseguita solo con idonee tecniche costruttive e a seguito di perizia geologica relativa alla stabilità delle scarpate.
Art. 51. 
(Progettazione di strade e piste forestali)
1. 
Gli standard costruttivi di riferimento per la viabilità forestale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili, dalle strade trattorabili. Qualora si renda necessario effettuare scelte differenti dagli standard di riferimento, il progetto ne fornisce le motivazioni.
2. 
Per le strade forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato e delle opere d'arte.
3. 
Per le piste forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato, mentre le opere d'arte necessitano di elaborati più semplici in relazione alla minore complessità delle opere.
4. 
Gli elaborati progettuali di cui ai commi 2 e 3 comprendono sempre il rilievo del terreno e, limitatamente ai siti Natura 2000, sono corredati da valutazione di incidenza.
Art. 52.[47] 
(Vie di esbosco)
1. 
Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:
a) 
linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. È obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;
b) 
linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;
c) 
vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una lunghezza massima di 150 metri per ettaro d'intervento, comunque non superiore a un chilometro, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore ad un metro; il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo.
2. 
L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal codice civile .
Titolo VIII. 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 53. 
(Procedure per l'applicazione delle sanzioni)
1. 
Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della l.r. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.
1 bis. 
Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 1, si applicano ai cedui e alla componente a ceduo dei boschi a governo misto per interventi eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all'articolo 18.
[48]
1 ter. 
Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 2, si applicano alle fustaie, alla componente a fustaia dei boschi a governo misto e alle matricine e riserve dei cedui.
[49]
2. 
Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante destinate a crescere ad alto fusto che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.
[50]
Art. 54. 
(Interventi di ripristino)
1. 
Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titolare della funzione autorizzatoria può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. 
Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo, quando obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
[51]
Art. 55.[52] 
(Robinieti e castagneti)
1. 
In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robinieti e castagneti sono gestiti rispettando questo articolo a prescindere dalla forma di governo e trattamento.
2. 
È fissato il turno minimo di 10 anni.
3. 
Non è fissato il turno massimo.
4. 
Nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 25 per cento della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento di copertura.
5. 
I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento.
6. 
L'articolo 9 non si applica alle robinie ed ai castagni nei robinieti e nei castagneti.
Art. 56.[53] 
(...)
Art. 57. 
(Abrogazioni)
Art. 58. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 20 settembre 2011.
Roberto Cota


Note:

[1] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "abilitati" sono state aggiunte le parole "con le procedure di cui all'articolo 6" dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2015.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 3 la parola "alla" è stata sostituita dalla parola "della" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2015.

[3] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole "agli articoli 5 e 6 " sono state sostituite dalle parole "all'articolo 6" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2015.

[4] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2015.

[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 del 2015.

[6] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[7] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 4 del 2015.

[8] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4 del 2015.

[9] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 4 del 2015.

[10] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4 del 2015.

[11] Il comma 3 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4 del 2015.

[12] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[13] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione" sono state sostituite dalle parole "Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2013.

[14] Nel comma 5 dell'articolo 17 le parole "previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 4 del 2015.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "boschi cedui" sono state aggiunte le parole "nei robinieti e nei castagneti" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 4 del 2015.

[16] Il comma 2 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 9 del regolamento regionale 4 del 2015.

[17] La lettera a) del comma 5 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale 4 del 2015.

[18] La lettera e) del comma 5 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale 4 del 2015.

[19] Nella lettera f) del comma 5 dell'articolo 18 la parola ", deperienti" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2013.

[20] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 dopo la parola "castagneti" è stata aggiunta la parola " robineti" dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 4 del 2015.

[21] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 le parole "robinia e " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2013.

[22] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 4 del 2015.

[23] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 4 del 2015.

[24] Il comma 4 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 12 del regolamento regionale 4 del 2015.

[25] L'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4 del 2015.

[26] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[27] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[28] Nel comma 3 dell'articolo 25 le parole "Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. E' d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti." sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2013.

[29] L'articolo 26 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 4 del 2015.

[30] Il comma 2 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[31] Nel comma 3 dell'articolo 27 le parole "di latifoglie" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 4 del 2015.

[32] Il comma 4 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[33] Il comma 5 dell'articolo 27 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2013.

[34] Il comma 5 dell'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[35] Il comma 7 dell'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[36] Il comma 2 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 4 del 2015.

[37] L'articolo 30 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 4 del 2015.

[38] L'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 4 del 2015.

[39] Il comma 6 dell'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 del regolamento regionale 4 del 2015.

[40] L'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 4 del 2015.

[41] Il comma 7 dell'articolo 37 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 4 del 2015.

[42] L'articolo 37 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2013.

[43] Nel comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole " tutto l'anno" sono state aggiunte le parole ", nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33 e 34" ad opera dal comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 4 del 2015.

[44] Il comma 4 dell'articolo 38 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 del regolamento regionale 4 del 2015.

[45] L'articolo 42 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 del 2015.

[46] L'articolo 42 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 del 2015.

[47] L'articolo 52 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 del 2015.

[48] Il comma 1 bis dell'articolo 53 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 del 2015.

[49] Il comma 1 ter dell'articolo 53 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 del 2015.

[50] Nel comma 2 dell'articolo 53 le parole "costituenti la futura fustaia" sono state soppresse dal comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 del 2015.

[51] Il comma 2 dell'articolo 54 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 4 del 2015.

[52] L'articolo 55 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 del regolamento regionale 4 del 2015.

[53] L'articolo 56 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 4 del 2015.

[54] Questo allegato è stato modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.Le modifiche sono riportate nell'allegato A del r.r. 4/2015.

[55] Questo allegato è stato modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.Le modifiche sono riportate nell'allegato A del r.r. 4/2015.

[56] Questo allegato è stato modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.Le modifiche sono riportate nell'allegato A del r.r. 4/2015.

[57] Questo allegato è stato modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.Le modifiche sono riportate nell'allegato A del r.r. 4/2015.

[58] L'allegato F è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.

[59] L'allegato G è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.

[60] Nell'allegato H), al sesto capoverso le parole: "dall'articolo 10", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2013.

[61] L'allegato I è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 del 2015.