Regolamento regionale n. 7 del 20 settembre 2011  ( Vigente )
"Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ') ".
(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10, 28 dicembre 2007, n. 12, 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2, 28 luglio 2009, n. 9 e 17 dicembre 2010, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-2612 del 19 settembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ' Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ').

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
3.
Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituita dalla seguente: "
s)
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)
i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2)
i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3)
le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4)
le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5)
i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;
".
2. 
La lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 è sostituita dalla seguente: "
t)
stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , come modificato dall' articolo 1 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 9 , è sostituito dal seguente: "
1.
Gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell'azienda, deve essere depositato nel fascicolo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del PUA può essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a)
aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;
b)
aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
c)
riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
2.
Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:
a)
nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 chilogrammi;
b)
nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS è redatto e presentato con le modalità di cui al comma 1.
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 è sostituito dal seguente: "
3.
Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 2, la fertirrigazione è realizzata privilegiando i metodi a maggiore efficienza in funzione del suolo e della coltura in atto e che consentono la maggiore uniformità di distribuzione. A tale scopo sono vietate le pratiche fertirrigue:
a)
per scorrimento, nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo;
b)
con getto irrigatore ad alta pressione.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Nelle zone di montagna è possibile adottare la pratica fertirrigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento purché destinati a prato- pascolo o pascolo.
".
Art. 5. 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituita dalla seguente: "
d)
entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
".
2. 
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è aggiunta la seguente: "
i bis)
sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 23 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
3.
L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
Nelle zone svantaggiate ai sensi dell' articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 , l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
a)
le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
b)
devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
c)
le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
d)
deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.
3 ter.
Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell' articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 , i divieti di cui al comma 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 è sostituito dal seguente: "
1.
L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:
a)
90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:
1)
il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
2)
l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
3)
le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;
b)
120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre -15 febbraio.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , come modificato dall' articolo 2 del regolamento regionale 17 dicembre 2010, n. 20 , è sostituito dal seguente: "
2.
Fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nel periodo 1° novembre - 31 gennaio, su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche.
".
Art. 8. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è inserito il seguente: "
2 bis.
Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 può essere superato, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2, lettera b) dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE , nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 è sostituito dal seguente: "
4.
Le dosi di effluente zootecnico e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e di ammendanti organici sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 è sostituito dal seguente: "
5.
Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all'articolo 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.
".
Art. 9. 
(Modifiche agli Allegati del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 )
1. 
Gli allegati I, II, III e V del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , sono sostituiti dagli allegati I, II, III e V del presente regolamento.
Art. 10. 
(Abrogazioni)
2. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 20-8320, recante: "Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10 ".
Art. 11. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 20 settembre 2011.
Roberto Cota