Regolamento regionale n. 6 del 20 settembre 2011  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 1 marzo 2010, n. 7 (Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) ".
(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 1 marzo 2010, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2613 del 19 settembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7 (Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), è sostituito dal seguente: "
1.
Le aziende esistenti presentano, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'articolo 3 entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai contenuti dell'Allegato D.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende esistenti presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'articolo 3.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 20 settembre 2011.
Roberto Cota