Regolamento regionale n. 3 del 21 aprile 2011  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 (Nuovo regolamento regionale di cassa economale)".
(B.U. 28 aprile 2011, n. 17)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 ;

Visto il regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 80-1925 del 20 aprile 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 7 dicembre 2009,n. 19 , sono aggiunte, infine, le seguenti: "
d bis)
Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.);
d ter)
Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli).
".
Art. 2. 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 , è inserita la seguente: "
d bis)
acquisti di materiale di consumo necessari al funzionamento dei vivai e dei cantieri forestali;
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 , dopo le parole: "
lettere a), b), c), d)
", sono inserite le seguenti: "
d bis)
".
Art. 3. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 , è sostituita dalla seguente: "
a)
acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al Museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00;
".
Art. 4. 
(Inserimento degli articoli 21 bis e ter nel regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 )
1. 
Dopo l' articolo 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19 , sono inseriti i seguenti: "
Art. 21 bis.
(Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi AIB)
1.
Tramite la cassa economale periferica del Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d bis), si fa fronte alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed h), nei limiti e con le modalità ivi previste.
Art. 21 ter.
(Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli))
1.
Tramite la cassa economale periferica del Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli) di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d ter), si fa fronte alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), d bis), h) ed l) nei limiti e con le modalità ivi previste.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 21 aprile 2011
Roberto Cota