Regolamento regionale n. 2 del 04 aprile 2011  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni)".
(B.U. 07 aprile 2011, n. 14)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 ;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1789 del 4 aprile 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), è sostituito dal seguente: "
3.
Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
a)
entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;
b)
entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
c)
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 , le parole: "
Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori
", sono soppresse.
4. 
Al comma 6 dell'articolo 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 , le parole: "
e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti
", sono soppresse.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 4 aprile 2011
p. Roberto Cota il Vice Presidente Ugo Cavallera