Regolamento regionale n. 1 del 11 marzo 2011  ( Vigente )
"Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)".
(B.U. 16 marzo 2011, n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1662 del 7 marzo 2011

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) definisce i requisiti e le modalità per svolgere l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento di tali strutture nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale vigente in materia.
1 bis. 
Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle situate nei territori montani di cui all' articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
[1]
Art. 2. 
(Requisiti per svolgere l'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici)
1. 
Il gestore di un rifugio alpino od escursionistico, oltre a quanto previsto dall' articolo 4 comma 2 della l.r. 8/2010 , deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
b) 
capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.
2. 
In caso di gestione indiretta del rifugio, il gestore è, altresì, individuato, sulla base di:
a) 
titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;
b) 
b) qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;
c) 
conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.
Art. 3. 
(Obblighi di gestione)
1. 
La gestione di un rifugio alpino o escursionistico comporta i seguenti adempimenti:
a) 
apertura della struttura secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della l.r. 8/2010 ;
b) 
manutenzione dell'immobile e delle attrezzature affidate in uso;
c) 
costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione;
d) 
mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonché della pulizia degli spazi ad esso adiacenti;
e) 
adozione di ogni possibile misura atta alla riduzione della produzione dei rifiuti con particolare riferimento agli imballaggi e ai prodotti monouso, obbligo di raccolta differenziata degli stessi secondo modalità concordate con il comune territorialmente competente nonché loro trasporto a valle mediante gli stessi mezzi utilizzati per i rifornimenti;
f) 
controllo ad inizio stagione, e periodicamente, dei percorsi escursionistici di accesso alla struttura ricettiva per verificare la loro percorribilità, sicurezza e segnaletica, in conformità alle disposizioni regolamentari regionali vigenti, al fine di comunicare tempestivamente, al comune territorialmente competente, le eventuali anomalie riscontrate;
g) 
rispetto degli adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
h) 
comunicazione, mediante utilizzo della modulistica regionale in uso, delle caratteristiche e dei prezzi praticati nel rifugio, anche ai fini della formazione dell'elenco di cui all'articolo 9, nei tempi e modi previsti dalle disposizioni normative regionali vigenti ed obbligo di affissione della tabella prezzi nella reception e del cartellino prezzi nelle camere;
i) 
ritiro della scheda contenente l'indicazione della meta alpinistica compilata, all'atto della partenza, da parte di chi pernotta nel rifugio;
l) 
esposizione, al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, della bandiera nazionale, nonché, nelle ore notturne o in caso di nebbia, accensione di apposita luce posta all'esterno dell'edificio che ne garantisca la visibilità;
m) 
esposizione in tutti i rifugi escursionistici e, laddove possibile, nei rifugi alpini, del bollettino meteorologico;
n) 
adozione di buone prassi ambientali nella gestione del rifugio, con particolare riferimento al risparmio energetico nonché al risparmio e alla tutela delle risorse idriche;
o) 
adozione di strumenti per informare e sensibilizzare gli ospiti sugli impatti ambientali della gestione di una struttura alpina ed escursionistica nonché sulle modalità adottate per migliorare la gestione in un'ottica di attenzione all'ambiente.
Art. 4. 
(Requisiti minimi e dotazioni dei rifugi alpini ed escursionistici)
1. 
I rifugi alpini ed escursionistici presentano i requisiti e le dotazioni di cui all'Allegato A, relativi ai seguenti aspetti:
a) 
requisiti strutturali, tecnologici e dotazioni di cui alla Parte I;
b) 
requisiti di sostenibilità ambientale di cui alla Parte II;
c) 
requisiti igienico sanitari e dotazioni dei locali adibiti al pernottamento di cui alle Parti III A1 e A2;
d) 
requisiti strutturali e dotazioni dei servizi igienici destinati agli utenti di cui alle Parti IV A1 e A2;
e) 
requisiti e dotazioni dei locali destinati al personale di cui alla Parte V;
f) 
requisiti e dotazioni dei locali adibiti a cucina di cui alle Parti VI A 1 e A 2;
g) 
requisiti e dotazioni dei locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle Parti VII A 1 e A 2.
2. 
I rifugi escursionistici adibiti al pernottamento presentano un arredamento minimo composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona e cestino porta rifiuti.
Art. 5. 
(Requisiti strutturali minimi, dotazione dei locali e adempimenti nei rifugi non gestiti)
1. 
I rifugi non gestiti presentano i requisiti e le dotazioni di cui all'Allegato B.
2. 
Il soggetto proprietario del rifugio non gestito garantisce l'accesso e la fruizione della struttura mediante individuazione del custode depositario delle chiavi.
Art. 6. 
(Dotazioni minime dei bivacchi fissi)
1. 
I bivacchi fissi presentano le seguenti dotazioni minime:
a) 
coperte e materassi sottoposti a sanificazione e disinfestazione, almeno annuale;
b) 
attrezzatura minima, costituita da almeno una pala, per lo sgombero della neve, nonché sistemi di segnalazione utilizzabili in caso di emergenza.
Art. 7. 
(Barriere architettoniche)
1. 
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei rifugi escursionistici raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, si applicano le disposizioni normative di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e all'articolo 3, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche), tenuto conto delle deroghe previste all'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto.
Art. 8. 
(Deroghe ed esclusioni)
1. 
In deroga al numero dei posti letto consentiti, per i rifugi alpini è possibile aumentare la capacità ricettiva per far fronte a situazioni di necessità quali condizioni meteorologiche avverse o casi di emergenza sanitaria.
Art. 9. 
(Elenchi delle strutture ricettive alpinistiche)
1. 
Per assicurare una maggiore trasparenza nell'individuazione delle diverse tipologie di strutture ricettive alpinistiche, anche nell'ottica dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla normativa vigente, la struttura regionale competente, sulla base dei dati di cui all' articolo 4 della l.r. 8/2010 , predispone ed aggiorna elenchi distinti per tipologia ricettiva.
2. 
Sulla base degli elenchi di cui al comma 1, sono individuati i rifugi alpini anche ai fini di cui all' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. 
Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono resi disponibili a partire dal 1° giugno 2011.
Art. 10. 
(Norme finali e transitorie)
1. 
Al mutamento di classificazione di cui all' articolo 19 comma 2 della l.r. 8/2010 fa seguito l'adempimento di cui all'articolo 4 comma 8 della legge medesima.
2. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.
[2]
3. 
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i rifugi alpini esistenti si adeguano ai seguenti requisiti:
a) 
dotazione di almeno un wc e un lavabo ogni 25 posti letto;
b) 
aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/20, per i locali destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per quelli adibiti al pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso sono dotate di rete protettiva contro gli insetti.
4. 
Entro il termine di cui al comma 3, i rifugi escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all' articolo 2 della l.r. 8/2010 , si dotano di aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/12, per i locali destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per quelli adibiti al pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso sono dotate di rete protettiva contro gli insetti.
5. 
Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i rifugi alpini ed escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all' articolo 2 della l.r. 8/2010 , in caso di ampliamento si conformano ai requisiti di cui agli allegati A e B limitatamente ai locali interessati dall'intervento.
[3]
5 bis. 
Per gli edifici esistenti precedentemente destinati ad altri usi e sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie, le altezze minime e medie dei locali, previste negli allegati A e B del presente regolamento, possono essere derogate, entro i limiti già esistenti, quando l'edificio medesimo presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, da attestarsi da parte dei competenti uffici comunali, a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di intervento edilizio con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
[4]
6. 
I rapporti di gestione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità fino alla data di scadenza.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 11 marzo 2011
Roberto Cota

ALLEGATO A[5] 

(Art. 4)

REQUISITI MINIMI E DOTAZIONI DEI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

PARTE I - (REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E DOTAZIONI)

I rifugi alpini ed escursionistici, presentano i seguenti requisiti strutturali e tecnologici, e dispongono delle dotazioni di seguito elencate:

a) acqua potabile destinabile al consumo umano avente le caratteristiche previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). Qualora non sia possibile garantire la fornitura di acqua potabile, i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. E' ammessa la clorazione automatica con serbatoio inox di accumulo coibentato. E' consentito il trattamento con raggi UV, purché non seguito da stoccaggio in cisterne o in vasche di raccolta. Il rifornimento d'acqua può avvenire da sorgente, da scorrimento di superficie, da lago, da scioglimento di nevaio o ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana. In caso di rifornimento da acqua superficiale, è richiesta la procedura di classificazione e trattamento secondo le vigenti normative. Sono installate, ove possibile, una o più fontanelle all'esterno, inserite nella rete di approvvigionamento del rifugio, con le medesime regole. Devono essere effettuati accertamenti analitici annuali nei mesi tardo primaverili a cura del titolare o gestore. Se l'acqua non è potabile per motivi microbiologici e sono impossibili il trattamento con raggi UV o la clorazione automatica, ne è ammesso l'uso a fini domestici di lavaggio. In tal caso, è richiesta l'esposizione di appositi cartelli in quattro lingue - italiano, francese, inglese e tedesco - con relativa simbologia di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare mediante utilizzo di prodotto preconfezionato. In caso di acqua non potabile per inquinanti chimici, nell'impossibilità di un adeguato trattamento di potabilizzazione, è necessario fornire il prodotto preconfezionato;

b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente e corredati da certificazione di conformità. In particolare, per le nuove realizzazioni e per le manutenzioni straordinarie dei rifugi esistenti sono da privilegiarsi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gruppi elettrogeni a ridotto impatto acustico e ambientale ed elettrodomestici di classe energetica A o superiore. In caso di utilizzo di stufe a legna, caminetti o assimilati, nei locali di installazione, in basso, occorre predisporre una presa d'aria esterna dotata di serranda per chiusure di necessità. In ogni caso, la realizzazione di tale tipologia di riscaldamento deve rispettare la specifica normativa UNI e non può essere installata in locali adibiti al pernottamento;

c) adeguati impianti di prevenzione degli incendi, ottemperando ai divieti e agli obblighi previsti dall'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406 (Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi);

d) un'apertura che garantisca l'uscita dal rifugio anche in caso di improvvisa nevicata;

e) dotazione di materiale e attrezzature di emergenza da concordarsi con il Soccorso Alpino e di materiale sanitario di pronto soccorso da concordarsi con il servizio sanitario regionale;

f) telefono o di altri sistemi di comunicazione per chiamata d'urgenza;

g) piazzola, convenientemente sistemata e opportunamente segnalata, idonea all'atterraggio di elicotteri in azione di soccorso nelle immediate vicinanze, ove possibile, dei rifugi alpini ed escursionistici;

h) un locale ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande con possibile utilizzo del medesimo, anche da parte di escursionisti, per il consumo di proprie vivande. L'attività di ristorazione è limitata ad alimenti adeguatamente conservabili nella struttura. La preparazione di panini è consentita nella zona bar, qualora non sia disponibile una struttura di cucina, su piano rivestito in materiale lavabile e impermeabile, con pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale equivalente e con disponibilità di un lavello;

i) opportuni spazi e idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

l) nei casi in cui la zona non sia servita da pubblica fognatura, adeguati impianti di trattamento delle acque reflue, quali fosse settiche o sistemi alternativi in relazione alla presenza o meno a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio;

m) cuscini e materassi, sanificati e disinfestati almeno annualmente. Coperte e coprimaterassi, sanificati e disinfestati con cadenza almeno mensile. Lenzuola, sacchi-lenzuola e federe, che, ove si tratti di materiale non monouso, sono sostituiti ad ogni cambio di ospite. Presso la struttura é conservata la registrazione di tutti gli interventi periodici di pulizia e disinfestazione per l'eventuale verifica e controllo da parte degli uffici dell'ASL territorialmente competente;

n) adeguato spazio destinato al deposito degli scarponi, delle attrezzature e degli indumenti da asciugare;

o) un locale di fortuna sempre aperto, accessibile dall'esterno, per i rifugi alpini.

PARTE II - (REQUISITI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE)

I rifugi alpini ed escursionistici, presentano i seguenti requisiti di sostenibilità ambientale:

a) presenza di sistemi per il recupero dell'acqua piovana e suo riutilizzo per gli usi civili consentiti dalla legge o per uso idropotabile previa potabilizzazione ai sensi della Parte I lett. a), attraverso serbatoi di accumulo, con idonei dispositivi per la filtrazione dell'acqua piovana e rilascio del "troppo pieno".

b) installazione di un degrassatore/disoleatore a monte del sistema di trattamento delle acque reflue per gli scarichi provenienti dalla cucina. I grassi accumulati sono smaltiti come rifiuti speciali;

c) nel caso di utilizzo di sistemi di generazione di energia elettrica da motori termici, occorre che la struttura sia dotata di idonei sistemi per il recupero del calore. Sono da privilegiarsi i generatori di calore a biomasse;

d) utilizzo di materiali e tecniche di edilizia ecoefficiente. Per i rifugi esistenti, sono consentite deroghe all'utilizzo di tali materiali e tecniche, unicamente in situazioni di comprovata inapplicabilità certificabili attraverso elaborati tecnici.

PARTE III - A 1 (REQUISITI IGIENICO SANITARI E DOTAZIONI DEI LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO NEI RIFUGI ALPINI)

I locali dei rifugi alpini adibiti al pernottamenti, presentano i seguenti requisiti igienico sanitari e dispongono della dotazioni sotto riportate:

a) cubatura minima pro capite pari almeno a metri cubi 4. Nel caso in cui due o più locali siano ampiamente e permanentemente intercomunicanti, il calcolo viene eseguito considerandoli come un unico locale;

b) altezza media minima di metri 2,20. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,40;

c) aperture fenestrate apribili in misura non inferiori a 1/15 della superficie in pianta.

PARTE III - A 2 (REQUISITI IGIENICO SANITARI E DOTAZIONI DEI LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO NEI RIFUGI ESCURSIONISTICI)

I locali dei rifugi escursionistici adibiti al pernottamento, presentano i seguenti requisiti igienico sanitari e dispongono della dotazioni sotto riportate:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto, metri quadrati 12 per le camere a due letti con incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più. Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi.

b) altezza media minima di metri 2,40. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,80;

c) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/10 della superficie in pianta, derogabile a 1/12 nei rifugi posti ad una quota superiore a metri 700 s.l.m..

PARTE IV - A 1 (REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI NEI RIFUGI ALPINI)

I servizi igienici destinati agli utenti dei rifugi alpini presentano i seguenti requisiti strutturali e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) accesso dall'interno del rifugio;

b) ventilazione, preferibilmente naturale, mediante finestre di superficie non inferiore a metri quadrati 0,40. In caso di ventilazione meccanica, la stessa deve assicurare una portata non inferiore a 5 ricambi orari;

c) altezza come specificata alla Parte III A 1, lettera b);

d) rivestimenti in materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a metri 1,40;

e) almeno un wc e un lavabo ogni 20 posti letto, una doccia ogni 30 posti letto, un lavello lavabiancheria, eventualmente anche esterno alla struttura. E' ammessa l'installazione del lavabo immediatamente all'esterno del servizio. La superficie in pianta dei servizi igienici, di norma, è pari ad almeno metri quadrati 1,20 in caso di presenza di solo wc e a metri quadrati 2, in caso di presenza di wc e lavabo;

f) presenza di disimpegno atto a evitare la comunicazione diretta con i locali soggiorno, cucina e camere oltre 4 posti letto;

g) almeno n. 1 wc e un lavabo supplementare a disposizione di "ospiti non pernottanti", di norma collocati al piano dei locali di sosta, tenuto conto dell'afflusso turistico in determinate ore della giornata.

PARTE IV - A 2 (REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI NEI RIFUGI ESCURSIONISTICI)

I servizi igienici destinati agli utenti dei rifugi escursionistici presentano i seguenti requisiti strutturali e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) collocazione interna al rifugio;

b) ventilazione, preferibilmente naturale, mediante finestre di superficie non inferiore a metri quadrati 0,40. In caso di ventilazione meccanica, la stessa deve assicurare una portata non inferiore a 5 ricambi orari;

c) altezza come specificata nella Parte III A 2, lettera b);

d) rivestimenti in materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a metri 2;

e) almeno un wc ogni 10 posti letto, una doccia ogni 12 posti letto, un lavabo ogni 6 posti letto e un lavello lavabiancheria, eventualmente anche esterno alla struttura. E' ammessa l'installazione del lavabo immediatamente all'esterno del servizio. La superficie in pianta dei servizi igienici, di norma, è pari ad almeno metri quadrati 1,20 in caso di presenza di solo wc e a metri quadrati 2, in caso di presenza di wc e lavabo. Sono escluse dal conteggio le camere dotate di servizi igienici ad uso esclusivo;

f) presenza di disimpegno atto a evitare la comunicazione diretta con i locali soggiorno, cucina e camere di oltre 4 posti letto;

g) almeno n. 1 wc e un lavabo supplementare, di norma collocati al piano dei locali di sosta, a disposizione di "ospiti non pernottanti", tenuto conto dell'afflusso turistico in determinate ore della giornata.

PARTE V - (REQUISITI E DOTAZIONI DEI LOCALI DESTINATI AL PERSONALE)

I locali dei rifugi alpini ed escursionistici, destinati al personale, presentano i seguenti requisiti e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) locali di alloggiamento per il gestore e/o personale con le caratteristiche di cui alle Parti III A 1 e A 2;

b) servizio igienico completo di wc, lavabo e doccia ad uso esclusivo del gestore e/o personale con le caratteristiche di cui alla Parte IV A 1 e A 2.

PARTE VI - A 1 (REQUISITI E DOTAZIONI DEI LOCALI ADIBITI A CUCINA NEI RIFUGI ALPINI)

I locali adibiti a cucina, nei rifugi alpini, presentano i seguenti requisiti e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) altezza media minima di metri 2,20. Nel caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,80;

b) superficie minima di metri quadrati 8 per i rifugi nuovi o soggetti a ristrutturazione.

c) rivestimenti in materiale lavabile e disinfettabile fino a un'altezza non inferiore a metri 1,80;

d) pavimento lavabile e disinfettabile;

e) separazione della zona preparazione e cottura dalla zona lavaggio;

f) piani di lavoro rivestiti in materiale uniforme lavabile e disinfettabile;

g) doppio lavello o almeno lavello a doppia vasca, dotato di acqua calda e fredda con comando a leva lunga o a piede, in numero di due oltre i 100 posti letto, uno per la zona lavaggio e uno per la zona preparazione pasti;

h) frigorifero con separazione tra i diversi alimenti quali carni rosse e carni bianche, salumi e formaggi, verdure;

i) zona cottura con presa d'aria esterna e sistema di evacuazione fumi, conformi alla vigente normativa tecnica;

l) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/15 della superficie in pianta, dotate di rete protettiva contro gli insetti;

m) idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti con apertura a pedale;

n) idoneo locale o zona per il deposito di alimenti e bevande.

PARTE VI - A 2 (REQUISITI E DOTAZIONI DEI LOCALI ADIBITI A CUCINA NEI RIFUGI ESCURSIONISTICI)

I locali adibiti a cucina, nei rifugi escursionistici, presentano i seguenti requisiti e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) i requisiti previsti dagli Allegati A) e B) del D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R.), in relazione alle specifiche tipologie di esercizio richiamate all'articolo 2, fatte salve le deroghe previste all'articolo 1, commi 2 e 3;

b) altezza media minima di metri 2,40. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,80;

c) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/10 della superficie in pianta, derogabile a 1/12 nei rifugi posti ad una quota superiore a metri 700 s.l.m., dotate di rete protettiva contro gli insetti;

d) zona cottura con presa d'aria esterna e sistema di evacuazione fumi, conformi alla vigente normativa tecnica.

PARTE VII - A 1 (REQUISITI E DOTAZIONI DEI LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEI RIFUGI ALPINI)

I locali dei rifugi alpini, destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presentano i seguenti requisiti e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) altezza media minima di metri 2,20. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,80;

b) superficie complessiva di almeno metri quadrati 25;

c) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/15 della superficie in pianta;

d) opportuni spazi e idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

PARTE VII - A 2 (REQUISITI E DOTAZIONI DEI LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEI RIFUGI ESCURSIONISTICI)

I locali dei rifugi escursionistici, destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presentano i seguenti requisiti e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) altezza media minima di metri 2,40. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,80;

b) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/10 della superficie in pianta, derogabile a 1/12 nei rifugi posti ad una quota superiore a metri 700 s.l.m.;

c) superficie minima di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo e, comunque, non inferiore ad una superficie totale di metri quadrati 25;

d) opportuni spazi e idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ALLEGATO B[6] 

(Art. 5)

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI, DOTAZIONE DEI LOCALI NEI RIFUGI NON GESTITI

I rifugi non gestiti presentano i seguenti requisiti strutturali minimi e dispongono delle seguenti dotazioni:

a) uno o più locali adibiti al pernottamento aventi le caratteristiche indicate nella Parte III A 1 lettere a), b) e c);

b) servizio di autocucina con zona consumazione pasti, preferibilmente distinto dai locali per il pernottamento in cui sono realizzati un piano di appoggio in materiale lavabile e disinfettabile e zona cottura, dotata di lavello e con i requisiti indicati nella Parte VI A 1 lettere a), c), e), i), l);

c) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente e corredati da certificazione di conformità;

d) impianto o dotazione minima di attrezzatura che consenta il riscaldamento del rifugio. Qualora si utilizzino stufe a legna, caminetti o assimilati, è da realizzarsi nei locali di installazione, in basso, una presa d'aria esterna dotata di serranda per chiusure di necessità. In ogni caso, la realizzazione di tale tipologia di riscaldamento deve rispettare la specifica normativa UNI e non può essere installata in locali adibiti al pernottamento;

e) dotazione di coperte e materassi, sanificati e disinfestati almeno annualmente;

f) dotazione di acqua potabile, come previsto nella Parte I lettera a);

g) dotazione di attrezzatura minima, costituita da almeno una pala, per lo sgombero della neve nonché di sistemi di segnalazione utilizzabili in caso di emergenza;

h) dotazione di un manuale per il corretto uso della struttura, delle dotazioni e attrezzature in essa presenti da riportarsi in lingua italiana, francese, inglese e tedesca;

i) locale di fortuna, sempre aperto, accessibile dall'esterno.

l) servizi igienici rispondenti ai requisiti indicati nella Parte IV A 1


Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2013.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 10 dpo le parole "statali e regionali. " sono state aggiunte le parole "Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio." ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 del 2013.

[3] Il comma 5 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 del 2013.

[4] Il comma 5 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 del 2013.

[5] La lettera a)dell' allegato A Parte III A 2 è stata sostituita dalla DD n.404 del 29/8/2013 pubblicata sul BUR n.38 del 19/09/2013.

[6] Alla lettera l)dell'allegato B le parole “Parte III A 1” sono state sostituite dalle parole “Parte IV A 1.” dalla DD n.404 del 29/8/2013 pubblicata sul BUR n.38 del 19/09/2013.