Regolamento regionale n. 22 del 27 dicembre 2010  ( Vigente )
"Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61')".
(B.U. 29 dicembre 2010, 1° suppl. al n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 25 giugno 2007, n. 7 e 9 luglio 2009, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1305 del 23 dicembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all' articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7 )
1. 
Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 1) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) dei commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica), come modificato dall' articolo 1 del regolamento regionale 9 luglio 2009, n. 8 , è prorogato al 1° luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2010.
2. 
Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 2) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere b) dei commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 6 del regolamento regionale 7/2007 è prorogato al 1° luglio 2013.
3. 
La proroga di cui al comma 1 opera indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2 del regolamento regionale 8/2009 .
4. 
Il termine di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle restituzioni in atto di cui all' articolo 9 del regolamento regionale 7/2007 .
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 27 dicembre 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera