Regolamento regionale n. 21 del 23 dicembre 2010  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16 (Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 'Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980')"
(B.U. 29 dicembre 2010, 1° suppl. al n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ;

Vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 ;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1264 del 23 dicembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16 , è sostituito dal seguente: "
2.
Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente. In conformità alla normativa vigente, il suddetto termine resta sospeso per il tempo necessario al rilascio del nulla osta di cui al comma 1, a decorrere dalla data di inoltro della relativa richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente fino alla data del ricevimento del nulla osta stesso.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 23 dicembre 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera