Regolamento regionale n. 20 del 17 dicembre 2010  ( Vigente )
"Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".
(B.U. 20 dicembre 2010, 2° suppl. al n. 50)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10, 28 dicembre 2007, n. 12, 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2, 28 luglio 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-1257 del 17 dicembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituita dalla seguente: "
m)
nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni meteo-climatiche, e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale può inoltre disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.
".
Art. 3. 
(Sospensione del divieto di distribuzione invernale dei liquami per la stagione invernale 2010-2011)
1. 
Per la stagione invernale 2010-2011 il divieto di distribuzione dei liquami è sospeso sull'intero territorio regionale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 10 gennaio 2011 compreso.
2. 
La distribuzione dei liquami è consentita, nell'arco temporale indicato al comma 1, subordinatamente alla presenza di condizioni agronomiche e meteorologiche adeguate ed in particolare alla lavorabilità dei terreni oggetto della distribuzione, nonché alla previsione dell'assenza di precipitazioni per i tre giorni successivi alla distribuzione stessa.
3. 
La distribuzione dei liquami non è comunque consentita nei casi di divieto indicati agli articoli 8 e 23 del regolamento regionale 10/2007 .
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 17 dicembre 2010
Roberto Cota