Regolamento regionale n. 18 del 10 novembre 2010  ( Vigente )
"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13 - Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)".
(B.U. 18 novembre 2010, n. 46)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' art. 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Visti i regolamenti regionali 20 novembre 2002, n. 13 e 20 gennaio 2003, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11 - 967 del 10 novembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13 , come modificato dall' articolo1 del regolamento regionale 20 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Composizione)
1.
L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali o da un Assessore regionale da lui delegato, ed è composto da:
a)
dieci rappresentanti delle Autonomie locali, designati due per ciascuna dalle seguenti Associazioni:
1)
Unione Province Piemontesi - UPP;
2)
Associazione regionale dei Comuni del Piemonte dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI;
3)
Legautonomie Piemonte della Lega delle Autonomie locali;
4)
Consulta Regionale Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte-ANPCI;
5)
Delegazione Piemontese dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - UNCEM;
b)
un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, designato dall'Unioncamere del Piemonte;
c)
un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;
d)
un rappresentante delle Istituzioni scolastiche, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
e)
dodici rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai seguenti soggetti:
1)
Confindustria Regionale del Piemonte - CONFINDUSTRIA Piemonte;
2)
Federazione Regionale tra le Associazioni della Piccola e Media Industria Piemontese - CONFAPI Piemonte;
3)
Confesercenti Regionale del Piemonte - CONFESERCENTI;
4)
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi del Piemonte - CONFCOMMERCIO Piemonte;
5)
Confartigianato Imprese Piemonte - CONFARTIGIANATO;
6)
CNA Piemonte - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
7)
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASA, Federazione Regionale Piemontese;
8)
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - CONFAGRICOLTURA Piemonte;
9)
Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte - C.I.A.;
10)
Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte - COLDIRETTI Piemonte;
11)
Compagnia di San Paolo;
12)
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi;
f)
dieci rappresentanti sindacali, designati dalle seguenti Organizzazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro:
1)
CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL Piemonte;
2)
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Regionale del Piemonte;
3)
UIL - Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale UIL Piemonte;
4)
UGL - Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Piemonte;
5)
SIN.PA. Piemonte - Sindacato Padano, Segreteria Regionale;
6)
FISMIC - Federazione Italiana Sindacato Autonomo Metalmeccanici e Industrie Collegate, Sede Nazionale di Torino;
7)
F.S.I. - Federazione Sindacati Indipendenti, Coordinamento Regionale del Piemonte;
8)
C.I.U. - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, Delegazione Regionale del Piemonte;
9)
C.U.Q. - Confederazione Unitaria Quadri, Segreteria Organizzativa del Piemonte;
10)
CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda e delle Alte Professionalità, Unione Regionale del Piemonte;
g)
quattro rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali designati d'intesa dai rappresentanti delle sedi provinciali o locali piemontesi, uno per ciascuno dei seguenti Ordini e Collegi professionali:
1)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
2)
Collegio dei Geometri;
3)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
4)
Ordine degli Ingegneri;
h)
un rappresentante del volontariato, designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
i)
un rappresentante dei consumatori, designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
l)
un rappresentante del movimento cooperativo, designato dalla Commissione regionale della Cooperazione di cui alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione).
2.
La composizione dell'Osservatorio può essere integrata su indicazione dell'Osservatorio stesso.
3.
I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ai sensi dell' articolo 8, comma 1 della l.r. 34/1998 .
4.
Ai fini della costituzione dell'Osservatorio il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali invita i soggetti di cui al comma 1 a comunicare le designazioni di spettanza, assegnando un termine per provvedervi. Per ogni designato, può essere anche indicato un supplente.
5.
Il segretario dell'Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui al l'articolo 4.
".
Art. 2. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Al fine di assicurare la più ampia rappresentatività della realtà piemontese, l'Osservatorio viene costituito nella nuova composizione di cui all' articolo 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13 , come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 10 novembre 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera