Regolamento regionale n. 15 del 27 settembre 2010  ( Vigente )
"Modalità organizzative per l'esercizio dell'attività di consulenza a favore degli enti locali piemontesi in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)".
(B.U. 30 settembre 2010, n. 39)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 ;

Visti i regolamenti regionali 17 ottobre 2006, n. 10 e 18 marzo 2008, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 665 del 27 settembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli o associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Art. 2. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
L'attività di cui all'articolo 1 è rivolta a fornire pareri interpretativi non vincolanti della normativa regionale, nazionale e comunitaria, coerenti con gli orientamenti ufficiali della Regione.
2. 
Il contributo interpretativo è garantito, in particolare, nei seguenti ambiti:
a) 
affari generali e istituzionali;
b) 
statuti e regolamenti;
c) 
ordinamento e stato giuridico del personale;
d) 
contratti e appalti;
e) 
bilanci, contabilità e tributi;
f) 
edilizia ed urbanistica;
g) 
ambiente e pianificazione del territorio.
3. 
Non possono essere forniti pareri su questioni oggetto di contenzioso fra privati ed ente, fra organi o fra organi e struttura burocratica dell'ente locale, né su questioni oggetto di ricorso giurisdizionale.
Capo II. 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 3. 
(Svolgimento del servizio)
1. 
L'attività di consulenza è assicurata dalla Regione attraverso la Direzione "Affari istituzionali ed Avvocatura" che garantisce il coinvolgimento delle Direzioni regionali interessate alla specifica problematica interpretativa.
2. 
A tal fine è istituito, con apposita deliberazione della Giunta regionale, un gruppo di lavoro composto da dipendenti della Direzione di cui al comma 1 e dipendenti di ciascuna Direzione regionale interessata agli ambiti interpretativi di cui all'articolo 2, comma 2, con il compito di supportare la Direzione "Affari istituzionali ed Avvocatura" nella stesura dei pareri, secondo le modalità organizzative richiamate nel presente provvedimento.
3. 
Nel caso di richieste di pareri di particolare complessità tali da rendere necessarie competenze non rinvenibili in ambito regionale, l'attività di consulenza è assicurata attraverso l'eventuale ricorso a professionalità esterne previa predisposizione annuale, sulla base di appositi avvisi, di elenchi di personale altamente qualificato in possesso di specifici requisiti ed appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne.
Art. 4. 
(Modalità operative)
1. 
Le richieste di parere sono inoltrate, sia a mezzo posta che per via telematica, dal legale rappresentante dell'ente locale, corredate dall'eventuale documentazione utile all'espressione del parere, alla Direzione regionale "Affari istituzionali ed Avvocatura", Settore "Rapporti con le Autonomie locali", di seguito denominato "Settore".
2. 
Il Settore, ricevuta la richiesta di parere, assegna il quesito alle professionalità interne o, qualora ricorrano le condizioni di cui all' articolo 3, comma 3 alle professionalità esterne.
3. 
In caso di assegnazione del quesito alle professionalità interne, il medesimo è trasmesso al gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2 e la relativa risposta è inviata, a cura del Settore, all'ente locale richiedente.
4. 
Qualora il quesito sia assegnato alle professionalità esterne, il medesimo è trasmesso dal Settore, corredato da idonea motivazione a giustificazione del ricorso a tali professionalità, ad una delle professionalità esterne inserite nell'elenco appositamente predisposto, previa attribuzione di apposito incarico. Il parere è formulato dal soggetto esterno entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento del quesito, trasmesso al Settore che provvede alla verifica della sua coerenza con gli orientamenti ufficiali della Regione e ad inoltrarlo all'ente locale richiedente.
Art. 5. 
(Termini)
1. 
La consulenza è resa nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, nel rispetto dei principi desumibili:
a) 
dal quadro normativo di riferimento;
b) 
dalla giurisprudenza;
c) 
dalla dottrina.
2. 
Le eventuali richieste di integrazioni istruttorie sospendono il termine di cui al comma 1, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
Art. 6. 
(Pubblicazione informatica)
1. 
I pareri espressi dal servizio di consulenza regionale sono pubblicati in formato digitale e resi disponibili sul sito web della Regione Piemonte.
Capo III. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 7. 
(Abrogazione di norme)
1. 
I regolamenti regionali 17 ottobre 2006, n. 10 e 18 marzo 2008, n. 3 sono abrogati.
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alle spese per l'attuazione del presente regolamento si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all' articolo 4 della l.r. 8/2006 .
Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di istituzione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 27 settembre 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera