Regolamento regionale n. 14 del 21 settembre 2010  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ))".
(B.U. 23 settembre 2010, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-620 del 20 settembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 14 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 13 è sostituito dal seguente: "
14.
Dal 1° gennaio 2009 il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 8, comma 9 della l.r. 2/2008 , è assoggettato al pagamento dei canoni stabilititi dalla Giunta regionale e quantificati in relazione alla natura pubblica del servizio e agli oneri affidati.
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 7 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 13 le parole:"
dodici mesi
", sono sostituite dalle seguenti: "
ventiquattro mesi
".
Art. 3. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 21 settembre 2010.
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera