Regolamento regionale n. 13 del 06 agosto 2010  ( Vigente )
"Integrazioni all'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".
(B.U. 18 agosto 2010, n. 32)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Visti i regolamenti regionali 22 giugno 2009, n. 7 e 4 agosto 2009, n. 15;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-520 del 4 agosto 2010;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , dopo le parole: "
commi 2, 3, 4
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
9 e 10
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , è inserito il seguente: "
2 bis.
Le manifestazioni di natura competitiva e non competitiva che prevedano la navigazione di mezzi a motore non possono avere svolgimento nel periodo dal 2 novembre al 31 luglio e sono sottoposte alla valutazione di incidenza, obbligatoria e vincolante, di cui all' articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) finalizzata ad accertare in particolare le condizioni di nidificazione sul lago al momento dello svolgimento della manifestazione.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 6 agosto 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera