Regolamento regionale n. 11 del 19 luglio 2010  ( Vigente )
"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)".
(B.U. 22 luglio 2010, n. 29)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 77 ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ;

Visto l' articolo 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n, 33 ,

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42 ;

Vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 ;

Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 3 e 29 marzo 2010, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-337 del 19 luglio 2010

emana

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
L' articolo 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 , è sostituito dal seguente: "
Art. 4
(Incentivi e sanzioni)
1.
Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
2.
Agli enti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.
3.
Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
4.
Le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano a tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato, individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'articolo 3, commi 2 e 5, anche nel caso in cui sia stato rispettato l'obiettivo regionale aggregato del comparto.
5.
Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'articolo 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 5 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 , è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Monitoraggio)
1.
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 2, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.
2.
I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3.
Le informazioni previste dal comma 1 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).
4.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di monitoraggio e certificazione previste dalla normativa statale.
".
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 19 luglio 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera