Regolamento regionale n. 9 del 29 marzo 2010  ( Vigente )
"Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)".
(B.U. 01 aprile 2010, n. 13)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 77 ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ;

Visto l' articolo 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 ;

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 78-13731 del 29 marzo 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 ), è sostituito dai seguenti: "
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'applicazione dell'articolo 7 quater, commi 1, lettere a) e b), e 3, della l. 33/2009 , adattando le regole ed i vincoli ivi previsti alla diversità delle situazioni finanziarie degli enti locali piemontesi. Con le stesse modalità procede, altresì, ad adattare al contesto regionale ogni altra disposizione statale che incida sulla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 29 marzo 2010
Mercedes Bresso