Regolamento regionale n. 8 del 22 marzo 2010  ( Vigente )
"Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità)".
(B.U. 25 marzo 2010, n. 12)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 ;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13599 del 22 marzo 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo l' articolo 24 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità), è inserito il seguente: "
Art. 24 bis
(Pagamenti in carenza di bilancio)
1.
In carenza di bilancio di previsione, dopo il 30 aprile, sono comunque autorizzati, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione collegato alle preminenti esigenze di carattere costituzionale, i pagamenti relativi:
a)
alle spese obbligatorie;
b)
ai trasferimenti in favore di enti, agenzie e società regionali di cui agli allegati A), B) e C) della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
c)
alle scadenze stabilite da leggi, regolamenti, accordi, convenzioni, affidamenti e contratti;
d)
alle annualità di mutui e prestiti;
e)
agli interventi di Protezione civile, a quelli collegati alle calamità naturali e ai pignoramenti presso terzi.
2.
Ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), l'autorizzazione ai pagamenti di cui al comma 1 non si applica alle indennità spettanti ai Consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 marzo 2010
Mercedes Bresso