LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-13427 del 1 marzo 2010
emana
il seguente regolamento:
(Art. 3)
Comunicazione
PARTE I
(PARTE GENERALE)
a) dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996 ;
2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
b) dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996 ;
2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
PARTE II
(DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO)
a) nominativo del legale rappresentante;
b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail;
c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi;
h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti "frantoi mobili" devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantità frante.
PARTE III
(DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO)
a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
b) quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso;
e) numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.
PARTE IV
(DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO)
a) titolare del contenitore di stoccaggio;
b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in metri cubi;
c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).
(Art. 3)
RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, deve riportare almeno i dati di cui al presente Allegato.
A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO
1. Titolare del sito di spandimento:
1.1 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle);
1.2 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.
2. Pedologia:
2.1 valutazione dell'idoneità del sito oggetto di spandimento sulla base di una carta di criticità ambientale;
2.2 pH.
3. Geomorfologia:
3.1 specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.
4. Idrologia:
4.1 ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;
4.2 profondità della prima falda permanente;
4.3 ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;
4.4 bacino idrografico di riferimento.
5. Agroambiente:
5.1 se vi è coltura in atto, indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;
5.2 nel caso di terreno non coltivato specificarne le motivazioni.
B. TRASPORTO E SPANDIMENTO
1. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue il trasporto.
2. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.
3. Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.
4. Modalità di spandimento.
5. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.
C. CARTOGRAFIA
1. Corografia in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:
1.1 l'indicazione dei siti di spandimento;
1.2 l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle relative aree di rispetto;
1.3 l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.
2. Estratto di mappa catastale riportante:
2.1 l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito;
2.2 le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.
(Art. 9)
DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO
A. TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE PER LO SPANDIMENTO
1. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è corredato da un documento di accompagnamento redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
b) la quantità delle acque e delle sanse umide trasportate;
c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque e/o le sanse umide trasportate.
2. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide sono prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza percorrere la viabilità pubblica, nel documento di accompagnamento di cui al punto 1 è sufficiente indicare gli estremi identificativi del sito di spandimento, la data di distribuzione e la quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate.
3. Una copia del documento di trasporto deve essere conservata dal titolare del frantoio per tre anni e l'altra copia deve essere consegnata al trasportatore.
B. TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE PER LO STOCCAGGIO
1. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è corredato da un documento di accompagnamento, redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
b) la quantità delle acque e delle sanse umide trasportate;
c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;
d) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del suo titolare.
2. Una copia del documento di trasporto ci sui sopra deve essere conservata dal titolare del frantoio e l'altra deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio. Entrambe le copie devono essere conservate per tre anni.
(Art. 11)
Comunicazione per le aziende esistenti
PARTE I
(DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO)
a) nominativo del legale rappresentante;
b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail;
c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi;
h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti "frantoi mobili" devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantità frante.
PARTE II
(DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO)
a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
b) quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso;
e) numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.
PARTE III
(DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO)
a) titolare del contenitore di stoccaggio;
b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in metri cubi;
c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).
Note:
[1] L'articolo 11 è stato sostituito dall'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2011.