Regolamento regionale n. 6 del 22 febbraio 2010  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)".
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-13380 del 22 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 , le parole: "
che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 2
", sono soppresse.
2. 
3. 
Al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 , le parole: "
e B e con sede legale in Piemonte
", sono soppresse.
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 febbraio 2010
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro