Regolamento regionale n. 3 del 08 febbraio 2010  ( Vigente )
"Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010".
(B.U. 11 febbraio 2010, n. 6)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 ;

Visto l' articolo 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell'8 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 , recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) oltre che dell' articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione ) - disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti locali piemontesi per l'anno 2010.
Art. 2. 
(Enti destinatari)
1. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.
2. 
Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008.
3. 
Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
4. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell' articolo 141 del d. lgs. 267/2000 .
Art. 3. 
(Obiettivi)
1. 
Gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell' articolo 77 bis, comma 5, della l. 133/2008 , sono determinati, per ciascuna provincia e per ciascun comune, nell'allegato A.
2. 
Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli enti interessati in conformità del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in ragione della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.
3. 
Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti al Patto di stabilità interno è approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi del comma 2.
4. 
Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell' articolo 77 ter, comma 11, della l. 133/2008. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'applicazione dell'articolo 7 quater, commi 1, lettere a) e b), e 3, della l. 33/2009 , adattando le regole ed i vincoli ivi previsti alla diversità delle situazioni finanziarie degli enti locali piemontesi. Con le stesse modalità procede, altresì, ad adattare al contesto regionale ogni altra disposizione statale che incida sulla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali.
[1]
5. 
La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al comma 1 laddove ciò sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 4.[2] 
(Incentivi e sanzioni)
1. 
Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
2. 
Agli enti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.
3. 
Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
4. 
Le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano a tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato, individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'articolo 3, commi 2 e 5, anche nel caso in cui sia stato rispettato l'obiettivo regionale aggregato del comparto.
5. 
Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'articolo 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
Art. 5.[3] 
(Monitoraggio)
1. 
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 2, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.
2. 
I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. 
Le informazioni previste dal comma 1 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).
4. 
Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di monitoraggio e certificazione previste dalla normativa statale.
Art. 6. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 8 febbraio 2010
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Note:

[1] Nel comma 4 dell'articolo 3 il secondo periodo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 2010.

[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 del 2010.

[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 11 del 2010.