LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13187 dell'8 febbraio 2010
emana
il seguente regolamento:
Note:
[1] Il r.r. 2/2010 e il r.r. 6/2010 di modifica entrano in vigore lo stesso giorno il 26 febbraio 2010.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.
[3] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 2" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.
[4] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.
[5] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.
[6] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.
[7] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.
[8] Nel comma 3 dell'articolo 12 le parole "e B e con sede legale in Piemonte" sono state soppresse ad opera dael comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.