Regolamento regionale n. 2 del 08 febbraio 2010  ( Vigente )
"Disciplina dell'albo delle imprese forestali del piemonte (articolo 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)".[1]
(B.U. 11 febbraio 2010, n. 6)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13187 dell'8 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell' articolo 31 della l.r. 4/2009 .
2. 
In particolare, il presente regolamento:
a) 
individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;
b) 
stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;
c) 
stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
d) 
definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e decadenza;
e) 
definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.
Art. 2. 
(Imprese forestali)
1. 
Ai fini del presente regolamento, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. 
Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
a) 
categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
b) 
categoria II: imprese agricole come definite all' articolo 2135 del codice civile , compresi i soggetti di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );
c) 
categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
d) 
categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
e) 
categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale previste all' articolo 5 della l.r. n. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.
Art. 3. 
(Effetti dell'iscrizione all'Albo)
1. 
L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.
2. 
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:
a) 
beneficiare dell'estensione delle norme di cui all' articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ai sensi dell' articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001 ;
b) 
eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 4/2009 , la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della l.r. n. 4/2009 ;
c) 
eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 4/2009 , la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della l.r. 4/2009 .
2 bis. 
L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.
[2]
3. 
L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per:
a) 
ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'articolo. 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001 ;
b) 
accedere ad agevolazioni in ambito forestale;
c) 
l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.
4. 
L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. 
L'Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.
Art. 4. 
(Articolazioni dell'Albo)
1. 
L'Albo è articolato in due sezioni:
a) 
sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte;
[3]
b) 
sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.
Art. 5. 
(Gestione dell'Albo)
1. 
L'Albo è conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede:
a) 
alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
b) 
al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte;
c) 
alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;
d) 
a favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Albo sui sistemi informativi regionali;
e) 
a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
Art. 6. 
(Requisiti per l'iscrizione)
1. 
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le imprese forestali in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
essere iscritte al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
b) 
non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) 
non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;
d) 
non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;
e) 
non aver riportato sanzioni interdittive di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) 
non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 36 della l.r. 4/2009 per importi superiori a 10.000,00 euro.
2. 
(...)
[4]
3. 
A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese devono dimostrare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, di avere nel proprio organico:
a) 
almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.
b) 
(...)
[5]
4. 
Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
5. 
(...)
[6]
Art. 7. 
(Procedimento per l'iscrizione)
1. 
La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all'elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonché degli eventuali dipendenti, è presentata alla struttura regionale competente, per il tramite degli sportelli forestali di cui all' articolo 15 della l.r. 4/2009 ed utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi.
2. 
Le imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni.
3. 
La struttura regionale competente:
a) 
effettua il controllo sui documenti presentati;
b) 
provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;
c) 
provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all' articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.
Art. 8. 
(Conferma di iscrizione)
1. 
Le istanze di conferma sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.
2. 
Per le istanze di conferma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Art. 9. 
(Sospensione e reintegrazione)
1. 
La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
a) 
istanza dell'impresa;
b) 
quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
c) 
qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.
2. 
La sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento, e con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.
3. 
A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.
Art. 10. 
(Cancellazione)
1. 
La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
a) 
istanza dell'impresa;
b) 
perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
c) 
cessazione dell'attività;
d) 
mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.
2. 
La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. 
La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. 
Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.
Art. 11. 
(Qualificazione professionale)
1. 
La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in campo forestale ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 4/2009 .
2. 
Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
3. 
Il possesso delle competenze professionali di cui all'articolo 6, comma 2 può essere dimostrato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 13 della l.r. 4/2009 .
Art. 11 bis.[7] 
(Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea)
1. 
Ogni riferimento normativo, relativo alle imprese iscritte all'Albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, è esteso alle imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.
2. 
Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, le analoghe qualifiche sono possedute dalle imprese che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente ed in modo esclusivo, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.
Art. 12. 
(Norme finali e transitorie)
1. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2010, salvo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) che si applicano a decorrere dalla stagione silvana 2011-2012.
2. 
L'albo regionale delle imprese forestali istituito in via sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 66-9492 del 26 maggio 2003 cessa i propri effetti a decorrere dal 30 settembre 2010.
3. 
Le imprese di cui alla sezione A, iscritte all'albo di cui al comma 2 entro la data di approvazione del presente regolamento, possono chiedere entro il 30 giugno 2010, con le modalità stabilite all'articolo 7, la transizione nell'Albo di cui all'articolo 4 usufruendo a tal fine di uno specifico servizio di consulenza forestale istituito dalla Regione Piemonte.
[8]
4. 
Fino all'avvio dell'operatività degli sportelli forestali di cui all' articolo 15 della l.r. 4/2009 , le domande di iscrizione e conferma di iscrizione sono presentate alla struttura regionale competente.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 8 febbraio 2010
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il r.r. 2/2010 e il r.r. 6/2010 di modifica entrano in vigore lo stesso giorno il 26 febbraio 2010.

[2] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.

[3] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 2" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.

[4] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.

[5] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.

[6] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.

[7] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2012.

[8] Nel comma 3 dell'articolo 12 le parole "e B e con sede legale in Piemonte" sono state soppresse ad opera dael comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 2010.