Regolamento regionale n. 1 del 01 febbraio 2010  ( Vigente )
"Integrazioni all'articolo 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 )".
(B.U. 04 febbraio 2010, n. 5)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del 1 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese ( articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 )), è aggiunto, infine, il seguente: "
6 bis.
I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all' articolo 6, comma 3 della l.r. 2/2008 , qualora ritenuto necessario, nell'ambito del riordino dei posti barca esistenti, possono, per l'anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti turistici già definiti di interesse comunale, applicare le tariffe comunali vigenti nell'anno 2009.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 1 febbraio 2010
Mercedes Bresso