Regolamento regionale n. 22 del 14 dicembre 2009  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7 (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 )".
(B.U. 17 dicembre 2009, n. 50)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l' articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Visto il regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-12818 del 14 dicembre 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7 (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 ), è sostituito dal seguente: "
2.
Le agevolazioni ai sensi dell' articolo 3 quinquies, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 , possono essere deliberate dal Comitato tecnico regionale competente, anche se prive della delibera di concessione del finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di copia del contratto di finanziamento da parte dell'ente gestore.
".
Art. 2. 
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 14 dicembre 2009
Mercedes Bresso