Art. 10.
1.
In via meramente esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese d'ufficio e di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) quelle riguardanti:
a)
acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
b)
forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;
c)
noleggio di automezzi, acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, manutenzione, riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all'alienazione degli stessi;
d)
riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all'espletamento del lavoro d'ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;
d bis)
acquisti di materiale di consumo necessari al funzionamento dei vivai e dei cantieri forestali;
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e)
acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
f)
riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;
g)
spedizioni postali, telegrafiche, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;
h)
acquisti indifferibili di arredi ed attrezzature;
i)
acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazioni di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;
l)
il rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;
m)
sanzioni amministrative a carico della Regione al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovrattasse, successivamente approvate dalla Giunta regionale su presentazione di apposito rendiconto da parte del responsabile del settore interessato;
n)
lo svolgimento, in forma collegiale, dell'attività istituzionale dell'Ente;
o)
servizi di collegamento con banche dati nazionali ed estere;
p)
qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere precedenti.
2.
Per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), d bis), e), f), h) e o) il limite di spesa viene fissato in euro 3.000,00 o.f.e., con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopra specificate.
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