Regolamento regionale n. 16 del 04 agosto 2009  ( Vigente )
"Regolamento attuativo dell'articolo 15 bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunità montane".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 16 e 1 luglio 2008, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11936 del 4 agosto 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento definisce, ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come inserito dall' articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 . Testo unico delle leggi sulla montagna), la disciplina del sistema elettorale delle comunità montane, nel rispetto dei principi richiamati dall' articolo 25 bis della l.r. 16/1999 , come inserito dall' articolo 26 della l.r. 19/2008 .
2. 
Esso definisce, inoltre, a norma dell' articolo 38, comma 2, della l.r. 19/2008 , le modalità di notifica del decreto previsto dall' articolo 5 della l.r. 16/1999 , come modificato dall' articolo 14 della l.r. 19/2008 , e gli ulteriori contenuti del medesimo utili ai fini della prima applicazione della legge.
Art. 2. 
(Base elettorale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 1, della l.r. 16/1999 , la base elettorale per l'elezione del presidente e dell'organo rappresentativo della comunità montana è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni in essa inclusi.
2. 
Per i comuni in fase di commissariamento, il voto è espresso dal commissario.
Capo I. 
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE
Art. 3. 
(Candidature)
1. 
A norma dell' articolo 15 bis, comma 2, della l.r. 16/1999 , possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte.
2. 
Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.
3. 
All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 4. 
(Formazione delle liste)
1. 
Ogni candidatura alla presidenza della comunità montana è collegata ad un'unica lista.
2. 
Ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 6, della l.r. 16/1999 ciascuna lista comprende un numero di candidati, escluso il presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
3. 
I candidati presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.
4. 
Il numero di candidati e di comuni di cui ai commi 2 e 3 sono calcolati con arrotondamento aritmetico all'unità inferiore, per frazioni inferiori a 0,50, e all'unità superiore nel caso contrario, secondo le esemplificazioni rispettivamente contenute negli allegati A e B al presente regolamento.
Art. 5. 
(Denominazione delle liste)
1. 
Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci.
2. 
Nella denominazione può essere inserita la denominazione di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o anche in una sola delle due Camere o al Parlamento europeo nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni.
3. 
Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi, conformemente a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione delle legge 25 marzo 1993, n. 81 , in materia di elezioni comunali e provinciali).
Capo II. 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 6. 
(Dichiarazione di presentazione della lista)
1. 
La lista dei candidati alla carica di presidente e alle cariche di componenti l'organo rappresentativo della comunità montana è presentata con la dichiarazione redatta sul modello 1 di cui all'allegato C al presente regolamento.
2. 
Su tale modello sono indicati, in particolare:
a) 
la denominazione della lista;
b) 
il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana;
c) 
i candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo.
3. 
I singoli candidati sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo e per ciascuno sono specificati:
a) 
nome e cognome;
b) 
luogo e data di nascita;
c) 
comune di cui l'interessato è sindaco o consigliere comunale.
4. 
Nella dichiarazione di presentazione della lista sono indicati due delegati di lista.
5. 
La presentazione della lista è effettuata da un amministratore, sindaco o consigliere, di uno dei comuni facenti parte della comunità montana. Nessun amministratore può presentare più di una lista.
Art. 7. 
(Documentazione)
1. 
Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati:
a) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di presidente della comunità montana e di collegamento alla lista, redatta sul modello 2 di cui all'allegato D al presente regolamento;
b) 
le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di componente l'organo rappresentativo e di collegamento alla candidatura a presidente redatte da ciascun candidato sul modello 3 di cui all'allegato E al presente regolamento;
c) 
il programma amministrativo.
2. 
Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) includono le dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
3. 
La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità dell'accettazione.
Art. 8. 
(Presentazione delle liste)
1. 
La presentazione delle liste è effettuata presso la segreteria della comunità montana dalle ore nove alle ore diciannove del trentanovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni del presidente e dell'organo rappresentativo della comunità montana e dalle ore nove alle ore quattordici del giorno successivo.
2. 
Il segretario della comunità montana rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello 4 di cui all'allegato F al presente regolamento.
3. 
Il segretario non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purchè indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
4. 
Entro le ore venti del giorno fissato per la scadenza dei termini di presentazione delle liste, il segretario della comunità montana provvede alla consegna alla Regione delle liste presentate per la comunità montana e della documentazione allegata.
5. 
Qualora uno dei termini di cui al comma 1 ricada in un giorno non lavorativo, la scadenza è anticipata, con provvedimento della Giunta regionale, al primo giorno lavorativo antecedente.
Capo III. 
ESAME DELLE CANDIDATURE
Art. 9. 
(Procedure di verifica)
1. 
La Regione provvede alle verifiche previste dal presente capo entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, avvalendosi di uffici specificamente individuati con provvedimento della Giunta regionale.
2. 
Alle operazioni di controllo possono assistere i delegati di lista individuati a norma dell'articolo 6, comma 4.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2, la Regione comunica ai presentatori delle liste l'ubicazione della sede dove avranno luogo i controlli e giorni e orario di svolgimento degli stessi, indicando altresì il nominativo del responsabile del procedimento.
4. 
Le liste sono ammesse e ricusate con provvedimento del responsabile del procedimento, da adottarsi entro il ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Art. 10. 
(Denominazione)
1. 
Per ciascuna comunità montana, la Regione verifica che la denominazione assegnata ad ogni lista sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. 
In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
Art. 11. 
(Numero dei candidati e rappresentatività comunale)
1. 
La Regione verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati prescritti dall' articolo 15 della l.r. 16/1999 .
2. 
Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, la Regione provvede alla ricusazione della lista, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.
3. 
Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono cancellati.
4. 
La lista che non rispetti il requisito di rappresentatività comunale previsto dall'articolo 4, comma 3, è ricusata. È altresì ricusata la lista che non raggiunga lo stesso requisito, una volta effettuate le cancellazioni previste dal comma 3.
Art. 12. 
(Candidature)
1. 
Sono cancellati dalla lista:
a) 
i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) 
i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3;
c) 
i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di amministratore di uno dei comuni della comunità montana per cui è stata presentata la candidatura;
d) 
i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. 
Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile del procedimento ne dispone la ricusazione.
3. 
Allo stesso modo è ricusata la lista che, a seguito delle cancellazioni di cui al comma 1 non rispetti il requisito di rappresentatività comunale previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. 
Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 11, comma 3 non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede alla cancellazione dei nominativi in eccedenza.
Art. 13. 
(Numerazione progressiva delle liste)
1. 
Il ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, a seguito della pronuncia definitiva sulle liste effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il responsabile del procedimento provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e alla lista collegata.
2. 
Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista individuati a norma dell'articolo 6, comma 4.
Capo IV. 
ADEMPIMENTI PREPARATORI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Art. 14. 
(Manifesti elettorali)
1. 
La Regione provvede alla stampa dei manifesti elettorali, utilizzando modalità tipografiche identiche per tutte le liste presentate per le diverse elezioni.
2. 
I manifesti elettorali sono tempestivamente trasmessi alle comunità montane e ai comuni in esse inclusi per essere affissi ai rispettivi albi pretori a decorrere almeno dal ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni e fino al termine delle operazioni di voto.
Art. 15. 
(Designazione dei rappresentanti di lista)
1. 
I delegati di lista designati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della comunità montana interessata due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. 
Nel caso in cui la comunità montana disponga di più di un ufficio elettorale di sezione, possono essere nominati due rappresentanti di lista per ciascun ufficio.
3. 
La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
4. 
La designazione di cui al comma 3 è trasmessa al presidente uscente della comunità montana entro il quarto giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Art. 16. 
(Sede delle operazioni di voto)
1. 
Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della comunità montana.
2. 
Il presidente uscente della comunità montana individua la sala destinata allo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di appositi spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. 
Per agevolare l'esercizio del diritto di voto, entro un mese dall'adozione del decreto previsto dall' articolo 5 della l.r. 16/1999 recante la fissazione della data delle elezioni, l'organo rappresentativo della comunità montana può deliberare di utilizzare per le finalità di cui al comma 1 fino a due sedi amministrative dell'ente oltre a quella legale, indicando altresì i comuni di riferimento per ciascuna sede di voto.
4. 
Il provvedimento di cui al comma 3 deve essere notificato alla Regione almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, ai fini della predisposizione dei registri e della trasmissione delle schede elettorali.
Capo V. 
UFFICIO ELETTORALE DI COMUNITà MONTANA
Art. 17. 
(Elenco dei Presidenti di seggio e degli scrutatori)
1. 
Ai fini dello svolgimento delle elezioni del presidente e dell'organo rappresentativo delle comunità montane, la Regione predispone ed aggiorna un elenco suddiviso in due sezioni, rispettivamente per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori per le elezioni.
2. 
Nella sezione relativa ai Presidenti di seggio sono inseriti i segretari di comunità montana e le figure apicali di tutti gli enti interessati, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. 
Nella sezione relativa agli scrutatori, sono inseriti i dipendenti di ruolo di comunità montana che ne facciano richiesta nonchè i dipendenti individuati dal Direttore della stessa.
Art. 18. 
(Composizione dell'ufficio elettorale di comunità montana)
1. 
L'ufficio elettorale di comunità montana è composto da un presidente e due scrutatori, nominati dalla Regione nell'ambito dell'elenco previsto dall'articolo 17.
2. 
Nel caso in cui la comunità montana si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 16, comma 2, l'ufficio previsto dal comma 1 è composto da un presidente e due scrutatori per ciascuna delle sedi dove avranno luogo le votazioni.
3. 
L'ufficio di presidente non può essere ricoperto da soggetti che operino a qualunque titolo per la comunità montana .
Art. 19. 
(Nomina dell'ufficio elettorale)
1. 
La nomina dei componenti l'ufficio elettorale della comunità montana è notificata agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. 
L'elenco dei soggetti nominati ai sensi del comma 1 è contestualmente trasmesso al presidente uscente della comunità montana, unitamente all'elenco dei soggetti individuati quali supplenti.
3. 
In caso di impedimento di uno dei componenti già nominati, il presidente uscente della comunità montana provvede direttamente alla convocazione del componente supplente.
Art. 20. 
(Compiti dell'ufficio elettorale)
1. 
Il presidente dell'ufficio elettorale di comunità montana sovraintende alle operazioni di voto e decide in via provvisoria sui reclami, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.
2. 
Il presidente nomina, tra gli scrutatori:
a) 
un vice presidente, che ne fa le veci in caso di temporanea assenza;
b) 
un segretario, incaricato di provvedere alla redazione del verbale delle operazioni di voto.
3. 
Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, firmano le schede elettorali e identificano gli elettori.
Capo VI. 
OPERAZIONI ELETTORALI
Art. 21. 
(Adempimenti preliminari alla costituzione del seggio)
1. 
La Regione provvede alla stampa delle schede elettorali utilizzando il modello 5 di cui all'allegato G al presente regolamento, e ne cura la trasmissione al presidente uscente della comunità montana, unitamente al registro degli elettori.
2. 
Il giorno della costituzione del seggio, il presidente uscente della comunità montana comunica al presidente dell'ufficio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista individuati ai sensi dell'articolo 15 e gli consegna il materiale di cui al comma 1.
Art. 22. 
(Costituzione del seggio)
1. 
Il seggio è costituito alle ore 14 del giorno antecedente alla data delle elezioni.
2. 
Alle operazioni di costituzione del seggio presenziano tutti i componenti dell'ufficio elettorale della comunità montana. Possono altresì presenziare i rappresentanti di lista.
3. 
All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e siglano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal registro.
4. 
Il presidente:
a) 
vidima ciascuna scheda già firmata dagli scrutatori;
b) 
verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali;
c) 
provvede alla chiusura della sala dove si terranno le operazioni di voto, all'interno della quale le schede, vidimate e non, sono custodite in distinte scatole.
Art. 23. 
(Votazioni)
1. 
Le votazioni hanno luogo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno fissato per le elezioni, successivamente alla ricostituzione del seggio.
2. 
Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. 
L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta, nel rispetto dei principi della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità).
4. 
La scheda viene consegnata aperta dal presidente dell'ufficio elettorale, ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto.
5. 
Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
Art. 24. 
(Modalità di espressione del voto)
1. 
L'elettore può esprimere il proprio voto:
a) 
tracciando un segno sul nominativo di uno dei candidati alla carica di presidente;
b) 
tracciando un segno sulla denominazione di una delle liste dei candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo;
c) 
tracciando un segno sia sulla denominazione di lista che sul nominativo del candidato alla carica di presidente.
2. 
In tutti i casi di cui al comma 1 il voto si intende attribuito sia a favore del candidato alla carica di presidente sia a favore della lista collegata. Non è ammesso il voto disgiunto.
3. 
L'elettore può esprimere un'unica preferenza per uno dei candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo.
4. 
La preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata sotto la denominazione della lista.
Art. 25. 
(Operazioni di scrutinio)
1. 
Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. 
Prima dell'inizio dello scrutinio l'ufficio elettorale provvede a:
a) 
verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
b) 
contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. 
Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. 
Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e ripone la scheda scrutinata unitamente a quelle non usate di cui all'articolo 22, comma 3.
5. 
Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore.
6. 
Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
7. 
Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
a) 
numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
b) 
numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
Art. 26. 
(Materiale elettorale)
1. 
Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
a) 
il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
b) 
il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
2. 
Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti.
3. 
Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna alla Regione entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.
4. 
Per le votazioni svoltesi in sedi amministrative diverse dalla sede legale della comunità montana, il presidente effettua la consegna del materiale elettorale entro le ore 10.00 del giorno successivo alla votazione al presidente dell'ufficio elettorale della sede legale dell'ente, che cura la raccolta di tutto il materiale elettorale e la sua consegna alla Regione nei termini previsti dal comma 3.
Art. 27. 
(Assegnazione dei seggi)
1. 
All'assegnazione dei seggi provvede la Regione, avvalendosi degli uffici individuati a norma dell'articolo 9, comma 1. Alle relative operazioni possono assistere i delegati di lista designati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
2. 
Per ciascuna elezione, il responsabile del procedimento redige specifico verbale.
3. 
È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.
4. 
Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato presidente eletto, che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei voti, viene assegnato il 60 per cento dei seggi.
5. 
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 . sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. 
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima.
7. 
Nell'ipotesi in cui per l'elezione sia stata presentata una sola lista, i seggi sono tutti attribuiti alla stessa.
Art. 28. 
(Proclamazione dei risultati elettorali)
1. 
Entro il giorno successivo al termine delle operazioni previste dall'articolo 27, il responsabile del procedimento, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito per ciascuna elezione.
2. 
Al provvedimento previsto dal comma 1 è allegato il verbale di cui all'articolo 27, comma 2.
3. 
La proclamazione dei risultati elettorali avviene con la massima tempestività tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dei provvedimenti previsti dal comma 1.
Art. 29. 
(Disposizioni per la prima applicazione della legge)
1. 
In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008 , la presentazione delle liste per le comunità montane sorte da aggregazione di enti di cui all'allegato A alla stessa, avviene presso la segreteria della comunità montana identificata quale sede provvisoria del nuovo ente ai sensi dell' articolo 39, comma 4, della l.r. 19/2008 .
2. 
I manifesti elettorali previsti dall'articolo 14 sono trasmessi alle comunità montane di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008 , per l'affissione nei rispettivi albi pretori.
3. 
Tutti gli incombenti di competenza dei presidenti uscenti delle comunità montane si intendono riferiti anche ai commissari, qualora nominati ai sensi dell' articolo 57 bis, comma 2, della l.r. 16/1999 per gli enti di cui al comma 2.
4. 
La sede provvisoria dei nuovi enti individuata a norma dell' articolo 39, comma 4, della l.r. 19/2008 equivale alla sede legale di cui all'articolo 16, comma 1. In fase di prima applicazione della legge, si considerano quali sedi amministrative per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3 le attuali sedi degli enti di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008 .
5. 
In fase di prima applicazione della legge, ai fini delle nomine commissariali e per l'esecuzione degli adempimenti correlati all'attuazione della normativa di riordino, ai presidenti uscenti sono equiparati gli ultimi presidenti degli enti, anche se cessati a qualsiasi titolo in data antecedente al turno elettorale del 6-7 giugno 2009.
6. 
Per effetto di quanto disposto dall' articolo 38, comma 2, della l.r. 19/2008 , nel decreto previsto dall' articolo 5 della l.r. 16/1999 , possono essere definite le modalità per il compenso dei commissari e per lo svolgimento delle operazioni commissariali e possono essere istituite forme di collaborazione per il raccordo tra enti e con gli uffici regionali. Nello stesso provvedimento possono essere indicati modi e tempi per la sostituzione dei commissari che si rendano inadempienti nell'incarico assegnato. L'incarico di commissario dell'ente è comunque incompatibile con la carica di presidente della comunità montana nell'assetto territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 217 - 46169 del 3 novembre 2009, assunto a seguito della proclamazione dei risultati del primo turno elettorale disciplinato dal nuovo sistema di elezione.
7. 
Il decreto previsto dall' articolo 5 della l.r. 16/1999 è notificato, ai sensi dell' articolo 38, comma 2, della l.r. 19/2008 , ai presidenti uscenti delle comunità montane di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008 . Per le comunità montane non sottoposte a commissariamento ai sensi dell' articolo 57 bis, comma 2, della l.r. 16/1999 , come da ultimo modificato dall' articolo 32 della l.r. 19/2008 , lo stesso decreto è comunicato tempestivamente dal presidente uscente a tutti i componenti gli organi della comunità montana. Il provvedimento è in ogni caso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro sette giorni dalla sua adozione.
8. 
Ai sensi dell' articolo 38, comma 2, della l.r. 19/2008 , ai fini della prima applicazione della legge, per consentire un più razionale ed omogeneo avvio dei nuovi enti, nel decreto previsto dall' articolo 5 della l.r. 16/1999 , il Presidente della Giunta regionale può disciplinare i termini per l'insediamento degli organi delle comunità anche in deroga al disposto dell' articolo 15 ter, comma 4 della l.r. 16/1999 , come inserito dall' articolo 20 della l.r. 19/2008 , disponendo la convocazione della prima seduta non oltre il 20 gennaio 2010.
Art. 30. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a TorinoTorino, addì 4 agosto 2009
Mercedes Bresso

Allegato A 
OMISSIS