Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2009  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.47-11969 del 4 agosto 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Al comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , dopo le parole: "
da competizione
", sono aggiunte le seguenti: "
a motore
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento.
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , le parole: "
comma 10
", sono sostituite dalle seguenti: "
comma 9
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7
1. 
La planimetria (allegato A) allegata al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7 , è sostituita da quella riprodotta nell'allegato A del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 4 agosto 2009
Mercedes Bresso