Regolamento regionale n. 9 del 28 luglio 2009  ( Vigente )
"Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".
(B.U. 30 luglio 2009, n. 30)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10, 28 dicembre 2007, n. 12, 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 69-11897 del 28 luglio 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
1.
Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II, Parte B. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di utilizzazione agronomica può essere inviata alla Provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo; in tal caso copia dello stesso deve essere conservata in azienda.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 32 del regolamento regionale 10/2007 , come sostituito dall' articolo 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
2.
Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.
".
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 luglio 2009
Mercedes Bresso