Regolamento regionale n. 13 del 28 luglio 2009  ( Vigente )
"Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese ( Articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 )".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-11857 del 28 luglio 2009

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. 
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 , (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), con particolare riguardo ai beni appartenenti al demanio idrico classificati all' articolo 3 della l.r. 2/2008 .
2. 
Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli utilizzi dei beni del demanio fluviale nelle tratte classificate come vie di navigazione che non siano riconducibili alle esigenze della navigazione e per i quali è applicabile la disciplina di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 (Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni).
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) 
demanio della navigazione interna: l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area;
b) 
bene demaniale: area appartenente al demanio della navigazione interna;
c) 
autorità demaniale: ente preposto alla amministrazione del demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi). A seconda della singola funzione l'ente può essere il comune, la gestione associata, la Regione, lo Stato;
d) 
soggetto istante: il soggetto che chiede di occupare beni del demanio, per un determinato uso, per lo svolgimento di una determinata attività;
e) 
beneficiario del bene demaniale o concessionario: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa e utilizza un bene demaniale in base ad un titolo che ne permette il possesso e l'uso;
f) 
soggetto abusivo: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa un bene demaniale in assenza di un idoneo titolo o utilizza il bene in maniera impropria;
g) 
titolo: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale e che a seconda dei casi può essere una autorizzazione o una concessione;
h) 
autorizzazione demaniale temporanea: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo molto breve, inferiore ad un anno, e l'occupazione non comporta l'alterazione dello stato dei luoghi;
i) 
concessione demaniale ordinaria: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione non prevede l'alterazione dello stato dei luoghi, nè la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non è soggetta al permesso di costruire di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); riguarda beni che con l'affidamento conservano lo stesso livello di demanialità esistente, ove sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
l) 
concessione demaniale migliorativa: l'atto che abilita il possesso o l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche;
1) 
alterazione dei luoghi;
2) 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
3) 
subordinazione al permesso di costruire di cui all' articolo 10 del d.p.r. 380/2001 ;
m) 
canone annuo: l'importo da versare annualmente all'autorità demaniale per l'occupazione del bene demaniale;
n) 
deposito cauzionale: l'importo da versare al momento del rilascio della concessione posto a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale;
o) 
unità di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare quali imbarcazioni, natanti, ecc....
Titolo II. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3. 
(Principi di gestione)
1. 
Il demanio della navigazione interna, come definito all'articolo 2 e nel rispetto dei principi dell'ordinamento civile stabilito dalla legislazione statale, comprende tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un'utilizzazione dei laghi e dei fiumi di interesse pubblico e collettivo; i beni demaniali in specie rivestono carattere di pubblica utilità.
2. 
Ai fini di garantire l'uso pubblico sopra descritto sono riconducibili all'esercizio della demanialità anche:
a) 
tutte le aree che risultino funzionali all'accesso o al transito ai beni demaniali sopra descritti;
b) 
tutte le aree private ricoperte dall'acqua nelle aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna piemontese lungo le sponde, come riportato negli articoli 823, 943 e 822 del codice civile .
3. 
Sono sottoposte alla disciplina demaniale tutte le aree appartenenti allo Stato comprese nella fascia di 30 metri dalla linea di piena ordinaria definita dall'autorità competente, in quanto attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.
4. 
Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna devono essere compatibili con l'ambiente naturale ed edificato esistente, devono garantire la sicurezza idraulica, la navigabilità e la costituzione di riserve idriche. Le zone demaniali sono utilizzate per soddisfare:
a) 
i bisogni di interesse pubblico primari quali quelli ambientali, di sicurezza idraulica, di navigazione e di tutela del paesaggio;
b) 
i bisogni secondari quali quelli turistici, ricreativi, sportivi e commerciali.
5. 
La destinazione delle aree demaniali deve essere conforme alla condizione giuridica del demanio pubblico prevista dall' articolo 823 del codice civile .
6. 
Le finalità demaniali possono essere conseguite anche mediante il rilascio in concessione di beni a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, valorizzando l'autonoma iniziativa dei privati.
7. 
Pur conservando come obbiettivo l'usufruibilità da parte della collettività delle aree del demanio della navigazione e conservando pienamente le caratteristiche demaniali, qualora per ragioni economiche e di conservazione i beni demaniali non possano essere gestiti da parte della pubblica amministrazione, gli stessi possono essere concessi ad un uso esclusivo a persona fisica o giuridica privata. In tal caso, ove la situazione morfologica del terreno lo permetta, deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze e il concessionario non può comunque mai impedire l'accesso pubblico alla battigia.
8. 
Il rilascio delle concessioni e l'individuazione dei beni demaniali e dei diritti riconducibili ai beni demaniali avviene in conformità ai seguenti criteri:
a) 
tutti i fabbricati o manufatti presenti sull'area ascrivibile al demanio appartengono allo Stato ad eccezione dei beni ascrivibili al demanio della Regione ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
b) 
la presenza di porte o di aperture che permettono l'accesso esclusivo di proprietà private sul bene demaniale in assenza di concessione dell'area costituisce presupposto di servitù di passaggio sopra il fondo privato a favore dell'area demaniale;
c) 
l'onere della prova sull'inesistenza dei diritti di cui sopra a favore del patrimonio demaniale è in capo al privato.
9. 
Un utilizzo improprio dei beni in concessione implica l'immediata decadenza della concessione, la restituzione del bene, il risarcimento per i danni provocati e per il ripristino dei luoghi, nonché le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.
10. 
Qualora l'autorità demaniale riscontri un utilizzo dei beni demaniali senza titolo provvede immediatamente alle azioni necessarie per la restituzione dei beni chiedendo il pagamento dei danni provocati; il soggetto abusivo è inoltre sottoposto alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.
11. 
Le occupazioni o l'utilizzo di diritti su beni del demanio, anche quelle dove il canone è definibile unitariamente in maniera tabellare con parametri diversi dal metro quadro, sono ricondotte alle superfici che graficamente i beni occupano o utilizzano o che sono collegati al diritto.
12. 
I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.
13. 
Le amministrazioni pubbliche e i soggetti portatori di interessi pubblici che svolgono attività di formazione, ricerca e promozione volta alla valorizzazione dei laghi e dei fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni, per la parte effettivamente utilizzata a tale scopo, qualora il servizio sia aperto a tutti e svolto gratuitamente.
14. 
Dal 1° gennaio 2009 il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 8, comma 9 della l.r. 2/2008 , è assoggettato al pagamento dei canoni stabilititi dalla Giunta regionale e quantificati in relazione alla natura pubblica del servizio e agli oneri affidati.
[1]
15. 
Nel periodo previsto per le consultazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi elettorali), gli spazi pubblici utilizzati per tale scopo vengono rilasciati dall'autorità demaniale competente, nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia, a titolo gratuito.
16. 
Il deposito cauzionale posto a garanzia dell'occupazione demaniale deve permettere la rimessa in pristino dei luoghi.
17. 
Fatte salve diverse disposizioni che le autorità demaniali possono disporre, sulle aree del demanio della navigazione interna non in concessione è consentita, a titolo gratuito, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque.
18. 
Anche se non espressamente dichiarato nei titoli autorizzativi e di concessione, il possesso e l'utilizzo dei beni demaniali è esercitato in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale e valgono pertanto le norme dettate dal codice della navigazione e dai regolamenti statali vigenti in materia di demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilità con gli obblighi di apertura concorrenziale e di non discriminazione imposti dall'ordinamento comunitario.
Titolo III. 
OSSERVATORIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 4. 
(Istituzione e compiti dell'osservatorio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna)
1. 
L'osservatorio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna di cui all' articolo 4 della l.r. 2/2008 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di navigazione, preposta, altresì, alla raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali conferiti, per la formazione e l'aggiornamento di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti.
2. 
All'osservatorio confluiscono tutti i dati necessari per poter adempiere al ruolo regionale di indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite con la l.r. 2/2008 agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio.
3. 
In particolare, tramite l'attività dell'osservatorio viene assicurata condivisione, trasparenza e pubblicità alle informazioni in materia di:
a) 
gestione, conservazione e valorizzazione del demanio idrico della navigazione interna;
b) 
disciplina della navigazione;
c) 
uso delle infrastrutture della navigazione interna;
d) 
interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio;
e) 
attività nautiche.
Titolo IV. 
INDIVIDUAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI DIRITTI RICONDUCIBILI AI BENI DEMANIALI
Art. 5. 
(Anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna)
1. 
Nel rispetto dell' articolo 4 della l.r. 2/2008 , nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 4 è inserita l'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, che raccoglie ed organizza tutti i dati di individuazione dei beni demaniali e dei diritti collegati rilevabili:
a) 
dai documenti trasmessi dall'Agenzia del Demanio a seguito del passaggio delle competenze gestionali dallo Stato alle Regioni;
b) 
dalle delimitazioni d'alveo compiute dall'ex Magistrato del Po;
c) 
dagli atti posti a sanatoria dell'occupazione dei beni denunciati in base alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);
d) 
dagli atti posti a sanatoria dell'occupazione dei beni denunciati in base alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 , (Legge finanziaria per l'anno 2008);
e) 
dagli accertamenti scaturiti a seguito delle delimitazioni del demanio di cui all'articolo 6;
f) 
da documenti probatori;
g) 
da sentenze dell'autorità giudiziaria;
h) 
dal rilascio delle nuove concessioni.
2. 
Per il continuo aggiornamento dell'anagrafe dei beni del demanio idrico della navigazione interna l'autorità demaniale preposta invia all'osservatorio tutti gli atti finali delle principali fasi del procedimento di concessione quali la comunicazione di avvio del procedimento, l'atto di assegnazione, la concessione, nonché tutti gli atti che possono provocare una variazione dello stato di individuazione dei beni e dei diritti ad essi riconducibili.
3. 
Al fine di trasformare l'anagrafe regionale di cui al comma 1 da descrittiva a particellare, gli atti di concessione redatti dall'autorità demaniale devono permettere di cartografare i beni del demanio idrico della navigazione.
4. 
Data la natura imprescrittibile dei diritti riconducibili ai beni demaniali, tutte le servitù di passaggio sopra il fondo privato a favore dell'area demaniale devono essere segnalate e censite.
5. 
L' autorità demaniale nel rilasciare la concessione specifica le vie di accesso al bene.
Art. 6. 
(Estensione del demanio della navigazione interna)
1. 
Ferme restando le competenze e le procedure finalizzate alla delimitazione d'alveo, che spettano all'amministrazione statale in quanto proprietaria dei beni demaniali, la delimitazione del demanio della navigazione interna di cui all'articolo 3, comma 3, serve ad individuare cartograficamente le aree, in acqua e a terra, sottoposte alla disciplina demaniale.
2. 
Qualora l'area di proprietà demaniale risulti diversamente estesa, rispetto al criterio di individuazione indicato all'articolo 3 comma 3 dei 30 metri dalla linea di piena ordinaria, l'autorità demaniale competente, sentiti i soggetti interessati e nel rispetto della proprietà privata, avvia un procedimento di delimitazione.
3. 
Il procedimento di cui al comma 2 può essere attivato anche da ogni singolo soggetto interessato alla definizione della linea di confine demaniale inoltrando istanza al comune o alla gestione associata competente per territorio, presentando tutta la documentazione necessaria a provare la presenza di diritti di proprietà non riconducibili allo Stato nella fascia di cui all'articolo 3, comma 3.
4. 
A seguito della richiesta di cui al comma 3:
a) 
il comune e la gestione associata competente svolge apposita istruttoria, al termine della quale presenta alla Regione una proposta di individuazione della linea di confine provvisoria;
b) 
la Regione, acquisiti i risultati dell'istruttoria, adotta il provvedimento di delimitazione pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione;
c) 
entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento chiunque ne abbia interesse può presentare al comune o alla gestione associata competente osservazioni sulla delimitazione pubblicata;
d) 
entro i successivi 60 giorni, il comune o alla gestione associata competente svolge le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Regione formulando la proposta di delimitazione definitiva;
e) 
acquisita la proposta, la Regione adotta il provvedimento definitivo di delimitazione dell'area demaniale, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, inserito nell'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni demaniali e trasmesso all'Agenzia del Demanio.
5. 
In assenza del procedimento di delimitazione di cui al comma 2, il decorso del tempo non modifica lo stato dei diritti delle aree ricomprese nella fascia di cui all'articolo 3, comma 3.
Titolo V. 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE OPERE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 7. 
(Programmazione regionale e comunale)
1. 
È obbiettivo della Regione Piemonte la conservazione delle finalità demaniali dei beni dello Stato costituenti il demanio idrico della navigazione interna piemontese e l'accrescimento delle sue potenzialità mediante un'accorta conservazione e valorizzazione.
2. 
A tal fine promuove la riorganizzazione:
a) 
delle zone portuali;
b) 
della protezione degli abitati;
c) 
della sicurezza della navigazione e della sicurezza in acqua;
d) 
della navigazione pubblica di linea;
e) 
del trasporto di merci a mezzo acqua;
f) 
dell'insieme costituente l'ambiente naturale di sponda;
g) 
dell'insieme costituente l'ambiente naturale in acqua;
h) 
dei viali, delle alberate, dei parchi e dei giardini posti lungo i laghi e i fiumi;
i) 
dell'insieme delle spiagge destinate alla balneazione;
l) 
dei campi boe esistenti e degli aggregati di boe esistenti;
m) 
degli approdi posti fuori delle zone portuali;
n) 
dei beni collegati allo svolgimento della pesca professionale.
3. 
Al fine di compiere una corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni territoriali, dei bisogni e della compatibilità degli interventi, i comuni interessati o le loro gestioni associate, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, inviano alla Regione i piani di cui all' articolo 6, comma 3 della l.r. 2/2008 e, qualora necessario, ogni anno provvedono ad approvare il relativo aggiornamento trasmettendone copia alla Giunta regionale nei successivi trenta giorni.
[2]
4. 
I piani disciplinanti l'uso del demanio nell'organizzare e programmare la destinazione delle aree devono:
a) 
privilegiare le manutenzioni dei beni demaniali e il collegamento funzionale delle attività esistenti;
b) 
prevedere il giusto inserimento delle occupazioni demaniali effettuate e soggette a richiesta di sanatoria;
c) 
consentire il recupero delle vie di accesso all'acqua da parte di utenze specializzate che a seconda della vocazione della zona possono essere ambientali, storico-paesaggistiche, turistico-ricreative, sportive, commerciali;
d) 
prevedere il giusto utilizzo dei beni lasciati liberi o soggetti a riqualificazione dando ai beni un uso compatibile con le finalità pubbliche proprie del demanio.
5. 
I programmi comunali e la programmazione settoriale regionale, qualora necessario, devono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali rimarcando l'uso proprio demaniale dei beni e la loro pubblica utilità.
Art. 8. 
(Conservazione, valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna)
1. 
Al fine di limitare lo spreco di territorio per nuovi interventi, garantire la sicurezza della navigazione e la protezione delle imbarcazioni in caso di condizioni meteoriche avverse, devono essere privilegiati i lavori di riqualificazione ed il potenziamento dei porti esistenti. Tale recupero delle funzionalità e l'effettiva fruibilità delle strutture portuali riguarda lavori di:
a) 
manutenzione delle strutture esistenti e loro riqualificazione e potenziamento con nuove opere;
b) 
adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
c) 
riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea;
d) 
riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;
e) 
realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile ed energia elettrica, rifornimento carburante, ecc.. .
2. 
Il posizionamento di singole boe da ormeggio è concesso in luoghi specifici, scelti in aree d'acqua già compromesse da tale utilizzo possibilmente a seguito della individuazione delle ipotesi di riordino, rispettando le zone riservate alla balneazione, senza arrecare intralcio alla navigazione e garantendo la sicurezza nautica e l'incolumità delle persone.
3. 
Le nuove costruzioni adibite ad approdo devono essere facilmente rimovibili allo scadere della concessione; sono da preferire strutture in acqua di tipo galleggiante, solo se tecnicamente compatibili.
4. 
Deve essere privilegiato il recupero delle darsene coperte, scoperte e di quelle miste rispetto alla realizzazione di nuove opere analoghe; gli spazi protetti da muri possono essere riqualificati mediante pontili galleggianti atti ad incrementare la capacità di uso del bene.
5. 
I comuni dei bacini ove non esistono porti possono individuare spazi d'acqua protetti per permettere l'approdo in sicurezza in caso di avverse condizioni meteorologiche.
Titolo VI. 
TITOLO PER IL POSSESSO E L'UTILIZZO DEL BENE DEMANIALE E DEI DIRITTI RELATIVI
Capo I. 
Attività d'uso e tipologia dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti
Art. 9. 
(Attività d'uso di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo con titolo abilitativo delle aree del demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è riconducibile alle seguenti attività d'uso:
a) 
portuali pubbliche;
b) 
portuali private;
c) 
pubbliche da diporto;
d) 
private da diporto, scali, approdi, ormeggi;
e) 
aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico;
f) 
parchi e giardini ad uso privato;
g) 
servizi e infrastrutture a rete (acqua, fognature, luce, gas, telefono, ecc.);
h) 
ittiche e connesse;
i) 
pesca sportiva;
l) 
balneari e connesse;
m) 
residenziali e connesse;
n) 
commerciali e connesse (bar, ristoranti, alberghi, dehor, negozi, magazzini, ecc.);
o) 
produttive e connesse;
p) 
navali e di cantieristica navale;
q) 
professionali tipo uffici;
r) 
ricreative e turistiche;
s) 
sportive;
t) 
installazione magazzini di deposito merci;
u) 
strade, piazzali;
v) 
mercati per il commercio ambulante;
z) 
passaggio e simili;
aa) 
accessi diretti a beni demaniali;
bb) 
percorsi pedonali;
cc) 
piste ciclabili;
dd) 
installazione tabelloni pubblicitari, cabine telefoniche, cannocchiali;
ee) 
giostre, strutture per fiere, ecc;
ff) 
manifestazioni turistiche,culturali, sportive, politiche, ecc.
Art. 10. 
(Tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo con titolo abilitativi di aree del demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è riconducibile alle seguenti tipologie:
a) 
aree a terra libere da manufatti;
b) 
aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro;
c) 
aree a terra per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche;
d) 
aree in acqua libera da manufatti;
e) 
aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro;
f) 
boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri;
g) 
boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri;
h) 
boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza superiori a 8,00 metri;
i) 
ritenuta di boa a terra ove necessaria;
l) 
pontili fissi;
m) 
pontili mobili;
n) 
pontili galleggianti, zattere, e galleggianti in generale;
o) 
aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche;
p) 
condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo;
q) 
condutture cavi ed impianti in genere in acqua;
r) 
scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale;
s) 
fabbricati ad uso residenziale;
t) 
fabbricati e strutture ad uso commerciale;
u) 
fabbricati ad uso produttivo;
v) 
fabbricati ad uso servizi;
z) 
darsene coperte;
aa) 
darsene scoperte;
bb) 
aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro;
cc) 
aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro.
2. 
L'utilizzo con titolo abilitativo di diritti relativi alle aree del demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è riconducibile alle seguenti tipologie:
a) 
passaggio e simili;
b) 
accessi diretti a beni demaniali tipo passi carrai, porte poste a confine non interessate da servitù a favore del demanio;
c) 
cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali.
Capo II. 
Contenuto, durata del titolo per il possesso e utilizzo del bene demaniale e dei diritti relativi
Art. 11. 
(Titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti e durata)
1. 
Sono titoli che abilitano al possesso ed all'utilizzo del bene demaniale:
a) 
l'autorizzazione demaniale temporanea;
b) 
la concessione demaniale ordinaria;
c) 
la concessione demaniale migliorativa.
2. 
Il rilascio del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti è subordinato:
a) 
al preventivo conseguimento di tutti i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa;
b) 
al preventivo versamento degli oneri concessori: il pagamento del canone, il pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell'atto, il versamento del deposito cauzionale o degli appositi atti finanziari posti a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi.
3. 
L'autorizzazione demaniale temporanea, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), ha una durata massima di un anno.
4. 
La concessione demaniale ordinaria, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i), ha una durata massima di nove anni.
5. 
La concessione demaniale migliorativa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l), ha una durata desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario e comunque non superiore a trenta anni. Per boe e pontili in genere la concessione non può comunque essere superiore a nove anni.
6. 
Per le concessioni il primo anno di validità del titolo è quello in cui è avvenuto il possesso del bene o del diritto, mentre la scadenza è sempre riconducibile al 31 dicembre del periodo stabilito.
Art. 12. 
(Obblighi del beneficiario del possesso e dell'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti a seguito del conseguimento del titolo)
1. 
Il beneficiario del possesso e dell'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna, a seguito del conseguimento del titolo, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sul bene concesso e per gli usi impropri difformi al titolo.
2. 
Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti si assume l'obbligo:
a) 
di non trasformare lo stato del bene stabilito nel titolo e risultante dagli elaborati allegati al titolo;
b) 
di conservare le attività d'uso e le tipologie di occupazione concordate nel titolo;
c) 
di corrispondere il versamento del canone nel periodo stabilito;
d) 
di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti.
3. 
Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti si assume, inoltre, l'onere:
a) 
della manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
b) 
del pagamento delle utenze;
c) 
del pagamento delle spese di gestione;
d) 
di apporre, a proprie spese e con relativa manutenzione, sul bene in assegnazione o a confine con la proprietà demaniale apposita indicazione (come da modello allegato A), debitamente compilata dall'autorità demaniale e pubblicamente visibile.
4. 
Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti assume l'impegno:
a) 
di salvaguardare le vie di accesso al lago;
b) 
di permettere l'accesso pubblico alla battigia;
c) 
di restituire il bene in buono stato.
5. 
Pur rimanendo in capo al beneficiario del bene demaniale tutte le responsabilità derivate dal non rispetto degli obblighi, degli oneri e degli impegni presi a seguito del conseguimento del titolo, l'autorità demaniale concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva, con costo a carico del concessionario, per eliminare:
a) 
le trasformazioni del bene demaniale non preventivamente autorizzate;
b) 
eventuali situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio.
Art. 13. 
(Contenuti dell'atto del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
Il titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti deve indicare:
a) 
le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale;
b) 
la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell'atto;
c) 
l'area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica;
d) 
le attività d'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l'effettivo utilizzo dei beni demaniali;
e) 
le vie di accesso ai beni demaniali interessati;
f) 
il canone ordinario annuo, le riduzioni o le maggiorazioni previste e le sue modalità di aggiornamento;
g) 
l'attestazione di avvenuto versamento del canone previsto;
h) 
le modalità di pagamento delle annualità successive alla prima e delle eventuali rate, qualora previste;
i) 
il deposito cauzionale e le eventuali garanzie aggiuntive previste;
l) 
l'attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale previsto;
m) 
la durata del titolo;
n) 
gli obblighi di manutenzione dell'area o del bene riassunti nel programma di manutenzione;
o) 
i casi di decadenza o revoca del titolo;
p) 
diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc;
q) 
gli obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
r) 
il diritto di intervenire nell'area o sul bene in concessione, da parte dell'autorità concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario;
s) 
che alla fine della concessione l'autorità concedente può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture, con rimozione a spese del concessionario, e che, in mancanza, la struttura realizzata diventa di proprietà dell'amministrazione demaniale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;
t) 
le modalità di consegna e restituzione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti;
u) 
l'obbligo di affissione a proprie spese del cartello posto ad individuazione del titolo;
v) 
le modalità di rinnovo del titolo;
z) 
gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati al singolo titolo;
aa) 
le nuove opere da realizzarsi sui beni del demanio con descrizione letterale ed individuazione grafico-progettuale;
bb) 
i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa che sono stati rilasciati nella fase istruttoria;
cc) 
i vantaggi che la realizzazione dell'opera prevista apporta al demanio idrico della navigazione interna piemontese e dei vantaggi che apporta al proponente;
dd) 
i soggetti economici che contribuiscono alla spesa per la realizzazione dei lavori;
ee) 
gli elementi di attuazione delle norme previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori del caso in specie;
ff) 
le ulteriori garanzie previste per la rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza del titolo;
gg) 
i tempi di inizio e termine delle varie fasi dei lavori previsti;
hh) 
le modalità di controllo e di corretta esecuzione dei lavori durante lo svolgimento dei lavori;
ii) 
le modalità di raccolta da parte dell'autorità demaniale dei documenti attestanti la corretta esecuzione dei lavori.
2. 
Per consentire una uniformità di comportamento sul territorio, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, la struttura regionale competente, determina un modello di titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti, da adattarsi a seconda dei casi specifici.
Art. 14. 
(Contenuti degli elaborati da allegare al titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
Gli elaborati grafici da allegare alla domanda e facenti parte integrante e sostanziale del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti posti ad individuazione dell'area interessata devono contenere gli elementi riportati nell'allegato B del presente regolamento.
2. 
Il programma di manutenzione nel quale vengono individuati i lavori necessari al bene nel periodo di affidamento per la sua corretta conservazione, sono definiti dall'autorità demaniale specificandone i tempi, le modalità di esecuzione e di controllo.
3. 
Il comune o la gestione associata in relazione a particolari tipologie di occupazione di minore entità dove non è prevista la trasformazione dello stato dei luoghi, possono prevedere forme semplificate di presentazione degli elaborati.
4. 
Al fine di limitare allo stretto indispensabile l'utilizzo di documenti cartacei copia degli elaborati da allegare alla domanda possono essere consegnati su supporto informatico mediante file in formato ".doc" e ".dwg", o in formato ad essi compatibile.
Capo III. 
Oneri concessori
Art. 15. 
(Canone annuo ordinario)
1. 
La superficie oggetto della concessione deve sempre essere riportata sopra gli elaborati grafici di individuazione del bene da allegare al titolo che abilita il possesso e l'utilizzo del bene, anche qualora l'unità di misura per la quantificazione del canone relativo alla tipologia di occupazione del bene non sia quella di superficie; in particolare:
a) 
alla boa viene ricondotta l'area in acqua che l'unità di navigazione può occupare;
b) 
alle condutture, cavi ed impianti viene ricondotta come occupazione la fascia di rispetto prevista;
c) 
all'apertura di accessi diretti su beni demaniali viene ricondotta, nei diritti di accesso, l'area demaniale posta a fronte dell'intera proprietà privata confinante per una fascia di 10 metri.
2. 
I canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti stabiliti ai sensi dell' articolo 8, comma 6 della l.r. 2/2008 , sono quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di cui all'articolo 10, comma 1, dalla lettera a) alla lett. r) e comma 2. La struttura regionale competente, sentiti i comuni e le gestioni associate competenti per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, utilizzando come modello l'allegato C, definisce una tabella ove sono riportate le tariffe unitarie a carattere ordinario da utilizzarsi come riferimento per il rilascio dei titoli nell'anno successivo; in tale tabella vengono inoltre riportati i minimi tariffari, ovvero la somma minima comunque dovuta a titolo di canone demaniale; i canoni di cui al presente comma possono essere ridotti o maggiorati secondo quanto stabilito all'articolo 16.
3. 
I canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna stabiliti ai sensi dell' articolo 8, comma 7 della l.r. 2/2008 , per i beni non quantificabili in base alle tipologie di occupazione tabellare di cui al comma 2, sono calcolati dall'autorità demaniale preposta sulla base di criteri di stima oggettivi e giustificati volti ad individuare il valore di comune commercio; il criterio di cui al presente comma é applicabile in tutti i casi dove l'uso ha un evidente peso economico o ha finalità di lucro, anche facendo riferimento ai parametri locativi desumibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
4. 
Qualora il canone di cui al comma 3 riguardi un bene dato per la prima volta in concessione che necessiti di lavori di manutenzione straordinaria o di restauro, il medesimo canone, individuato sulla base del valore di comune commercio e quantificato senza tenere conto dello stato manutentivo, può essere ridotto della somma necessaria per riportare il bene al suo stato ordinario. La somma posta in riduzione, sino alla copertura dell'ammontare dei canoni di tutto il periodo di concessione, deve essere giustificata in base ad un progetto munito di idoneo computo metrico estimativo.
5. 
Nel caso di canone riguardante più tipologie di utilizzo l'importo è dato dalla somma dei canoni previsti per ogni tipologia; qualora l'importo totale, come sopra stabilito, risulti inferiore al minimo tariffario previsto per la tipologia di maggior peso economico, il canone dovuto viene ricondotto al minimo tariffario più alto.
6. 
Nei casi in cui il canone non è dovuto, ai sensi dell'articolo 3, commi 12, 13 e 14, i soggetti non possono occupare il bene senza il possesso del titolo rilasciato dall'autorità demaniale competente.
7. 
In presenza di tipologie di occupazione non disciplinate dal presente regolamento il comune o la gestione associata competente determina i canoni individuando, per analogia, la fattispecie a cui fare riferimento.
8. 
I canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna riferiti alle tipologie di occupazione "aree a terra per stazionamento barche nei porti o strutture pubbliche", "aree in acqua per stazionamento barche nei porti o strutture pubbliche" e "scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale" sono definiti in base al modulo di ingombro dell'unità di navigazione, intendendosi per tale la superficie derivante dalla lunghezza fuori tutto moltiplicata per la larghezza massima dell'unità di navigazione.
9. 
Vengono affrancati dal pagamento dei canoni i cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali quando non concorrono alla formazione della superficie coperta definita dai regolamenti Edilizi comunali approvati.
Art. 16. 
(Maggiorazioni e riduzioni dei canoni ordinari)
1. 
Entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno le gestioni associate di cui all' articolo 7 della l.r. 2/2008 , inviano alla competente struttura regionale le proprie proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale di cui all'articolo 15, comma 2 al fine di consentire, entro il 1° dicembre, l'approvazione del provvedimento di cui all' articolo 7, comma 6 della l.r. 2/2008 .
2. 
Le proposte delle gestioni associate di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale nella misura massima del 30 per cento devono fare riferimento alle tipologie di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti di cui all'articolo 10, possono essere articolate per ogni singolo comune in base alle attività d'uso di cui all'articolo 9.
3. 
A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i canoni ordinari di cui all'articolo 15, comma 2, le riduzioni o maggiorazioni di cui al comma 2 e gli importi minimi imponibili, sono desunti dalla tabella allegata a tale deliberazione che riporta le tariffe unitarie da applicarsi su ogni territorio appartenente al demanio idrico della navigazione interna piemontese per il rilascio dei titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni e dei relativi diritti appartenenti a tale demanio.
4. 
I minimi tariffari non sono soggetti a riduzioni o a maggiorazioni.
Art. 17. 
(Canoni agevolati)
1. 
Al fine di favorire la crescita sociale ed economica del territorio, la Regione Piemonte in accordo con i comuni e le gestioni associate, con il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce annualmente particolari ed ulteriori riduzioni da applicarsi per un periodo limitato della durata delle concessioni alle tariffe unitarie stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. 
Sono soggetti al canone agevolato:
a) 
i sodalizi o le associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi finalità di lucro; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 70 per cento;
b) 
le imprese con finalità turistiche,aventi per argomento la cantieristica navale, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le attività di noleggio, la locazione e il rimessaggio di natanti e i boat service; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 25 per cento;
c) 
i pescatori professionisti dove l'attività in specie è la fonte principale del reddito familiare; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;
d) 
le imprese di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento.
3. 
Le riduzioni di cui al comma 2, non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.
4. 
Qualora a seguito di eventi eccezionali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, i comuni o le gestioni associate, compiuto l'accertamento del danno subito, sono autorizzati ad applicare riduzioni del canone demaniale dovuto per l'anno in cui si è verificato l'evento.
Art. 18. 
(Deposito cauzionale)
1. 
Il deposito cauzionale, determinato dall'autorità demaniale preposta seguendo i principi di cui all'articolo 3, comma 16, deve permettere la rimessa in pristino dei luoghi ed è a copertura delle inadempienze da parte del beneficiario del possesso o dei diritti sul bene demaniale.
2. 
Nei casi di autorizzazione demaniale temporanea il deposito cauzionale è dovuto esclusivamente qualora l'autorità demaniale, in base alle caratteristiche dell'occupazione, motivi la necessità.
3. 
Nei casi di concessione ordinaria il deposito cauzionale:
a) 
è pari ad una annualità del canone stabilito qualora la quantificazione ricada fra quelle tabellari di cui all'articolo 15, comma 2;
b) 
è pari al 30 per cento di una annualità del canone stabilito qualora la quantificazione ricada fra quelle in base al valore di mercato di cui all'articolo 15, comma 3.
4. 
Nei casi di concessione migliorativa è definito in base alle valutazioni scaturite dal piano tecnico-finanziario e la somma può essere versata o garantita mediante fideiussioni bancarie o assicurative.
5. 
Nel caso di rinnovo di concessioni il deposito cauzionale non è dovuto qualora la differenza fra somma prevista ai sensi del comma 3 e l'importo già versato sia inferiore a cinquanta euro.
Capo IV. 
Autorizzazione demaniale temporanea
Art. 19. 
(Autorizzazione demaniale temporanea)
1. 
Sono interessate da autorizzazione demaniale temporanea tutte le occupazioni di beni del demanio della navigazione interna da effettuarsi per il soddisfacimento di esigenze temporanee, quali strutture per fiere e divertimenti, sagre o festività, manifestazioni turistiche, culturali e sportive, attività commerciali stagionali e in generale per tutte quelle attività similari che, limitate nel tempo, non alterano i luoghi.
2. 
L'autorizzazione demaniale temporanea ha una durata massima di un anno e non può essere prorogata, se non per motivi eccezionali.
3. 
Lo strumento dell'occupazione temporanea non può essere utilizzato come mezzo propedeutico al rilascio della concessione demaniale e può riguardare beni già in concessione ai comuni per un utilizzo pubblico.
Art. 20. 
(Procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea)
1. 
Il soggetto che chiede il rilascio di una autorizzazione temporanea presenta domanda all'autorità demaniale preposta indicando:
a) 
le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale;
b) 
la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell'atto;
c) 
l'area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica;
d) 
le attività d'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l'effettivo utilizzo dei beni demaniali;
e) 
il periodo di occupazione.
2. 
Alla domanda di cui al comma 1, è allegato:
a) 
uno stralcio di mappa catastale di riferimento integrato da una planimetria in scala idonea dove viene individuato il perimetro dell'area interessata dall'occupazione e viene quantificata la superficie;
b) 
una idonea documentazione fotografica posta ad individuazione dello stato dei luoghi.
3. 
L'autorità demaniale valutata la disponibilità dell'area, la compatibilità con l'utilizzo demaniale in atto e la compatibilità con l'utilizzo pubblico in atto, si esprime e qualora sia assentibile emette direttamente il titolo autorizzativo.
4. 
L'atto, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), q) ed r), prevede inoltre:
a) 
il termine di inizio e fine dell'occupazione;
b) 
il pagamento del canone, quantificato in base alle tariffe annue stabilite dall'articolo 16, comma 3, in ragione del numero di giorni di occupazione e della superficie occupata, eventualmente ricondotto al minimo tariffario qualora l'importo determinato risulti inferiore a detto minimo prestabilito;
c) 
l'obbligo alla fine dell'occupazione di restituire l'area sgombera da eventuali materiali ricordando che in mancanza, al beneficiario verrà addebitata l'intera spesa necessaria al ripristino dei luoghi oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa.
5. 
Tale atto è trasmesso in due copie al soggetto istante e diventa efficace con la sua restituzione all'autorità demaniale debitamente firmato per accettazione, previa dimostrazione del pagamento delle somme dovute.
6. 
Del rilascio dell'autorizzazione viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio comunale.
7. 
Ogni trimestre viene trasmesso all'osservatorio regionale di cui all'articolo 4, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate riportante i beneficiari e l'individuazione certa dei beni interessati.
Capo V. 
Concessione demaniale ordinaria
Art. 21. 
(Concessione demaniale ordinaria)
1. 
Il titolo di concessione demaniale ordinaria è necessario nel caso di richiesta di utilizzo di beni o di diritti demaniali dove non si prevede:
a) 
l'alterazione dei luoghi;
b) 
la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
c) 
il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 10 del d.p.r. 380/2001 .
2. 
Con la concessione ordinaria i beni conservano lo stesso livello di demanialità esistente, sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. 
Nel rilascio delle concessioni l'autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri e definire gli oneri conseguenti:
a) 
rispetto degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni di cui agli articoli 7 e 8, nonché dei principi di cui all'articolo 3 e di tutte le condizioni espresse negli atti di assenso previsti dalla vigente normativa;
b) 
rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dai porti e dalle vie navigabili in generale;
c) 
rispetto della programmazione urbanistica regionale, provinciale e comunale;
d) 
rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;
e) 
rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonchè dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;
f) 
rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva;
g) 
tutela della fruizione degli spazi dedicati alla pubblica balneazione e al libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
h) 
tutela della fruizione collettiva e pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso.
4. 
Nel caso in cui i beni demaniali necessitino l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, questi devono essere approvati dall'autorità demaniale prima del rilascio della concessione.
5. 
Qualora le spese per l'esecuzione degli interventi edilizi siano superiori al canone quantificabile dall'autorità demaniale, la stessa autorità può provvedere alla riduzione dei canoni e all'estensione del periodo di durata della concessione.
Art. 22. 
(Procedure di rilascio della concessione demaniale ordinaria)
1. 
Il soggetto richiedente presenta domanda all'autorità demaniale preposta indicando in maniera esaustiva:
a) 
le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale;
b) 
la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell'atto;
c) 
l'area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica;
d) 
le vie di accesso ai beni demaniali interessati;
e) 
le attività d'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l'effettivo utilizzo dei beni demaniali;
f) 
alla domanda è allegata la documentazione grafica e fotografica indicata nell'allegato B e, qualora sia necessario compiere dei lavori per rendere ordinario il bene interessato, dovranno essere inviati gli elaborati progettuali di rito.
2. 
Qualora la documentazione risulti completa deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del comune dove è situato il bene interessato dalla richiesta.
3. 
L'avviso, oltre agli elementi dettati dalla legge, deve indicare i beni e i diritti oggetto della concessione, le attività d'uso e le tipologie, il luogo dove sono depositati per la pubblica visione gli elaborati grafici, fotografici e di progetto, nonchè l'ammontare del canone previsto. Le eventuali opposizioni, osservazioni, richieste migliorative, nuove domande concorrenti, devono pervenire, direttamente o tramite raccomandata A.R., all'autorità concedente, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio.
4. 
L'autorità concedente, compiuta l'istruttoria di rito, controdeduce alle osservazioni pervenute:
a) 
qualora l'istruttoria abbia esito favorevole per il soggetto istante, l'autorità determina l'immediata assegnazione del bene o del diritto individuando le condizioni contrattuali e i tempi necessari per il rilascio del titolo che legittima il possesso;
b) 
qualora l'istruttoria abbia esito negativo per il soggetto istante, l'autorità determina il rigetto, previa preventiva comunicazione ai diretti interessati.
5. 
Copia del provvedimento di cui al comma 4 viene inviato al richiedente, a tutti i soggetti che hanno formulato osservazioni e all'osservatorio regionale.
6. 
Nel caso di domande concorrenti, sono privilegiati, a parità di proposta progettuale, le richieste presentate:
a) 
da enti pubblici per fini di sicurezza pubblica;
b) 
da enti pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze;
c) 
da enti pubblici per altri fini di pubblica utilità;
d) 
da enti ed associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purchè non aventi fini di lucro.
7. 
Nel caso di domande concorrenti dove si prevede un diverso uso demaniale, è preferito il richiedente che intenda avvalersi del bene per un utilizzo che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri maggiormente la valorizzazione del bene sotto il profilo demaniale.
8. 
Nel caso di domande di concessione concorrenti dove si prevede un analogo uso dei beni demaniali si procede con procedura ad evidenza pubblica avente per oggetto il miglioramento delle condizioni tecniche ed economiche della concessione.
9. 
Qualora la concessione demaniale necessiti di interventi subordinati a denuncia di inizio attività di cui all' articolo 22 del d.p.r. 380/2001 , l'autorità demaniale si attiva affinché le procedure edilizie abbiano tempestivamente seguito, anche convocando la conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990 .
10. 
Il rilascio della concessione, ad opera dell'autorità demaniale preposta e corredata degli elementi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere da a) a z), è subordinato al versamento degli oneri relativi ed alla accettazione delle condizioni contrattuali da parte del soggetto richiedente.
11. 
Del rilascio della concessione viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio comunale, copia dell'atto viene trasmesso all'osservatorio regionale.
Capo VI. 
Concessione demaniale migliorativa
Art. 23. 
(Concessione demaniale migliorativa)
1. 
Il titolo di concessione demaniale migliorativa è necessario nel caso di richiesta di utilizzo di beni o di diritti demaniali ove si prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche:
a) 
alterazione dei luoghi;
b) 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
c) 
assoggettamento al permesso di costruire di cui all' articolo 10 del d.p.r. 380/2001 .
2. 
Con la concessione demaniale migliorativa i beni devono incrementare il livello di demanialità esistente in maniera tale da giustificare:
a) 
gli interventi edilizi non contemplati fra quelli ammissibili nella concessione demaniale ordinaria;
b) 
la realizzazione di opere infrastrutturali, adeguamenti funzionali di opere;
c) 
l'affidamento di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta di concessione alterano l'equilibrio degli usi della collettività locale interessata.
3. 
La concessione demaniale migliorativa, caratterizzata dalla presenza di una prevalente componente progettuale e di spesa, è rilasciata per un periodo desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario che giustifica la spesa e le modalità di restituzione del bene.
4. 
Nel piano tecnico-finanziario deve essere compreso un idoneo programma di ammortamento asseverato da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o da una società di revisione ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), che dimostri la necessità di durata del periodo di concessione per permettere la proficua realizzabilità dell'opera o dell'investimento; la durata della concessione non può comunque mai essere superiore a 30 anni.
5. 
Il programma di ammortamento non è necessario per le boe ed i pontili e per tutte le opere di minor utilità demaniale e di spesa dove la concessione demaniale migliorativa non può essere superiore a nove anni.
6. 
Nella valutazione dell'ammissibilità alle procedure con le quali si autorizza la realizzazione del progetto e il soggetto preposto all'affidamento dei beni e dei lavori, l'autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri:
a) 
rispetto degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni di cui agli articoli 7 e 8, nonché dei principi di cui all'articolo 3 e di tutte le condizioni espresse negli atti di assenso previsti dalla vigente normativa;
b) 
rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dai porti e dalle vie navigabili in generale;
c) 
rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesaggistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;
d) 
rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonchè dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;
e) 
rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva;
f) 
tutela della fruizione degli spazi dedicati alla pubblica balneazione e al libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
g) 
tutela della fruizione collettiva e pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso.
Art. 24. 
(Procedure di rilascio della concessione demaniale migliorativa)
1. 
Il soggetto richiedente presenta domanda all'autorità demaniale preposta indicando in maniera esaustiva:
a) 
le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale;
b) 
la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell'atto;
c) 
l'area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica;
d) 
le attività d'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l'effettivo utilizzo dei beni demaniali;
e) 
le vie di accesso ai beni demaniali interessati;
f) 
i lavori da realizzare sui beni del demanio;
g) 
la chiara individuazione di tutti i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa necessari;
h) 
i vantaggi che la realizzazione dell'opera prevista apporta al demanio idrico della navigazione interna piemontese e dei vantaggi che apporta al proponente;
i) 
i soggetti economici che contribuiscono alla spesa per la realizzazione dei lavori;
l) 
le ulteriori garanzie previste per la rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza del titolo;
m) 
i tempi di inizio e termine delle varie fasi dei lavori previsti;
n) 
le modalità di controllo e di corretta esecuzione dei lavori durante lo svolgimento dei lavori.
2. 
Alla domanda è allegata la documentazione grafica e fotografica indicata nell'allegato B e tutta la documentazione necessaria per l'eventuale approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi.
3. 
L'autorità demaniale, valutata l'ammissibilità della richiesta e considerata la vigente normativa in materia, provvede all'attivazione delle procedure necessarie per il rilascio del permesso di costruzione o per la scelta del concessionario.
4. 
Tutte le nuove opere di piccola entità, tra cui le boe, i pontili, i muri di protezione spondale, seguono le procedure per le concessioni ordinarie di cui all'articolo 22.
5. 
Individuato il beneficiario del bene demaniale l'autorità demaniale emette il titolo concessorio; l'atto deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 13, comma 1.
6. 
Del rilascio della concessione viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio comunale, copia dell'atto viene trasmesso all'osservatorio regionale.
Capo VII. 
Aggiornamento del canone di concessione e del versamento dei canoni annui
Art. 25. 
(Aggiornamento del canone di concessione)
1. 
Ogni anno i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati sono aggiornati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno precedente dall' ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
2. 
All'inizio di ogni anno la struttura regionale competente provvede a pubblicare sul Bollettino ufficiale l'aggiornamento ISTAT dei canoni ordinari unitari di cui all'articolo 15, comma 2.
Art. 26. 
(Versamento annuo del canone di concessione)
1. 
Il titolare della concessione versa, a beneficio dell'autorità demaniale competente ed entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale rivalutato in base all'indice ISTAT, come previsto dall'articolo 25, comma 1.
2. 
Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.
3. 
Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.
4. 
Nei casi di decadenza della concessione demaniale si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ).
Capo VIII. 
Subconcessione, trasferimento, rinnovo, decadenza, revoca, recessione del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti
Art. 27. 
(Subconcessione, trasferimento del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
La subconcessione è vietata. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario: l'atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l'assenso dell'altro contraente-concedente.
2. 
Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previo autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere, altresì, affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. 
Il trasferimento della concessione è consentito quando non ci sono domande concorrenti e, a condizione che non venga variata la tipologia di occupazione e l'attività d'uso oggetto della stessa, conservando l'originaria scadenza ed a seguito del rilascio del nuovo titolo abilitante al possesso del bene o del diritto.
4. 
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, chiedendone la conferma entro sei mesi, pena la decadenza della concessione stessa.
5. 
Nel caso di trasferimenti di concessione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.
Art. 28. 
(Rinnovo del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
La domanda di rinnovo del titolo per il possesso e l'utilizzo del bene demaniale e dei diritti relativi è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti.
Art. 29. 
(Decadenza, e revoca del titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti)
1. 
L'autorità concedente dichiara la decadenza del concessionario:
a) 
nel caso di mancato pagamento del canone stabilito;
b) 
per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
c) 
per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
d) 
nel caso di mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
e) 
qualora si verifichi una violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell'area o del bene concesso.
2. 
L'autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica le proprie contestazioni al concessionario, assegnando un termine massimo di 30 giorni per fornire eventuali controdeduzioni.
3. 
Decorso inutilmente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni rese non siano ritenute idonee, l'autorità demaniale dispone, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione fissandone i termini esecutivi e fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
4. 
È facoltà dell'autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.
5. 
La revoca va esercitata con un preavviso di trenta giorni precedenti alla data in cui il rilascio del bene o del diritto concesso deve avere esecuzione.
6. 
È data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato all'autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.
Titolo VII. 
SDEMANIALIZZAZIONI
Art. 30. 
(Sdemanializzazioni)
1. 
In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna, è obbligatorio il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna, da rilasciare nell'ambito del parere unico regionale sulle istanze di sdemanializzazione, disciplinato con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. 
Il parere di cui al comma 1 è rilasciato sentito il comune o la gestione associata competente per territorio.
3. 
Nella predisposizione dell'istruttoria è necessario verificare la perdita delle caratteristiche proprie della demanialità del bene, ovvero che l'area:
a) 
non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche;
b) 
non sia area da preservare per motivi ambientali, della navigazione e del paesaggio;
c) 
non sia una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopraddette e delle vicine aree a terra;
d) 
non sia compresa nella fascia di 30 m dalla linea di piena ordinaria di definizione del demanio di cui all'articolo 3;
e) 
non sia stata sottratta alle acque come conseguenza di interventi antropici;
f) 
non risulti necessaria alla valorizzazione, anche economica, dei beni demaniali residui;
g) 
non interrompa la continuità dei beni demaniali posti lungo le sponde.
Titolo VIII. 
VIGILANZA E TUTELA DEI BENI DEMANIALI
Art. 31. 
(Vigilanza e tutela dei beni demaniali)
1. 
La vigilanza è attività strumentale e necessaria, che oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di polizia, comprese quella locale e provinciale, deve essere esercitata dall'autorità demaniale, in particolare dal comune o gestione associata.
2. 
La Regione mantiene i compiti previsti dalla vigente normativa, in particolare il ruolo di indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti delle funzioni conferite ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2008 .
Titolo IX. 
NORME TRANSITORIE
Art. 32. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Tutte le concessioni rilasciate dal 1° gennaio 2007 ai sensi delle norme regionali in materia conservano la loro efficacia fino alla scadenza concordata.
2. 
I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all' articolo 6, comma 3 della l.r. 2/2008 , individuano nei porti o nelle strutture pubbliche preposte i posti a terra e in acqua idonei allo stazionamento delle unità di navigazione a tale scopo e determinano le modalità di assegnazione adottando procedure che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
3. 
I regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di navigazione interna, e conferimento di funzioni agli enti locali) e 1° dicembre 2008, n. 16 (Disposizioni attuative dell' articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 , come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 in materia di navigazione interna piemontese), trovano applicazione per i soli procedimenti di sanatoria relativi all'occupazione di beni demaniali non ancora conclusi.
4. 
Con riferimento all'occupazione di beni del demanio idrico della navigazione effettuata dall'anno 2001 all'anno 2008 da parte dei gestori dei servizi pubblici di linea, in relazione al servizio prestato, nulla è dovuto a titolo di indennizzo.
5. 
In sede di prima applicazione del presente regolamento i canoni ordinari di cui all'articolo 15 comma 2, soggetti alle maggiorazioni o alle riduzioni di cui all'articolo 16 e validi per l'anno 2010, sono definiti nella misura prevista dall'allegato D.
6. 
Sino ad avvenuta approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all' articolo 6, comma 3, della l.r. 2/2008 , non vengono assentiti in concessione, specchi acquei da destinarsi ad idrosuperfici per l'ammaraggio di idrovolanti o di qualsiasi altro mezzo atto al volo.
6 bis. 
I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all' articolo 6, comma 3 della l.r. 2/2008 , qualora ritenuto necessario, nell'ambito del riordino dei posti barca esistenti, possono, per l'anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti turistici già definiti di interesse comunale, applicare le tariffe comunali vigenti nell'anno 2009.
[3]
Art. 33. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese);
g) 
il regolamento regionale 1° dicembre 2008, n. 16 (Disposizioni attuative dell' articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 , come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 in materia di navigazione interna piemontese).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 luglio 2009
Mercedes Bresso


Note:

[1] Il comma 14 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 14 del 2010.

[2] Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole " dodici mesi" sono state sostituite dalle parole "ventiquattro mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 14 del 2010.

[3] Il comma 6 bis dell'articolo 32 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2010.