Regolamento regionale n. 12 del 28 luglio 2009  ( Vigente )
"Istituzione del ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 20)".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-11854 del 28 luglio 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina le seguenti funzioni ed attività:
a) 
le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale per l'idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque di navigazione interna;
b) 
la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio;
c) 
le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione all' apposito ruolo;
d) 
gli argomenti, le materie e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione all' apposito ruolo;
e) 
la tenuta e la revisione del ruolo;
f) 
le norme disciplinari;
g) 
le norme transitorie.
Art. 2. 
(Idoneità all'esercizio dell'attività)
1. 
L'idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque interne piemontesi è attestato dall'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) del Piemonte.
2. 
Ciascun ruolo provinciale, unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, è articolato nelle seguenti sezioni:
a) 
sezione A -Servizio di taxi effettuato con natante a motore;
b) 
sezione B -Servizio di noleggio con conducente con natante a motore.
3. 
L'iscrizione al ruolo è consentita ai cittadini italiani ed equiparati, che abbiano conseguito la maggiore età, ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, fisica e professionale di cui agli articoli 3, 4 e 5, secondo criteri e modalità disciplinati dal presente regolamento.
4. 
L'iscrizione al ruolo è necessaria per:
a) 
conseguire la licenza o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea;
b) 
prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o per un viaggio determinato;
c) 
prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
d) 
prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa titolare di autorizzazione.
Art. 3. 
(Requisiti di idoneità morale)
1. 
L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
a) 
non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) 
non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) 
non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
d) 
non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
e) 
non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).
2. 
Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. 
II venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.
Art. 4. 
(Requisito di idoneità fisica)
1. 
Il requisito dell'idoneità fisica si intende soddisfatto con la presentazione di certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario nazionale con riferimento alla specifica attività svolta.
2. 
Il requisito si intende assolto qualora il titolo professionale per la conduzione dell'unità di navigazione sia stato rilasciato negli ultimi cinque anni.
Art. 5. 
(Requisiti di idoneità professionale)
1. 
L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) 
possesso dei titoli professionali della navigazione interna di pilota motorista o altri titoli abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori, ai sensi del decreto del Ministero del Trasporti 5 febbraio 1986, con attestazione di aver conseguito la qualifica di "autorizzato" ai sensi dell' articolo 134 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna) o titoli professionali della navigazione marittima ove riconosciuti equipollenti;
b) 
superamento di esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
Art. 6. 
(Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo)
1. 
Coloro che hanno interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 2, presentano apposita domanda alla CCIAA della provincia ove intendono essere iscritti, redatta su carta legale.
2. 
È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
a) 
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza. codice fiscale;
b) 
di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni di ruolo, specificandole chiaramente;
c) 
di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'articolo 3, da dichiararsi mediante autocertificazione resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) 
di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei natanti adibiti ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 5, allegandoli in copia conforme autenticata ai sensi del d.p.r. 445/2000 ;
e) 
di possedere i requisiti di idoneità fisica allegando idonea certificazione;
f) 
di avere assolto agli obblighi scolastici.
3. 
Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
4. 
Alla domanda è allegata l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso viene rimborsata, da effettuarsi mediante versamento a mezzo vaglia postale presso la tesoreria della CCIAA della provincia di competenza e nella cui causale viene specificato l'esame per il quale il diritto di segreteria è stato versato.
Art. 7. 
(Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)
1. 
La Commissione regionale di cui all' articolo 20, comma 5, lettera b) della l.r. 2/2008 , nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composta:
a) 
un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi (UPP), esperto in materia, con funzioni di presidente;
b) 
un funzionario regionale esperto nella materia di trasporto pubblico locale e di navigazione interna;
c) 
un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;
d) 
un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile;
e) 
un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. 
Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
3. 
Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.
4. 
La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1 ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.
5. 
I compiti di segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle CCIAA del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.
6. 
La Commissione regionale adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
7. 
Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 8. 
(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)
1. 
La Commissione regionale di cui all'articolo 7 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami.
2. 
Le sessioni di esame si svolgono almeno una volta ogni sei mesi.
3. 
Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 
Le CCIAA provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data e il luogo di svolgimento.
5. 
La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data di esame, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. 
Sono ammessi agli esami i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 6.
7. 
L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
a) 
codice della navigazione;
b) 
regolamento della navigazione interna;
c) 
leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
d) 
regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea;
e) 
regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
f) 
nozioni di toponomastica e geografia del territorio regionale, con particolare riferimento alle acque interne.
8. 
La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ciascun ruolo o sezione.
9. 
L'esame è superato dai candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione minima stabilita dalla Commissione.
Art. 9. 
(Iscrizione nel ruolo)
1. 
Espletate le procedure di cui all'articolo 8, la Commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e non idonei, alla CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. 
La CCIAA, attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a esaminare, entro trenta giorni, il possesso dei requisiti indicati agli articoli 3, 4 e 5.
3. 
Ultimato con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la CCIAA, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 2.
4. 
La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella del provvedimento di approvazione del verbale di cui al comma 1.
5. 
La CCIAA competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a dare comunicazione dell'esito dell'esame ai candidati che non hanno superato l'esame stesso.
6. 
I provvedimenti di reiezione o di sospensione dell'iscrizione a ruolo, debitamente motivati, sono comunicati agli interessati, a cura degli uffici delle CCIAA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. 
II trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad un altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
8. 
Alla domanda si dà corso previo pagamento, da parte dell'interessato, dei diritti di segreteria di cui all'articolo 6, comma 4.
Art. 10. 
(Revisione del ruolo)
1. 
II ruolo di cui all'articolo 2 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla CCIAA al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Si procede alla revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità la perdita, temporanea o definitiva, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
2. 
Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla CCIAA l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. 
I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla CCIAA, in relazione alla perdita dei requisiti d'iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
4. 
Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria alle CCIAA secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11. 
(Norme disciplinari)
1. 
L'esercente l'attività:
a) 
deve adempiere agli obblighi stabiliti nell'atto di licenza o autorizzazione;
b) 
non deve superare i limiti di portata previsti dalle norme vigenti;
c) 
deve rispettare le direttive e le prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
d) 
deve iniziare il servizio entro il termine stabilito nella licenza o autorizzazione;
e) 
deve applicare le tariffe in vigore;
f) 
non deve interrompere il servizio senza giustificato motivo;
g) 
deve svolgere il servizio con diligenza ed ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. 
I comuni, con proprio regolamento, ai sensi dell' articolo 6, comma 6 della l.r. 2/2008 , disciplinano le procedure di revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
Art. 12. 
(Norma transitoria)
1. 
A domanda degli interessati, sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 luglio 2009
Mercedes Bresso