Regolamento regionale n. 10 del 28 luglio 2009  ( Vigente )
"Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-11855 del 28 luglio 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina la balneazione sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi, costituendo norma di indirizzo nei confronti degli enti locali, con particolare riferimento a:
a) 
individuazione e delimitazione degli specchi d'acqua da riservare alla balneazione;
b) 
organizzazione dei servizi di salvamento;
c) 
modalità di fruizione delle aree destinate alla balneazione e segnalazione di pericoli.
2. 
L'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori è ammessa nel rispetto della normativa vigente, purché non interferisca con la navigazione.
Art. 2. 
(Stagione balneare)
1. 
La stagione balneare è definita dalla vigente normativa nazionale e comunque compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre.
2. 
I comuni di ciascun bacino demaniale o loro gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 3. 
(Specchi acquei riservati alla balneazione)
1. 
Al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, i comuni individuano e delimitano gli specchi acquei situati in corrispondenza di spiagge libere che per la elevata frequentazione a scopi turistici, ricreativi, elioterapici o comunque connessi ad un uso balneare dell'area, sono da riservare ad esclusivo uso di balneazione.
2. 
I comuni individuano, altresì, i soggetti che in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1.
3. 
L'individuazione degli specchi acquei da riservare alla balneazione avviene nel rispetto delle norme in materia di disposizioni e prescrizioni per la navigazione adottate dalla Regione per specifici bacini lacuali o tratti fluviali.
4. 
L'individuazione degli specchi acquei da riservare alla balneazione non deve essere in contrasto, ove adottati, con i regolamenti di cui agli articoli 6, comma 3 e 11, comma 5 della l.r. 2/2008 .
5. 
Gli specchi acquei riservati alla balneazione sono individuati, in via preferenziale, lungo tratti di costa aventi fondali privi di pendenze accentuate o di particolari pericoli.
6. 
Gli specchi acquei riservati alla balneazione non possono estendersi sino ad oltre 150 metri dalla linea di costa dei laghi e non devono, in ogni caso, interessare specchi acquei di libera circolazione nautica, come individuati dai regolamenti regionali recanti disposizioni e prescrizioni in materia di navigazione per specifici bacini lacuali o tratti fluviali.
7. 
Negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.
8. 
L'attraversamento delle zone riservate alla balneazione, con unità di navigazione, può avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio, ad eccezione delle unità delle forze dell'ordine, le unità di soccorso o di campionamento delle acque o le unità individuate dai comuni o loro gestioni associate.
9. 
Il provvedimento di interdizione o limitazione alla navigazione, se permanente, è approvato, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d) della l.r. 2/2008 , dalla struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
Art. 4. 
(Delimitazione degli specchi acquei riservati alla balneazione)
1. 
Gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati mediante boe gialle sferiche.
2. 
Per le acque dei laghi le boe di delimitazione, devono avere un diametro non inferiore a 40 centimetri e devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento regionale 29 marzo 2002, n. 1 (Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali).
3. 
Per il lago Maggiore si applicano le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).
4. 
In relazione all'estensione della superficie riservata alla balneazione, il comune determina la collocazione delle boe di delimitazione, che devono essere previste ad una distanza compresa tra 10 e 50 metri l'una dall'altra.
5. 
Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
6. 
Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
Art. 5. 
(Divieto di balneazione)
1. 
Fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni dettate da regolamenti disciplinanti la navigazione su singoli bacini lacuali o fluviali, la balneazione è vietata :
a) 
nei porti e nel raggio di 100 metri dalle loro imboccature;
b) 
negli specchi acquei antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea e lungo le rotte di avvicinamento agli attracchi medesimi;
c) 
nelle aree destinate a specifiche attività incompatibili con la balneazione;
d) 
entro 100 metri dalle tubazioni o condotte di prelievo/scarico acque, opportunamente segnalate;
e) 
sulle rotte di accesso ai cantieri nautici;
f) 
nelle zone individuate dai comuni mediante opportuna segnaletica.
Art. 6. 
(Delimitazione dei corridoi di atterraggio)
1. 
I corridoi di atterraggio situati all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati mediante boe gialle sferiche, di diametro non inferiore a 40 centimetri, disposte ad una distanza l'una dall'altra tale da consentire una precisa ed agevole individuazione del corridoio medesimo.
2. 
Le boe poste a maggior distanza dalla costa, indicanti l'inizio del corridoio, devono essere di diametro doppie delle altre e devono essere colorate, sulla sommità, rispettivamente di verde la boa posta sulla destra per chi, dal largo, accede al corridoio e di rosso la boa posta sulla sinistra per chi, dal largo, accede al corridoio.
3. 
Per il lago Maggiore si applicano le disposizioni di cui all' articolo 38 della l. 19/1997 .
4. 
All'interno del corridoio è fatto obbligo di navigare ad una velocità massima di 3 Km/h (circa 1,5 nodi).
5. 
E' vietato ormeggiare in modo permanente all'interno dei corridoi di atterraggio.
6. 
Nei corridoi di atterraggio è vietata la balneazione.
Art. 7. 
(Servizi di salvamento)
1. 
Durante la stagione balneare, in corrispondenza degli specchi acquei riservati alla balneazione, viene assicurato il servizio di salvamento e soccorso ai bagnanti.
2. 
In corrispondenza degli specchi acquei riservati alla balneazione il servizio di salvamento é assicurato nella fascia oraria fissata dal comune ai sensi dell' articolo 18, comma 5 della l.r. 2/2008 .
3. 
Il servizio di salvataggio è assicurato mediante assistente bagnante avente idoneo brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (sezione salvamento) o da società o federazione legalmente riconosciuta.
4. 
I titolari di stabilimenti e strutture balneari e di strutture ricettivo turistiche limitrofe possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda idoneo numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza di adeguate imbarcazioni di emergenza per il pronto intervento.
5. 
Il piano collettivo di salvataggio, approvato dal comune o dai comuni territorialmente competenti o loro gestioni associate, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che deve assicurare la costante reperibilità.
6. 
Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione.
7. 
Le postazioni di salvamento devono essere ubicate in posizione idonea a garantire una totale visibilità dell'antistante specchio acqueo, prevedendo la collocazione, se del caso, anche su piattaforma sopraelevata.
8. 
La postazione di salvamento è indicata da apposito pennone, posto in prossimità della battigia, sul quale viene issata:
a) 
bandiera bianca : indicante la regolare attivazione della postazione;
b) 
bandiera rossa : indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio;
c) 
bandiera gialla: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
9. 
Le bandiere sono issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti su ordine del titolare dell'attività, ovvero del concessionario dello stabilimento balneare ovvero quando lo imponga la situazione.
10. 
Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, è affisso un idoneo cartello indicante, almeno in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, il significato delle bandiere.
Art. 8. 
(Dotazioni della postazione di salvamento e compiti dell'assistente bagnanti)
1. 
Ogni postazione di salvamento è dotata, come minimo di:
a) 
moscone o altro idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri - o attrezzatura equipollente - integrato, se del caso, da salvagente omologato tipo bay-watch con metri 2 di sagola);
b) 
materiale di primo soccorso composto da : n. tre bombolette individuali di ossigeno da un litro o una bomboletta da cinque litri, dotate di riduttore di pressione, pallone "ambu" o altro apparecchio per la respirazione artificiale riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie, una cannula per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite;
c) 
una serie di bandiere di segnalazione bianca, rossa e gialla, di fischietto, maschera, pinne, e binocolo.
2. 
L'assistente bagnanti è tenuto a:
a) 
indossare apposita tenuta indicante la qualifica (scritta "salvataggio");
b) 
stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di attivazione del servizio di salvamento, pronto ad entrare in acqua con il battello di salvataggio. E' consentito l'abbandono temporaneo della postazione tra le ore 13.00 e le ore 14.00 previa esposizione della bandiera rossa;
c) 
entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni volta che le condizioni meteo, lo stato delle acque o l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno.
3. 
In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.
4. 
In prossimità della battigia deve essere posizionato almeno numero un salvagente anulare con sagola galleggiante di 25 metri.
Art. 9. 
(Specchi acquei non riservati alla balneazione e specchi acquei pericolosi)
1. 
I comuni individuano gli specchi acquei frequentati da bagnanti non riservati alla balneazione e privi del servizio di salvamento in corrispondenza dei quali posizionare, in modo ben visibile, adeguata segnaletica redatta oltre che nella lingua italiana, almeno in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
2. 
Analogo obbligo può essere esteso, a cura dei comuni o loro gestioni associate, ai titolari di strutture ricettivo turistiche rivierasche o di stabilimenti balneari che rimangano aperti nei periodi non compresi nella stagione balneare per i soli fini elioterapici.
3. 
Il comune, ove ne ravvisi la necessità, in presenza di fondale pericoloso per buche, dislivelli improvvisi, pendenze accentuate a breve distanza dalla battigia, segnala tali pericoli a mezzo di cartelli bifacciali infissi sul fondo lacuale, riportanti, anche in lingua inglese, francese e tedesca, la seguente dicitura : "ATTENZIONE PERICOLO. ACQUE ALTE. FONDALE SCOSCESO.".
4. 
Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo lacuale, i cartelli dovranno essere infissi sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del cartello dal pericolo.
Art. 10. 
(Disposizioni sull'uso delle spiagge)
1. 
Durante la stagione balneare i comuni regolamentano l'uso delle spiagge situate in corrispondenza di specchi acquei frequentati ai fini della balneazione.
2. 
A tal fine è vietato:
a) 
lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati a noleggio/locazione in apposite aree allo scopo individuate ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) 
lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
c) 
occupare con ombrelloni, sedie, sdraio o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 1,5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso;
d) 
transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla pulizia delle spiagge;
e) 
effettuare lavori, salvo gli interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
f) 
praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di individuare specifici spazi;
g) 
condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione dei cani di salvataggio, al guinzaglio, impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti; previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario i comuni possono individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
h) 
eseguire lavori di qualsiasi genere sulle unità di navigazione;
i) 
montare strutture gonfiabili senza autorizzazione comunale;
l) 
abbandonare rifiuti di qualsiasi genere se non negli appositi contenitori;
m) 
sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, a quota inferiore a 300 metri;
n) 
effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, o mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica se non espressamente autorizzati;
o) 
impiegare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico.
3. 
I comuni e i soggetti individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, espongono, in maniera ben visibile, le disposizioni adottate in materia di disciplina dell'attività balneare.
Art. 11. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
In materia di vigilanza si applicano le disposizioni di cui all' articolo 24 della l.r. 2/2008 .
2. 
Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di una delle disposizioni in materia di disciplina dell'attività balneare del presente regolamento comporta, ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della l.r. 2/2008 , una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 luglio 2009
Mercedes Bresso