Regolamento regionale n. 7 del 22 giugno 2009  ( Vigente )
"Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".
(B.U. 25 giugno 2009, n. 25)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2. 
(Circolazione delle unità di navigazione)
1. 
È vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nel restante periodo dell'anno.
2. 
Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica nonché alle unità a motore delle scuole veliche durante l'attività didattica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.
3. 
Alle ulteriori unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 2, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorità.
4. 
Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).
5. 
È fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.
6. 
È vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonchè entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
7. 
Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
8. 
È vietata la raccolta della flora acquatica.
9. 
È vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonchè di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.
10. 
È vietata la navigazione alle unità da competizione a motore.
[1]
11. 
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:
a) 
alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonchè della Regione Piemonte;
b) 
alle unità operative appositamente autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti;
c) 
alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
d) 
alle unità, autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
12. 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.
13. 
Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 Km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.
Art. 3. 
(Norme di comportamento in navigazione)
1. 
Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni manovra in maniera da non generare confusioni.
2. 
Tutte le unità di navigazione che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non nonchè di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
3. 
A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.
4. 
È vietato:
a) 
ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonchè l'approdo ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
b) 
ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonchè le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell'articolo 13;
c) 
seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici;
d) 
seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore;
e) 
è vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;
f) 
eseguire cambiamenti di rotta e di velocità che possono creare pericoli di collisione.
Art. 4. 
(Sci nautico e altri sport al traino)
1. 
L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) 
per conto proprio;
b) 
per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) 
dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. 
Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme:
a) 
la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) 
la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonchè entro appositi corridoi di lancio concessi dall'autorità competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa;
e) 
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
f) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonchè devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato;
g) 
la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;
h) 
gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) 
è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);
l) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite dì dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) 
il conduttore deve avere con se patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità.
3. 
Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione all'autorità competente.
4. 
Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard", osservano le seguenti norme:
a) 
all'interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorità, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di che trattasi;
b) 
all'interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) 
tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonchè devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) 
per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) 
le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione;
f) 
il conduttore deve avere con sè patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.
5. 
Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorità indicata dalla l.r. 2/2008 .
Art. 5. 
(Moto d'acqua e mezzi similari)
1. 
La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:
a) 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonchè dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) 
ad una velocità massima non superiore a 30 Km/h (16 nodi circa);
c) 
i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica;
d) 
durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
e) 
è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico di trasporto di linea e non;
f) 
è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 100 metri;
g) 
è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.
2. 
Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di cui all'articolo 2, comma 2, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).
3. 
È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e d'altri mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale.
Art. 6. 
(Tavole a vela)
1. 
L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.
2. 
I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
3. 
L'impiego delle tavole a vela è vietato:
a) 
sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
b) 
all'interno dei porti e nelle loro vicinanze;
c) 
entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;
d) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).
4. 
Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) 
rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;
b) 
essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
5. 
È vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).
Art. 7. 
(Natanti a remi e a pedali, canoe, jole, sandolini, pattini)
1. 
L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolíni, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.
2. 
L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non, all'interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 8. 
(Balneazione)
1. 
È vietata la balneazione:
a) 
all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
b) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);
c) 
presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.
2. 
Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
Art. 9. 
(Attività subacquea)
1. 
Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) 
è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;
b) 
durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
c) 
il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale;
d) 
è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
e) 
è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;
f) 
è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
g) 
è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.
3. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.
Art. 10. 
(Uso di unità da diporto per l'attività subacquea)
1. 
Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee con autorespiratore a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) 
una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) 
in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), é richiesta una stazione di decompressione. La stazione é dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) 
un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) 
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) 
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.
2. 
Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 11. 
(Norme di comportamento degli utenti)
1. 
È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonchè ormeggiare l'unità di navigazione ai succitati dispositivi.
2. 
Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente avvertire la competente autorità.
3. 
Nelle zone portuali è vietato:
a) 
lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
b) 
occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) 
intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) 
eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. 
È fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonchè è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.
5. 
Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.
Art. 12. 
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
1. 
È vietato:
a) 
impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
b) 
calare reti da pesca all'interno dei porti;
c) 
sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d'imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.
Art. 13. 
(Manifestazioni nautiche e sportive)
1. 
È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
2. 
Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 ,4, 9 e 10.
[2]
2 bis. 
Le manifestazioni di natura competitiva e non competitiva che prevedano la navigazione di mezzi a motore non possono avere svolgimento nel periodo dal 2 novembre al 31 luglio e sono sottoposte alla valutazione di incidenza, obbligatoria e vincolante, di cui all' articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) finalizzata ad accertare in particolare le condizioni di nidificazione sul lago al momento dello svolgimento della manifestazione.
[3]
3. 
È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione prevista dal comma 1.
Art. 14. 
(Norme di salvaguardia dell'ambiente)
1. 
È vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.
2. 
È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
3. 
Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
4. 
Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti devono essere dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
5. 
Le unità di navigazione dotate di motori due tempi devono usare olio biodegradabile.
Capo II. 
Pubblicità
Art. 15. 
(Informazione)
1. 
Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonchè presso gli stabilimenti balneari.
2. 
È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.
Capo III. 
VIGILANZA
Art. 16. 
(Vigilanza)
1. 
In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all' articolo 24 della l.r. 2/2008 .
Capo IV. 
SANZIONI
Art. 17. 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della l.r. 2/2008 , una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Capo V. 
NORME DI RINVIO
Art. 18. 
(Norme di rinvio)
1. 
La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.
1 bis. 
Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento.
[4]
2. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, è consentita la navigazione alle unità a motore, senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.
[5]
3. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 è consentita la navigazione, dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 10.00 alle ore 17.00, alle unità a motore adibite al trasporto pubblico di linea e non, regolarmente autorizzate dall'ente preposto nonché alle unità a motore riconducibili ad attività di scuole nautiche.
4. 
Tali deroghe, nella misura di una unità a motore per scuola nautica, rilasciate dal Comune di Viverone, hanno valenza limitatamente nei giorni di mercoledì e domenica.
5. 
Il Comune di Viverone, al fine di impartire eventuali ulteriori misure cautelative di conservazione dell'habitat naturale del Lago, valuta, inoltre, eventuali effetti cumulativi derivanti delle varie attività svolte.
6. 
Durante detto periodo deve essere mantenuto il divieto alla navigazione:
a) 
nella porzione del Lago di Viverone ad ovest rispetto alla linea ideale retta di demarcazione congiungente la località Lido di Anzasco, con esclusione della zona portuale, nel Comune di Piverone e Punta Becco di Cugno, località di delimitazione territoriale comunale tra Azeglio e Borgo d'Ale a sud-ovest del Lago, come da planimetria allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
b) 
nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva e nella fascia oraria 17,00 - 10,00, oltre al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento regionale.
7. 
È consentita la navigazione dal 2 novembre al 15 marzo alle unità a motore in servizio di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a).
8. 
Nel periodo 2 novembre - 15 marzo è altresì consentita la pesca professionale agli aventi diritto:
a) 
i titolari di diritti di pesca in qualità di persona fisica;
b) 
i titolari di diritti di pesca in qualità di persona giuridica; qualora le amministrazioni comunali concedenti intendessero avvalersi dell'ausilio tecnico di soggetti terzi, sono tenute a rilasciare un'autorizzazione provvisoria stipulata a seguito di apposita convenzione con i predetti. Copia della convenzione e dell'autorizzazione deve essere inviata a cura del comune concedente alla competente struttura regionale.
9. 
Qualora l'Arpa, preposta alla raccolta dati relativi allo stato di qualità delle acque del Lago, riscontrasse, a seguito del monitoraggio periodico volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale dello stesso, il sussistere di una situazione ambientale non ecologicamente accettabile, deve informare il Comune di Viverone e la competente struttura regionale. A seguito di tale comunicazione il Comune di Viverone è tenuto a revocare, attraverso proprio atto, le eventuali autorizzazioni concesse di deroga alla navigazione.
10. 
È cura del Comune di Viverone inoltrare, alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi o di revoca di deroghe alla navigazione di unità a motore nel periodo 2 novembre - 15 marzo.
11. 
È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 4, 5, e 6 nonché quelle di cui al comma 5 o rispetto ad altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.
12. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna, ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6 (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).
Art. 19. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogati, in particolare:
a) 
il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4 (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone);
b) 
il regolamento regionale 14 maggio 2002, n. 3 (Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4 "Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone").
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 giugno 2009.
Mercedes Bresso


Note:

[1] Nel comma 10 dell'articolo 2 dopo le parole "da competizione" sono state sostituite dalle parole "a motore" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 15 del 2009.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole "commi 2, 3, 4 " sono state aggiunte le parole "9 e 10) ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2010.

[3] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2010.

[4] Il comma 1 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 15 del 2009.

[5] Nel comma 2 dell'articolo 18 le parole "comma 10" sono state sostituite dalle parole "comma 9" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 15 del 2009.

[6] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15 del 2009.