Art. 18.
(Norme di rinvio)
1.
La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.
1 bis.
Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento.
[4]
2.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, è consentita la navigazione alle unità a motore, senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.
[5]
3.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 è consentita la navigazione, dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 10.00 alle ore 17.00, alle unità a motore adibite al trasporto pubblico di linea e non, regolarmente autorizzate dall'ente preposto nonché alle unità a motore riconducibili ad attività di scuole nautiche.
4.
Tali deroghe, nella misura di una unità a motore per scuola nautica, rilasciate dal Comune di Viverone, hanno valenza limitatamente nei giorni di mercoledì e domenica.
5.
Il Comune di Viverone, al fine di impartire eventuali ulteriori misure cautelative di conservazione dell'habitat naturale del Lago, valuta, inoltre, eventuali effetti cumulativi derivanti delle varie attività svolte.
6.
Durante detto periodo deve essere mantenuto il divieto alla navigazione:
a)
nella porzione del Lago di Viverone ad ovest rispetto alla linea ideale retta di demarcazione congiungente la località Lido di Anzasco, con esclusione della zona portuale, nel Comune di Piverone e Punta Becco di Cugno, località di delimitazione territoriale comunale tra Azeglio e Borgo d'Ale a sud-ovest del Lago, come da planimetria allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
b)
nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva e nella fascia oraria 17,00 - 10,00, oltre al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento regionale.
7.
È consentita la navigazione dal 2 novembre al 15 marzo alle unità a motore in servizio di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a).
8.
Nel periodo 2 novembre - 15 marzo è altresì consentita la pesca professionale agli aventi diritto:
a)
i titolari di diritti di pesca in qualità di persona fisica;
b)
i titolari di diritti di pesca in qualità di persona giuridica; qualora le amministrazioni comunali concedenti intendessero avvalersi dell'ausilio tecnico di soggetti terzi, sono tenute a rilasciare un'autorizzazione provvisoria stipulata a seguito di apposita convenzione con i predetti. Copia della convenzione e dell'autorizzazione deve essere inviata a cura del comune concedente alla competente struttura regionale.
9.
Qualora l'Arpa, preposta alla raccolta dati relativi allo stato di qualità delle acque del Lago, riscontrasse, a seguito del monitoraggio periodico volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale dello stesso, il sussistere di una situazione ambientale non ecologicamente accettabile, deve informare il Comune di Viverone e la competente struttura regionale. A seguito di tale comunicazione il Comune di Viverone è tenuto a revocare, attraverso proprio atto, le eventuali autorizzazioni concesse di deroga alla navigazione.
10.
È cura del Comune di Viverone inoltrare, alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi o di revoca di deroghe alla navigazione di unità a motore nel periodo 2 novembre - 15 marzo.
11.
È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 4, 5, e 6 nonché quelle di cui al comma 5 o rispetto ad altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.
12.
Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna, ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il
regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6
(Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).