Regolamento regionale n. 6 del 22 giugno 2009  ( Vigente )
"Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".
(B.U. 25 giugno 2009, n. 25)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2. 
(Circolazione delle unità di navigazione)
1. 
È vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unità in servizio di trasporto pubblico.
2. 
È vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.
3. 
Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.
4. 
Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).
5. 
È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.
6. 
Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
7. 
Ai residenti dell'Isola di S. Giulio è consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocità previsti all'articolo 3, comma 2.
Art. 3. 
(Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione)
1. 
Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'articolo 2, comma 3, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità in modo la non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. 
In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla competente autorità.
3. 
La velocità dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.
Art. 4. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla competente autorità.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
3. 
Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 5. 
(Segnalazione dello specchio d'acqua)
1. 
Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.
Art. 6. 
(Norme di comportamento in navigazione)
1. 
Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni.
2. 
I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione.
3. 
In navigazione hanno precedenza le seguenti unità :
a) 
unità adibite al servizio pubblico di linea;
b) 
unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
c) 
unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
4. 
Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 50 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
5. 
È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
6. 
È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.
7. 
E vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.
Art. 7. 
(Sci nautico)
1. 
L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) 
per conto proprio;
b) 
per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) 
dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. 
È vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso.
3. 
Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:
a) 
la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) 
la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla costa;
e) 
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) 
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;
h) 
gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) 
la velocità massima raggiungibile, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 3, comma 2, è di 45 km/h (25 nodi circa);
l) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità.
4. 
Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard" osservano le seguenti norme:
a) 
all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 37 km/h (20 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità "velocità" è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;
b) 
all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) 
le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) 
per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) 
le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;
f) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.
Art. 8. 
(Traino con mezzi diversi dallo sci nautico)
1. 
Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi similari che non si sollevano dall'acqua.
2. 
È vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso.
3. 
Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme :
a) 
la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 100 sia da costa sia dalle isole;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
d) 
la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assentiti in concessione oppure oltre 100 metri dalla costa;
e) 
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) 
l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) 
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;
h) 
le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) 
la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare il limite di 20 nodi (37 Km/h);
l) 
le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità;
n) 
è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;
o) 
è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.
4. 
L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:
a) 
all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;
b) 
ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione;
d) 
entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea;
e) 
nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.
5. 
In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.
6. 
È vietato l'uso del paracadute ascensionale o di mezzi similari.
Art. 9. 
(Moto d'acqua e mezzi similari)
1. 
La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:
a) 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole, con esclusione dello specchio acqueo compreso tra l'isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove tale attività è vietata;
b) 
ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);
c) 
i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica;
d) 
durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;
e) 
è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;
f) 
è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;
g) 
è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.
2. 
Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'articolo 2, comma 3, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).
Art. 10. 
(Tavole a vela - windsurf)
1. 
L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.
2. 
I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.
3. 
I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
4. 
L'impiego delle tavole a vela è vietato:
a) 
sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;
b) 
all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;
d) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);
e) 
nelle zone protette di cui all'articolo 2, comma 5.
5. 
Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) 
rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);
b) 
essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
6. 
È vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).
Art. 11. 
(Balneazione)
1. 
È vietata la balneazione:
a) 
all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 50 metri;
b) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);
c) 
presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;
d) 
presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone.
2. 
Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 100 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. 
È vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.
Art. 12. 
(Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini)
1. 
L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc..) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.
2. 
L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 13. 
(Attività subacquea)
1. 
Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) 
è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;
b) 
durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
c) 
il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
d) 
è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
e) 
è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;
f) 
è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
g) 
è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.
3. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.
Art. 14. 
(Uso di unità da diporto per l'attività subacquea)
1. 
Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) 
una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) 
in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), é richiesta una stazione di decompressione. La stazione é dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) 
un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) 
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) 
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.
2. 
Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 15. 
(Norme di comportamento degli utenti)
1. 
È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.
2. 
Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.
3. 
L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati:
a) 
dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;
b) 
negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;
c) 
in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;
d) 
negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;
e) 
in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;
f) 
presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
4. 
Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.
Art. 16. 
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
1. 
Nelle zone portuali è vietato:
a) 
lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
b) 
occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) 
intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) 
eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
e) 
calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;
f) 
impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
g) 
accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.
2. 
È vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.
3. 
È vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.
Art. 17. 
(Manifestazioni nautiche e sportive)
1. 
È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.
2. 
Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.
3. 
È obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.
Art. 18. 
(Rumori molesti)
1. 
È vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.
Art. 19. 
(Norme di salvaguardia dell'ambiente)
1. 
È vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.
2. 
È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
3. 
Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
4. 
Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
5. 
Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.
Art. 20. 
(Informazione)
1. 
Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.
2. 
È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 9, 10 e 12.
Art. 21. 
(Vigilanza)
1. 
In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all' articolo 24 della l.r. 2/2008 .
Art. 22. 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3 della l.r. 2/2008 , una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Art. 23. 
(Norme di rinvio)
1. 
La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.
2. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6 (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).
3. 
È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 7, 8 9 e 11, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.
Art. 24. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogati, in particolare:
a) 
il regolamento regionale recante: "Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta. Abrogazione Regolamento approvato con deliberazione del 21 maggio 1991, n. 2 (D.C.R. n. 183/1991) ed approvazione nuovo testo", promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 in data 1° luglio 1992;
b) 
il regolamento regionale 14 novembre 2001, n. 14 (Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il D.P.G.R. n. 2906 dell'1 luglio 1992).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 giugno 2009
Mercedes Bresso