Regolamento regionale n. 5 del 22 giugno 2009  ( Vigente )
"Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".
(B.U. 25 giugno 2009, n. 25)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2. 
(Circolazione delle unità di navigazione)
1. 
Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare di linea alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.
2. 
Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. 
Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).
4. 
E' comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.
5. 
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) 
alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni e della Regione;
b) 
alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dalle competenti autorità;
c) 
alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
d) 
alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. 
In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unità da competizione autorizzate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa).
[1]
7. 
E' vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato tra l'Isola di San Giovanni e l'antistante costa, in località Pallanza, in comune di Verbania.
8. 
Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unità aventi luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo interessato, le unità in servizio pubblico non di linea limitatamente all'accesso alle strutture ricettivo turistiche; tali unità devono accedervi ad una velocità non superiore a 5 Km/h (3 nodi circa), nonché le unità di cui al comma 5, lettere a) e d).
Art. 3. 
(Norme di comportamento in navigazione)
1. 
Tutte le unità che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. 
A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.
3. 
E' vietato:
a) 
ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;
b) 
ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate;
c) 
seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o che effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;
d) 
accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dalle competenti autorità e in quelle occupate da canneti;
e) 
l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo libero da diporto sportivo;
f) 
avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.
4. 
Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17.
5. 
I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine o agli organi di vigilanza nonché in caso di manifestazioni autorizzate.
5 bis. 
La navigazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992), come modificata dalla legge 15 novembre 2011, n, 203 e nel rispetto di ogni altra prescrizione disposta dalle autorità competenti in materia di navigazione interna.
[2]
Art. 4. 
(Servizio di trasporto pubblico di linea)
1. 
Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all'esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l'uscita dal porto.
2. 
Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.
3. 
L'arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.
Art. 5. 
(Sci nautico)
1. 
L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) 
per conto proprio;
b) 
per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al pubblico;
c) 
dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. 
E' vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - hotel Lido Palace).
3. 
Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:
a) 
la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) 
la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla costa;
e) 
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) 
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;
h) 
gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) 
la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);
l) 
le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità.
4. 
Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard" osservano le seguenti norme:
a) 
all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità "velocità" è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;
b) 
all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) 
le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) 
per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) 
le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;
f) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.
Art. 6. 
(Traino con mezzi diversi dallo sci nautico)
1. 
Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi similari che non si sollevano dall'acqua.
2. 
E' vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
3. 
Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme:
a) 
la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
d) 
la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assentiti in concessione oppure oltre 150 metri dalla costa;
e) 
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) 
l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) 
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;
h) 
le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) 
la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);
l) 
le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità;
n) 
è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;
o) 
è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.
4. 
L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:
a) 
all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;
b) 
ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione;
d) 
entro 200 metri dalle strutture adibite la servizio pubblico di linea;
e) 
nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.
5. 
In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.
Art. 7. 
(Paracadutismo ascensionale)
1. 
L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
a) 
per conto proprio;
b) 
per conto terzi mediante motoscafi con conducente noleggiati al pubblico;
c) 
dalle scuole, società sportive ed altri sodalizi nautici limitatamente ai propri affiliati.
2. 
L'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato :
a) 
ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa e dalle isole;
b) 
nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante;
c) 
a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
d) 
sulle rotte delle unità in servizio pubblico di linea.
3. 
Nell'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto proprio e per conto terzi si osservano le seguenti norme:
a) 
la pratica del paracadutismo ascensionale è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole assicurato, ai maggiori di anni 16;
b) 
i conduttori delle unità sono assistiti da almeno numero uno assistente bagnanti;
c) 
sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore assistente bagnanti, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
d) 
il trasferimento dell'unità per il raggiungimento della distanza minima dalla costa idonea alla pratica dell'attività di traino di paracadute ascensionale deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero entro corridoi di lancio appositamente concessi;
e) 
durante il traino la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a metri 20;
f) 
le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare per ogni persona trainata;
g) 
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante un paracadute non deve essere inferiore a metri 100;
h) 
la persona trainata deve indossare la cintura (giubbotto) di salvataggio;
i) 
la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);
l) 
le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere omologate per tale attività e devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia di sci nautico;
m) 
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unità;
n) 
ciascuna imbarcazione può trainare soltanto un paracadute, massimo biposto;
o) 
l'imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
p) 
il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici.
4. 
E' vietata la locazione di mezzi e attrezzature per effettuare il paracadutismo ascensionale.
5. 
E' vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità o assembramento di persone nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo.
6. 
L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole, società sportive o sodalizi nautici comporta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) 
avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
b) 
utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
c) 
utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante o aiuto assistente rilasciato da ente riconosciuto.
7. 
I corridoi di lancio per l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale devono avere le seguenti caratteristiche:
a) 
trovarsi ad almeno 500 metri dagli ingressi dei porti, degli attracchi pubblici o dai pontili del servizio pubblico di linea e non;
b) 
trovarsi ad almeno 500 metri dalle spiagge riservate alla balneazione o da spiagge o strutture dedicate a specifiche attività (quali scuole di vela, canottaggio, di immersione, cantieri ecc).
Art. 8. 
(Disciplina dell'attività di tavole con aquilone - kitesurf)
1. 
L'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito ai maggiori di anni 16, in ore diurne e con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.
2. 
Nell'esercizio della pratica del kitesurf si osservano le seguenti norme:
a) 
è obbligatorio indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale;
b) 
il kitesurf deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permettendo l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento e depotenziamento consenta l'arresto della persona;
c) 
la persona non esperta che effettua l'attività di kitesurf dovrà essere assistita da unità appoggio.
3. 
L'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve essere effettuato soltanto in acque libere da bagnanti o imbarcazioni.
4. 
Nelle zone riservate alla balneazione, nella loro immediata adiacenza o nelle zone frequentate da bagnanti, l'atterraggio e la partenza devono avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati, aventi una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di metri 80 ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa.
5. 
Le boe di segnalazione dovranno essere di colore giallo e le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare l'indicazione dell'attività svolta (CORRIDOIO DI KITE SURF).
6. 
Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra loro, se non sul fondo, mediante una cima non galleggiante.
7. 
Nei corridoi di lancio, la partenza e l'arrivo dei kitesurf devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua).
8. 
E' consentito il transito di un solo kitesurf per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
9. 
E' vietato l'uso di kitesurf nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante nonché tra i "Castelli di Cannero" e la costa.
10. 
E' vietato effettuare prove di manovra da kitesurf lungo le spiagge o le aree frequentate da persone o bagnanti nonché lasciare incustodito il kitesurf senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
11. 
L'uso del kitesurf è vietato:
a) 
all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 200 metri;
b) 
ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte di tali unità;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione nonché ad una distanza inferiore a 50 metri dalle zone stesse;
d) 
nel raggio di 100 metri dai galleggianti, dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;
e) 
nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;
f) 
nelle aree riservate a specifiche attività.
Art. 9. 
(Moto d'acqua e mezzi similari)
1. 
La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:
a) 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) 
ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);
c) 
i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica ;
d) 
durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;
e) 
è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;
f) 
è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;
g) 
è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali;
h) 
è vietata la navigazione nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
2. 
Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'articolo 2, comma 1, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).
3. 
All'interno di apposite aree assentite in concessione alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.
4. 
All'interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.
5. 
Le aree di cui al comma 3 devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne e non possono essere situate a meno di 500 metri dall'ingresso dei porti o dei pontili di attracco del servizio pubblico di linea e non, nonché nelle zone riservate alla pesca professionale.
6. 
Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l'uso agonistico.
Art. 10. 
(Tavole a vela - windsurf)
1. 
L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.
2. 
I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.
3. 
I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
4. 
L'impiego delle tavole a vela è vietato:
a) 
sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;
b) 
all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;
d) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
5. 
Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) 
rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);
b) 
essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
Art. 11. 
(Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini)
1. 
L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc..) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore, o, in mancanza di questo, i limiti di cui all'articolo 60 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
2. 
L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.) nonché nelle aree a canneto.
Art. 12. 
(Balneazione)
1. 
E' vietata la balneazione:
a) 
all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 100 metri;
b) 
nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);
c) 
presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;
d) 
presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone .
2. 
Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. 
E' vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.
Art. 13. 
(Attività subacquea)
1. 
Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) 
è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;
b) 
durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
c) 
il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
d) 
è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
e) 
è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;
f) 
è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
g) 
è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.
3. 
I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.
Art. 14. 
(Uso di unità da diporto per l'attività subacquea)
1. 
Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) 
una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) 
in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), é richiesta una stazione di decompressione. La stazione é dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) 
un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) 
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) 
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.
2. 
Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 15. 
(Norme di comportamento degli utenti)
1. 
E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.
2. 
Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.
3. 
L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati:
a) 
dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;
b) 
negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;
c) 
in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;
d) 
negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;
e) 
in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;
f) 
presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
4. 
Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.
Art. 16. 
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
1. 
Nelle zone portuali è vietato:
a) 
lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
b) 
occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) 
intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) 
eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
e) 
calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;
f) 
impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
g) 
accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.
2. 
E' vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.
3. 
E' vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.
Art. 17. 
(Manifestazioni nautiche e sportive)
1. 
E' vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.
2. 
Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.
3. 
E' obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.
Art. 18. 
(Norme di salvaguardia dell'ambiente)
1. 
E' vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E' altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.
2. 
E' obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
3. 
Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
4. 
Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
5. 
Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.
Capo II. 
PUBBLICITÀ
Art. 19. 
(Informazione)
1. 
Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.
2. 
E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, o della sintesi dello stesso, integrata dalle restanti specifiche norme vigenti sul Lago Maggiore, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
3. 
Il comma 2 non si applica a coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.
Capo III. 
VIGILANZA
Art. 20. 
(Vigilanza)
1. 
In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all' articolo 24 della l.r. 2/2008 .
Capo IV. 
SANZIONI
Art. 21. 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della l.r. 2/2008 , una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Capo V. 
NORME DI RINVIO
Art. 22. 
(Norme di rinvio)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all'interno di Parchi e riserve naturali istituiti ai sensi di legge.
2. 
La Regione Piemonte, tramite la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.
3. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992) ed il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6 (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali), limitatamente all'allegato A) (Segnaletica della via navigabile) ed all'allegato C) (Segnali a vista delle unità nautiche), ove non disciplinati dalla legge 20 gennaio 1997, n. 19 .
4. 
E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle attrezzature di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.
5. 
Conservano efficacia i provvedimenti, in materia di moto d'acqua, assunti dalle amministrazioni locali ai sensi dell' articolo 5, comma 7 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3 (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore).
Art. 23. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3 (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore) é abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 giugno 2009
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 6 dell'articolo 2 le parole "dell'articolo 16" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 17" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2012.

[2] Il comma 5 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 3 del 2012.