Regolamento regionale n. 2 del 23 febbraio 2009  ( Vigente )
"Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61".
(B.U. 26 febbraio 2009, 1° suppl. al n. 8)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10, 19 maggio 2008, n. 8 e 22 dicembre 2008, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-10850 del 23 febbraio 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo l' articolo 28 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), è inserito il seguente: "
Art. 28 bis.
(Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)
1.
Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:
a)
imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;
b)
autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);
c)
verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;
d)
autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.
2.
I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 32 del regolamento regionale 10/2007 , come sostituito dall' articolo 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
3.
Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse la Regione può definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.
".
Art. 3. 
(Modifiche agli allegati del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 )
1. 
Alla tabella 1 dell'Allegato I del regolamento regionale 10/2007 è inserito il valore mancante 8 t/t p.v. anno nella colonna "Letame o materiale palabile" per la categoria animale "Cunicoli" e la stabulazione "cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore".
2. 
Alla voce B dell'elenco dei termini dell'equazione di bilancio dell'Allegato II, Parte B del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
kg di azoto per ettaro per anno
", sono sostituite dalle seguenti: "
kg di azoto per quintale di prodotto
".
3. 
Alla prima riga del secondo paragrafo dell'Allegato III, Parte A del regolamento regionale 10/2007 , tra la parola: "
dalla
" e la parola: "
inerente
", è inserita la parola: "
data
".
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 23 febbraio 2009
Mercedes Bresso