Regolamento regionale n. 1 del 18 febbraio 2009  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6 (Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 'Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca ')".
(B.U. 26 febbraio 2009, 1° suppl. al n. 8)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-10810 del 18 febbraio 2009

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6 (Attuazione dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "
Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca
"), è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e, conseguentemente, dell'elenco di cui all'allegato B, è sospesa fino all'approvazione del Piano regionale di cui all' articolo 10 della l.r. 37/2006 .
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 18 febbraio 2009
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro