"Modifiche al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità)".
(B.U. 18 dicembre 2008, 1° suppl. al n. 51)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;
Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 62-10317 del 16 dicembre 2008
emana
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 23 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18
)
1.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 23 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 , è inserito il seguente: "
".
8 bis.
Le spese in conto capitale, liquidate entro il quarto anno successivo a quello in cui l'impegno è perfezionato, possono essere conservate nel conto dei residui per un altro anno oltre al quarto.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 dicembre 2008.
Mercedes Bresso