Regolamento regionale n. 18 del 16 dicembre 2008  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità)".
(B.U. 18 dicembre 2008, 1° suppl. al n. 51)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 62-10317 del 16 dicembre 2008

emana

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 23 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 , è inserito il seguente: "
8 bis.
Le spese in conto capitale, liquidate entro il quarto anno successivo a quello in cui l'impegno è perfezionato, possono essere conservate nel conto dei residui per un altro anno oltre al quarto.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 dicembre 2008.
Mercedes Bresso