Regolamento regionale n. 17 del 16 dicembre 2008  ( Vigente )
"Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )".
(B.U. 18 dicembre 2008, 1° suppl. al n. 51)

Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di Tutela delle acque, disciplina:
a) 
le modalità di approvazione dei progetti e di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
b) 
le fasi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane relative:
1) 
al periodo di avviamento e messa a regime di un nuovo impianto;
2) 
alle operazioni di gestione provvisoria connesse all'esecuzione di un intervento su un impianto esistente;
3) 
alle operazioni di gestione speciale;
4) 
alle operazioni di ripristino della funzionalità.
2. 
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ed ai relativi impianti di depurazione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
impianto: il complesso delle opere edili ed elettromeccaniche destinato alle operazioni di trattamento delle acque reflue, nonché alle operazioni di riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate;
b) 
manutenzione programmata: il complesso delle operazioni ordinarie e programmate necessarie al mantenimento delle condizioni normali di esercizio dell'impianto;
c) 
dismissione dell'impianto: fase temporale propedeutica al termine del funzionamento di un impianto e delle relative operazioni di gestione;
d) 
progetto: il progetto di un nuovo impianto o di un intervento su un impianto esistente;
e) 
intervento: ogni intervento su un impianto di depurazione esistente, non previsto nella manutenzione programmata, relativo a ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione o comunque a modificazione, ivi comprese la realizzazione di un nuovo lotto funzionale, la dismissione di impianti o la realizzazione di impianti e reti per il riutilizzo delle acque reflue depurate, tale da modificare le caratteristiche dello scarico per il periodo di tempo necessario al suo completamento;
f) 
avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire allo scarico i limiti di emissione prescritti in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto;
g) 
gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente effettuate durante la realizzazione di un intervento;
h) 
gestione speciale: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto nei periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico;
i) 
collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le strutture che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto e comunque le normative in vigore;
l) 
relazione asseverata: relazione giurata stragiudiziale redatta ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie) asseverata dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.
Art. 3. 
(Valutazione tecnico amministrativa dei progetti e approvazione)
1. 
Il progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, è approvato in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
2. 
La valutazione tecnico-amministrativa finalizzata all'approvazione del progetto è espressa in coerenza con le linee guida dell'Allegato A e sulla base del parere obbligatorio e vincolante della provincia competente per territorio relativo alle componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo dello scarico.
3. 
Il parere reso dalla provincia nell'ambito della valutazione tecnico amministrativa di cui al comma 2 ha per oggetto:
a) 
l'idoneità delle procedure e dei contenuti del collaudo funzionale;
b) 
l'idoneità dei disciplinari di gestione;
c) 
l'idoneità dei manufatti e delle installazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio degli scarichi.
Art. 4. 
(Requisiti dei progetti e dei disciplinari)
1. 
I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nonché secondo le line guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A; qualora i medesimi non siano assoggettati alla normativa in materia di lavori pubblici sono comunque redatti con un grado di approfondimento corrispondente a quello previsto all'Allegato A.
2. 
Il progetto di un nuovo impianto di depurazione è integrato da un disciplinare di avviamento e da un disciplinare di gestione speciale.
3. 
Il progetto di un intervento su un impianto esistente è integrato da un disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne ricorrano le condizioni, da un nuovo disciplinare di gestione speciale.
4. 
I disciplinari di cui ai commi 2 e 3 sono redatti secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A.
5. 
Fermo restando quanto previsto al comma 1, la progettazione è effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile; i progetti devono comunque riferirsi alle dotazioni e alle modalità generali di trattamento indicati nelle linee guida di cui all'Allegato B.
Art. 5. 
(Avviamento e gestione provvisoria)
1. 
Il parere favorevole espresso dalla provincia nell'ambito della valutazione-tecnico amministrativa di cui all'articolo 3 costituisce autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria ed è efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4.
2. 
L'inizio e la conclusione del periodo di avviamento o di gestione provvisoria sono indicati nel relativo disciplinare e possono essere prorogati, previa motivata richiesta alla provincia.
3. 
L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1 stabilisce i termini per la presentazione del certificato di collaudo funzionale e della domanda di autorizzazione di cui al comma 4.
4. 
La provincia, acquisiti il certificato di collaudo funzionale e l'istanza di autorizzazione, rilascia nei tempi prescritti l'autorizzazione definitiva allo scarico in caso di nuovo impianto o, ove ne ricorrano le condizioni, una nuova autorizzazione per gli impianti esistenti.
5. 
Nei periodi di cui al comma 2 e fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico il titolare del medesimo è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
Art. 6. 
(Gestione speciale)
1. 
Per ogni impianto di depurazione è istituito il disciplinare previsionale delle operazioni di gestione speciale che:
a) 
è allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico per i nuovi impianti; per gli impianti esistenti è inviato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e deve essere allegato alla domanda di rinnovo qualora questa debba essere presentata entro tale termine;
b) 
è aggiornato in caso di intervento qualora ne sussistano le condizioni.
2. 
Durante le fasi di gestione speciale lo scarico dell'impianto è da intendersi a tutti gli effetti autorizzato a condizione che siano comunicati alla provincia e all'autorità d'ambito l'inizio e la fine delle relative operazioni con la specificazione delle ragioni che hanno determinato la gestione speciale.
3. 
Nei periodi di cui al comma 2 il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Ripristino di funzionalità)
1. 
Il periodo di tempo in cui non è possibile il rispetto dei valori limite di accettabilità dello scarico per causa di forza maggiore è immediatamente comunicato alla provincia e all'autorità d'ambito.
2. 
Dalla data della comunicazione di cui al comma 1 i valori limite di emissione dello scarico sono sospesi fino all'emissione del certificato di ripristino di funzionalità emesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 è perentoriamente seguita, entro venti giorni, dalla trasmissione alla provincia e all'autorità d'ambito di una relazione asseverata contenente:
a) 
l'indicazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il fermo dell'impianto o il disservizio;
b) 
la descrizione delle misure adottate e la previsione dei tempi necessari al ripristino delle condizioni normali di esercizio.
4. 
Nel periodo di cui al comma 1 il gestore è tenuto a adottare, sentite la provincia e l'autorità d'ambito, i provvedimenti tecnicamente ed economicamente sostenibili atti a contenere l'impatto straordinario dello scarico sul ricettore.
Art. 8. 
(Varianti in corso di esecuzione)
1. 
Le varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono preventivamente approvate ed autorizzate con le modalità di cui all'articolo 3 e sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1; ove ne ricorrano i presupposti sono contestualmente variati i disciplinari previsti dal presente regolamento.
Art. 9. 
(Modalità di gestione degli impianti di depurazione)
1. 
Le modalità di gestione degli impianti di depurazione sono tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente, nonché il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. 
Le finalità di cui al precedente comma sono conseguite, per gli impianti di potenzialità superiore ai duemila abitanti equivalenti, con modalità di gestione tali da garantire la massima efficienza di trattamento dell'impianto.
Art. 10. 
(Controlli)
1. 
I disciplinari di cui agli articoli 4 e 6 costituiscono, senza necessità di adozione di un apposito atto dell'amministrazione provinciale, parte integrante delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione disciplinati dal presente regolamento.
2. 
Ferme restando le disposizioni relative ai controlli e le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'inosservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'applicazione del sistema di penalità o premialità connesso al livello di servizio garantito dal gestore del servizio idrico integrato.
3. 
Per le finalità di valutazione di cui al comma 2 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente trasmette alle autorità d'ambito e alla Regione, con cadenza semestrale, una relazione di sintesi degli esiti della propria attività ordinaria di vigilanza e controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Art. 11. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1. marzo 2009.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 16 dicembre 2008
Mercedes Bresso

Allegato A 

(Artt. 3 e 4)

Linee guida e criteri generali per la redazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

1. La redazione dei progetti di cui al presente regolamento si articola secondo i successivi livelli di approfondimento prescritti dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici; gli elaborati progettuali ai vari livelli - preliminare, definitivo ed esecutivo - devono comunque essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il progetto preliminare, redatto in conformità alla programmazione dell'Autorità d'ambito, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento di eventuali procedure di impatto o incidenza ambientale.

3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei contenuti della progettazione preliminare; è assoggettato alla valutazione tecnico amministrativa di cui all'articolo 3 e contiene, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali:

a) lo studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l'area di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo l'intervento, del corpo idrico recettore;

b) uno studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alle fascia di rispetto dell'impianto;

c) il disciplinare del collaudo funzionale ove necessario;

d) i disciplinari di gestione occorrenti.

4. Il progetto esecutivo individua in dettaglio i lavori da eseguire nel rispetto dei contenuti del progetto definitivo, delle eventuali prescrizioni in esito alla valutazione di cui all'articolo 3 nonché degli eventuali adeguamenti derivanti dalle prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati. Esso contiene, oltre agli elaborati progettuali conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, il disciplinare di collaudo funzionale e i disciplinari di gestione occorrenti.

5. Le varianti in corso di esecuzione sono redatte con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva e contengono, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, gli eventuali adeguamenti ai disciplinari previsti:

6. Il contenuto degli elaborati progettuali deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici integrato dagli elaborati specificamente richiesti dal presente regolamento; il grado di approfondimento degli elaborati progettuali è correlato alla potenzialità del nuovo impianto da realizzare o alla complessità dell'intervento da eseguire.

7. Per i seguenti elaborati sono precisate le seguenti istruzioni integrative per la loro redazione:

a) disciplinare di avviamento: è l'elaborato necessario a definire le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto e contiene almeno i seguenti elementi:

1) la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale;

2) la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze delle singole fasi operative;

3) la correlazione delle anzidette operazioni con la capacità depurativa del corpo recettore;

4) l' indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime;

b) disciplinare di collaudo funzionale: è l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che conclude il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto nonché di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto di depurazione a conclusione di un intervento sul medesimo. Esso deve attestare:

1) la conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato;

2) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

3) la certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo scarico;

4) la funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dei reflui da trattare;

5) il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione analitica;

6) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni;

7) l'idoneità dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico previsti;

c) disciplinare di gestione provvisoria: redatto per gli interventi sugli impianti esistenti, ivi compresa la dismissione dei medesimi, che comportano l'impossibilità del mantenimento dei limiti di emissione prescritti deve contenere:

1) l'indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;

2) l'indicazione delle fasi dell'impianto interessate;

3) la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;

4) la previsione dei limiti o dei rendimenti di emissione dello scarico dell'impianto durante i periodi di cui alle lettere a) e b);

5) le modalità ed i tempi di emissione della certificazione di ripristino della funzionalità o del collaudo funzionale ove necessario;

d) disciplinare previsionale di gestione speciale: deve contenere le seguenti informazioni:

1) la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata in cui si prevede l'oggettiva impossibilità di mantenere il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;

2) la previsione dei limiti di concentrazione allo scarico conseguibili durante le anzidette fasi;

3) gli interventi e le modalità di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore dello scarico.

Allegato B 

(Art. 4)

Linee guida di riferimento sulle dotazioni degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle modalità di trattamento.

Dotazioni degli impianti.

I progetti degli impianti di depurazione devono prevedere le seguenti componenti:

a) pretrattamenti statici o dinamici idonei all'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico in modo continuativo;

b) camerette d'ispezione idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l'area occupata dall'impianto o comunque nella pertinenza dell'impianto stesso, idonee alle attività di controllo e autocontrollo di cui al d. lgs. 152/2006 e posizionate sia in ingresso delle acque reflue, prima del trattamento e a valle dell'eventuale immissione di rifiuti liquidi, sia immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore;

c) punti idonei alle attività di controllo ubicati a monte delle fasi di trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue;

d) punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita all'impianto.

Generalità sul dimensionamento.

In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento é di norma effettuato per una portata di afflusso pari alla portata massima giornaliera di tempo secco;

b) nel caso di impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca, con strutture statiche o dinamiche, l'eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico nei casi di fermo dell'impianto; fatte salve particolari modalità di gestione in linea generale tale portata dovrà essere avviata al trattamento primario mentre al trattamento secondario dovrà pervenire una quota non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco;nel caso di impianto senza trattamento primario dovrà essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco;

c) le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale saranno sottoposte ai trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla pianificazione regionale;

d) nel caso di impianti di potenzialità inferiore a duemila abitanti equivalenti o a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati con rilevante incidenza di scarichi provenienti da stabilimenti nella rete fognaria o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria e in parte separativa si adottano motivati criteri di dimensionamento appropriati.

Situazioni particolari.

Gli impianti ubicati al di sopra dei mille metri di altitudine:

a) devono essere realizzati in edificio coperto ed inseriti in modo coordinato con l'ambiente circostante; per gli impianti che applicano solo trattamenti primari di tipo meccanico si può prescindere dalla copertura con edifici fermo restando un inserimento coordinato con l'ambiente circostante;

b) possono essere dimensionati prevedendo un trattamento meno spinto di quello di cui all' articolo 105, comma 3 del d. lgs. 152/2006 ; in tal caso sono integrati con lo studio di dettaglio di cui all' articolo 105, comma 6 del d. lgs. 152/2006 ; lo studio di dettaglio deve contenere i criteri generali e le condizioni al contorno esistente che hanno determinato la scelta progettuale, i valori limite di emissione previsti in relazione alla sensibilità ambientale del ricettore, all'altitudine, alla raggiungibilità del sito di ubicazione ed all' approvvigionamento energetico.