(Artt. 3 e 4)
Linee guida e criteri generali per la redazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
1. La redazione dei progetti di cui al presente regolamento si articola secondo i successivi livelli di approfondimento prescritti dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici; gli elaborati progettuali ai vari livelli - preliminare, definitivo ed esecutivo - devono comunque essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il progetto preliminare, redatto in conformità alla programmazione dell'Autorità d'ambito, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento di eventuali procedure di impatto o incidenza ambientale.
3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei contenuti della progettazione preliminare; è assoggettato alla valutazione tecnico amministrativa di cui all'articolo 3 e contiene, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali:
a) lo studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l'area di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo l'intervento, del corpo idrico recettore;
b) uno studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alle fascia di rispetto dell'impianto;
c) il disciplinare del collaudo funzionale ove necessario;
d) i disciplinari di gestione occorrenti.
4. Il progetto esecutivo individua in dettaglio i lavori da eseguire nel rispetto dei contenuti del progetto definitivo, delle eventuali prescrizioni in esito alla valutazione di cui all'articolo 3 nonché degli eventuali adeguamenti derivanti dalle prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati. Esso contiene, oltre agli elaborati progettuali conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, il disciplinare di collaudo funzionale e i disciplinari di gestione occorrenti.
5. Le varianti in corso di esecuzione sono redatte con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva e contengono, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, gli eventuali adeguamenti ai disciplinari previsti:
6. Il contenuto degli elaborati progettuali deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici integrato dagli elaborati specificamente richiesti dal presente regolamento; il grado di approfondimento degli elaborati progettuali è correlato alla potenzialità del nuovo impianto da realizzare o alla complessità dell'intervento da eseguire.
7. Per i seguenti elaborati sono precisate le seguenti istruzioni integrative per la loro redazione:
a) disciplinare di avviamento: è l'elaborato necessario a definire le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto e contiene almeno i seguenti elementi:
1) la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale;
2) la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze delle singole fasi operative;
3) la correlazione delle anzidette operazioni con la capacità depurativa del corpo recettore;
4) l' indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime;
b) disciplinare di collaudo funzionale: è l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che conclude il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto nonché di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto di depurazione a conclusione di un intervento sul medesimo. Esso deve attestare:
1) la conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato;
2) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
3) la certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo scarico;
4) la funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dei reflui da trattare;
5) il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione analitica;
6) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni;
7) l'idoneità dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico previsti;
c) disciplinare di gestione provvisoria: redatto per gli interventi sugli impianti esistenti, ivi compresa la dismissione dei medesimi, che comportano l'impossibilità del mantenimento dei limiti di emissione prescritti deve contenere:
1) l'indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;
2) l'indicazione delle fasi dell'impianto interessate;
3) la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;
4) la previsione dei limiti o dei rendimenti di emissione dello scarico dell'impianto durante i periodi di cui alle lettere a) e b);
5) le modalità ed i tempi di emissione della certificazione di ripristino della funzionalità o del collaudo funzionale ove necessario;
d) disciplinare previsionale di gestione speciale: deve contenere le seguenti informazioni:
1) la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata in cui si prevede l'oggettiva impossibilità di mantenere il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;
2) la previsione dei limiti di concentrazione allo scarico conseguibili durante le anzidette fasi;
3) gli interventi e le modalità di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore dello scarico.
(Art. 4)
Linee guida di riferimento sulle dotazioni degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle modalità di trattamento.
Dotazioni degli impianti.
I progetti degli impianti di depurazione devono prevedere le seguenti componenti:
a) pretrattamenti statici o dinamici idonei all'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico in modo continuativo;
b) camerette d'ispezione idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l'area occupata dall'impianto o comunque nella pertinenza dell'impianto stesso, idonee alle attività di controllo e autocontrollo di cui al d. lgs. 152/2006 e posizionate sia in ingresso delle acque reflue, prima del trattamento e a valle dell'eventuale immissione di rifiuti liquidi, sia immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore;
c) punti idonei alle attività di controllo ubicati a monte delle fasi di trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue;
d) punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita all'impianto.
Generalità sul dimensionamento.
In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento é di norma effettuato per una portata di afflusso pari alla portata massima giornaliera di tempo secco;
b) nel caso di impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca, con strutture statiche o dinamiche, l'eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico nei casi di fermo dell'impianto; fatte salve particolari modalità di gestione in linea generale tale portata dovrà essere avviata al trattamento primario mentre al trattamento secondario dovrà pervenire una quota non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco;nel caso di impianto senza trattamento primario dovrà essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco;
c) le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale saranno sottoposte ai trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla pianificazione regionale;
d) nel caso di impianti di potenzialità inferiore a duemila abitanti equivalenti o a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati con rilevante incidenza di scarichi provenienti da stabilimenti nella rete fognaria o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria e in parte separativa si adottano motivati criteri di dimensionamento appropriati.
Situazioni particolari.
Gli impianti ubicati al di sopra dei mille metri di altitudine:
a) devono essere realizzati in edificio coperto ed inseriti in modo coordinato con l'ambiente circostante; per gli impianti che applicano solo trattamenti primari di tipo meccanico si può prescindere dalla copertura con edifici fermo restando un inserimento coordinato con l'ambiente circostante;
b) possono essere dimensionati prevedendo un trattamento meno spinto di quello di cui all' articolo 105, comma 3 del d. lgs. 152/2006 ; in tal caso sono integrati con lo studio di dettaglio di cui all' articolo 105, comma 6 del d. lgs. 152/2006 ; lo studio di dettaglio deve contenere i criteri generali e le condizioni al contorno esistente che hanno determinato la scelta progettuale, i valori limite di emissione previsti in relazione alla sensibilità ambientale del ricettore, all'altitudine, alla raggiungibilità del sito di ubicazione ed all' approvvigionamento energetico.