Regolamento regionale n. 15 del 17 novembre 2008  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".
(B.U. 20 novembre 2008, n. 47)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-10093 del 17 novembre 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), attiva un Programma regionale (di seguito: Programma regionale) per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castanicolo piemontese.
2. 
Il Programma regionale, che si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte, provvede ad istituire un regime di aiuti per la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto, al fine di realizzare interventi specifici di tutela, conservazione e miglioramento.
Art. 2. 
(Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto)
1. 
Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.
[1]
2. 
Tra le superfici castanicole definite al comma 1, sono ritenute ammissibili al Programma regionale quelle risultanti in attualità di coltura all'atto della presentazione della domanda di adesione al Programma regionale, con l'esclusione di interventi di ripristino di castagneti da frutto in stato di abbandono.
Art. 3. 
(Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori)
1. 
Possono accedere al Programma regionale ed effettuare la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 i conduttori di castagneti da frutto, singoli o associati, in possesso della partita I.V.A. per il settore agricolo, iscritti all'anagrafe agricola unica del Piemonte di cui all' articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall' articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e che abbiano costituito il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ).
2. 
I richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei terreni a castagneto da frutto in qualità di conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge.
3. 
La disponibilità dei terreni deve risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di contributo ed avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti.
4. 
Il conduttore che intende aderire al Programma regionale deve garantire l'adozione delle corrette pratiche agronomiche e la realizzazione delle ordinarie azioni di manutenzione, pulizia e miglioramento sui castagneti, secondo le indicazioni riportate in successivo apposito provvedimento della competente struttura regionale.
Art. 4. 
(Interventi finanziabili)
1. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria, pulizia e miglioramento dei castagneti da frutto finanziabili ai sensi del Programma regionale sono i seguenti:
a) 
potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;
b) 
realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
c) 
gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
d) 
interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
e) 
sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.
2. 
Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per la realizzazione di uno o più interventi tra quelli riportati al comma 1.
Art. 5. 
(Criteri per la stima dei costi e la definizione dei contributi)
1. 
La stima dei costi di realizzazione degli interventi, necessaria per la definizione dell'entità dei contributi erogabili di cui all'articolo 7, è effettuata adottando, come strumento di riferimento e di indirizzo, l'elenco regionale dei prezzi per opere e lavori pubblici aggiornato nel dicembre 2009.
[2]
2. 
Per le tipologie di intervento i cui costi di esecuzione non siano previsti dall'elenco prezzi regionale la stima di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei costi medi dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature, nonchè delle tariffe orarie previste dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, o per gli addetti ai lavori agricoli e vivaistici.
Art. 6. 
(Forma e intensità dell'aiuto)
1. 
L'aiuto, distinto per tipologia di intervento, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, definito sulla base della stima dei costi unitari di realizzazione degli interventi, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
2. 
Il calcolo dei contributi concedibili è effettuato applicando l'intensità di aiuto del 50 per cento al costo unitario per la realizzazione di ciascun intervento.
Art. 7. 
(Entità dei contributi)
1. 
I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all'articolo 5.
2. 
Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:
[3]
a) 
36,00 euro/pianta per l'intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;
b) 
7,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
c) 
150,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
d) 
200,00 euro/ha per l'intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
e) 
200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.
Art. 8. 
(Disposizioni di attuazione amministrativa)
1. 
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, con propria deliberazione, provvede alla definizione degli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento stesso.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 17 novembre 2008
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Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2010.

[2] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2010.

[3] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2010.