Regolamento regionale n. 12 del 14 luglio 2008  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 , come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 , in materia di sinistri stradali con fauna selvatica".
(B.U. 17 luglio 2008, n. 29)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come modificato dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;

Visto il regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-9205 del 14 luglio 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le province del fondo regionale di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 , come sostituito dall' articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 nonché le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al suddetto fondo.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Si definisce sinistro stradale l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.
2. 
Ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà, l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali di cui all' articolo 4 della l.r. 9/2000 e' da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.
Art. 3. 
(Requisiti del veicolo)
1. 
Possono accedere al fondo i veicoli di proprietà del soggetto, in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte, o immatricolati nella regione stessa.
2. 
Per l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.
Art. 4. 
(Localizzazione del sinistro)
1. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica su tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione (autostrade, tangenziali ecc..).
Art. 5. 
(Contributo)
1. 
Sono ammessi al fondo di solidarietà esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro.
2. 
Qualora non esistano elementi per procedere al contributo, la provincia oppone diniego, motivandone le ragioni.
Art. 6. 
(Ripartizione tra le province del fondo di solidarietà regionale)
1. 
L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della l.r. 9/2000 , come sostituito dall' articolo 13, comma 2 della l.r. 9/2007 , e' determinato annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
2. 
Il predetto fondo è ripartito tra le province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie Locali ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 7. 
(Liquidazione dei fondi ripartiti)
1. 
L'ammontare del contributo è definito annualmente (anno solare) dalle province in percentuale, ed è calcolato sulla base del fondo disponibile e dell'ammontare complessivo dei danni accertati.
2. 
Il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o del valore commerciale del veicolo in caso di rottamazione e cancellazione dal P.R.A..
3. 
Nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro.
4. 
Le province ricevono ed istruiscono le istanze di contributo, accertano il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dal presente regolamento, determinano l'ammontare del danno da ammettere a contributo e provvedono alla successiva liquidazione entro i limiti del fondo annuale conferito dalla Regione.
5. 
Entro il mese di febbraio di ogni anno, le province trasmettono alla Regione le risultanze della propria attività e di quanto liquidato ai beneficiari nell'anno precedente.
6. 
Le eventuali economie realizzate in sede di liquidazione del contributo sono destinate dalle province agli interventi di prevenzione e di controllo della fauna di cui all' articolo 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 8. 
(Attività delle province)
1. 
Le province al fine dell'equa ripartizione del contributo fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle istanze di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione del contributo agli aventi diritto.
Art. 9. 
(Accesso al fondo di solidarietà)
1. 
L'accesso al fondo di solidarietà può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall' articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell'azienda sanitaria locale (ASL) incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro.
2. 
Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale, per accedere al fondo di solidarietà è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.
Art. 10. 
(Presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà)
1. 
Le province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (comuni, comunità montane, prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilità di accedere, ai sensi della l.r. 9/2000 , al fondo di solidarietà per il ristoro, anche parziale, dei danni patiti in seguito al coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica ungulata.
2. 
Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve presentare, entro trenta giorni dall'evento, istanza di richiesta di accesso al fondo di solidarietà alla provincia territorialmente competente, utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta.
3. 
All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
a) 
copia del verbale redatto dai soggetti di cui all' articolo 12 del d.lgs. 285/1992 , come modificato dall' articolo 8 del d.lgs. 360/1993 , che espletano servizi di polizia stradale o dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da un funzionario dell'ASL;
b) 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che il riconoscimento da parte della provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dal presente regolamento costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione e della provincia;
c) 
preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.
4. 
Qualora per la gravità dell'evento i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possano fornire copia del verbale entro i 30 giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 2 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i 15 giorni dalla sua ricezione.
5. 
Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine.
Art. 11. 
(Disposizioni finali)
1. 
Sono ammessi alle procedure di istanza di accesso al fondo di solidarietà di cui all' articolo 4 della l.r. 9/2000 , come sostituito dall' articolo 13, comma 2 della l.r. 9/2007 , i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente alla data del 30 novembre 2007, secondo le modalità applicative previste dal medesimo articolo, comma 4.
Art. 12. 
(Abrogazione)
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 14 luglio 2008
Mercedes Bresso